TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-08-04, n. 202202188
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 02188/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2019, proposto da
M A e P D P, rappresentati e difesi dagli avvocati G D P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Molinara in Salerno, via Giovan Angelo Papio n. 35;
contro
Comune di Lioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 10727/2019 del Comune di Lioni di data 4 settembre 2019, notificato il successivo 6 settembre 2019, recante il rigetto dell’istanza presentata dai ricorrenti in data 7 agosto 2019, prot. n. 9737, volta all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 dell’area di loro proprietà, sita nel Comune di Lioni attualmente individuata catastalmente dalle p.lle nn. 1578, 1579, 1580 e 1581 del fg. 8 o alla restituzione della stessa con riduzione allo status quo ante , in uno con ogni altro atto, anche di natura istruttoria, preordinato, connesso e conseguenziale;
nonché per la condanna, previo accertamento della fondatezza della pretesa sottesa alla presentata istanza, del Comune di Lioni al rilascio del denegato provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 o alla denegata restituzione della stessa con riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 luglio 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, notificato in data 4 novembre 2019 e depositato in data 19 novembre 2019, si impugna il provvedimento prot. n. 10727/2019 del Comune di Lioni di data 4 settembre 2019, notificato il successivo 6 settembre 2019, recante il rigetto dell’istanza presentata dai ricorrenti in data 7 agosto 2019, prot. n. 9737, volta all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 dell’area di loro proprietà, sita nel Comune di Lioni attualmente individuata catastalmente dalle p.lle nn. 1578, 1579, 1580 e 1581 del fg. 8 o alla restituzione della stessa con riduzione allo status quo ante , in uno con ogni altro atto, anche di natura istruttoria, preordinato, connesso e conseguenziale;
chiedendo altresì la condanna del Comune di Lioni al rilascio del denegato provvedimento di acquisizione sanante o alla restituzione con riduzione in pristino.
I ricorrenti deducono in fatto:
- di essere proprietari nel Comune di Lioni dei beni immobili attualmente individuati dalle particelle catastali nn. 1578, 1579, 1580 e 1581 del foglio 8, la cui superficie complessiva è pari a 650,00 mq;
- che il Comune di Lioni, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10 marzo 2000, ha avviato la procedura espropriativa dell’area P.I.P., la cui superficie comprendeva anche le predette particelle 1578, 1579, 1580 e 1581 di proprietà dei ricorrenti;
- che il Comune, con decreto sindacale n. 8397 del 17 luglio 2000, ha disposto l’occupazione temporanea in via d’urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione del P.I.P. a far data dall’8 agosto 2000, con termine di efficacia in anni 5 dalla data d’immissione in possesso;
- che il Comune di Lioni non ha mai concluso l’avviato procedimento espropriativo;
- che i ricorrenti, in data 7 agosto 2019, con istanza assunta al prot. n. 9737, hanno invitato e diffidato la p.a. “ a voler senza indugio avviare e concludere, con provvedimento definitivo, specifico procedimento ex art. 42-bis T.U.E. teso all’acquisizione o alla restituzione dei beni di proprietà ”;
- che il Comune, col provvedimento qui impugnato, pur riconoscendo di aver occupato, in forza del decreto sindacale sopra citato, i suoli de quibus , per una estensione complessiva di mq. 650, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’istanza in quanto i ricorrenti nel 2005 non si presentarono presso gli uffici comunali per la sottoscrizione dell’atto di cessione dell’area unilateralmente predisposto dalla p.a. e per il ritiro degli assegni circolari, che furono quindi depositati in cassaforte dalla p.a. e poi anche trafugati nel 2011.
A fondamento del ricorso vengono articolati i seguenti motivi:
VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COST.;VIOLAZIONE ARTT. 9 E SS. L. n. 865/71;VIOLAZIONE ART. 42-BIS D.P.R. n. 327/2001;VIOLAZIONE L. n. 2359/1865, D.P.R. n. 616/75, L. n. 10/77, L. n. 1/78, L. n. 219/81, L. n. 359/92;VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;TRAVISAMENTO DEI FATTI;DIFETTO DI MOTIVAZIONE;ILLOGICITA’, IRRAZIONALITA’ E PERPLESSITA’ MANIFESTE;SVIAMENTO:
Si eccepisce che il Comune ha omesso di concludere l’avviata procedura ablatoria con la cessione volontaria inter partes convenuta o con il provvedimento d’esproprio e che l’occupazione perdura in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, così come l’intervenuta modificazione dell’area.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente contestando l’avversa pretesa e ribadendo che era stata formulata proposta di cessione bonaria, previo pagamento dell’indennità, mai accettata dai ricorrenti.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 luglio 2022 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e va annullato.
Invero, il comportamento dei ricorrenti evidenzia la mancanza assoluta di interesse alla cessione bonaria, che comunque non risulta essersi regolarmente perfezionata.
Per tale ragione, non risultando l’emissione di un regolare provvedimento di esproprio, l’occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti perdura sine titulo .
Venuto meno il diniego, per i motivi esposti, deve farsi obbligo all’Amministrazione resistente di riscontrare l’istanza presentata dai ricorrenti in data 7 agosto 2019, prot. n. 9737, e provvedere, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, alla restituzione delle aree occupate o all’acquisizione delle stesse, entro e non oltre 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza ad opera di parte ricorrente.
Per la regola della soccombenza, il Comune va, infine, condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, nonché alla restituzione, in favore dei medesimi, del contributo unificato versato.