TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2023-09-22, n. 202301071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2023-09-22, n. 202301071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301071
Data del deposito : 22 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2023

N. 01071/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00692/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P P, in proprio ed in qualità di capogruppo mandatario del costituendo R.T.P. Ing. P P, Arch. L M, Geol. P A, Ing. S P, in relazione alla procedura CIG 9594417B5E, rappresentato e difeso dall’avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ugento, Stazione Unica Appaltante – SUA Nardò/Ugento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ubaldo Occhinegro, in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del costituendo R.T.P. Arch. Ubaldo Occhinegro, Arch. Marco Stigliano, Arch. Micaela Pignatelli, Studio Tecnico Rotondo Ingegneri Associati, Arch. Vanda Chironna, Arch. Michela Tota, Geol. Gianluca Fallacara, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza De Giglio e Fabrizio Occhinegro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del verbale n. 1 relativo alla seduta riservata del 7 – 13 marzo 2023, recante l’ammissione dei concorrenti alla prima fase della procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la presentazione di proposte progettuali per la “ Costruzione di un nuovo palazzetto dello sport della capienza di 2.000 spettatori ” da realizzare nel Comune di Nardò (CUP:H75B22000500006 - CIG: 9594417B5E), nonché l’esame dei criteri di valutazione, l’attribuzione del punteggio e l’ammissione dei prime cinque classificati alla seconda parte della procedura;

- del verbale n. 2 relativo alla seduta riservata del 5 – 9 maggio 2023, recante l’individuazione del progetto vincitore della seconda fase della procedura, pubblicato in data 19.5.2023 sul sito istituzionale del SUA Nardò - Ugento;

- del verbale relativo alla seduta pubblica del 22 – 23 – 24 maggio, recante la decriptazione della documentazione amministrativa e la proclamazione della graduatoria finale, pubblicato in data 25.5.2023 sul sito istituzionale del SUA Nardò - Ugento.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Profeta Pierino l’1/8/2023,

per l’annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. 268 del 28.6.2023, notificata con comunicazione prot. n. 37039 del 4.7.2023 recante l’approvazione dei verbali della procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la presentazione di proposte progettuali per la “ Costruzione di un nuovo palazzetto dello sport della capienza di 2.000 spettatori ” da realizzare nel Comune di Nardò (CUP: H75B22000500006 - CIG: 9594417B5E) nonché la proclamazione del vincitore del concorso;

- ove occorra, del verbale n. 1 relativo alla seduta riservata del 7 – 13 marzo 2023, recante l’ammissione dei concorrenti alla prima fase della procedura aperta, nonché l’esame dei criteri di valutazione, l’attribuzione del punteggio e l’ammissione dei primi cinque classificati alla seconda parte della procedura;

- del verbale n. 2 relativo alla seduta riservata del 5 – 9 maggio 2023, recante l’individuazione del progetto vincitore della seconda fase della procedura, pubblicato in data 19.5.2023 sul sito istituzionale del SUA Nardò - Ugento;

- del verbale relativo alla seduta pubblica del 22 – 23 – 24 maggio, recante la decriptazione della documentazione amministrativa e la proclamazione della graduatoria finale, pubblicato in data 25.5.2023 sul sito istituzionale del SUA Nardò – Ugento;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e di Ubaldo Occhinegro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. C. Rucireta per la parte ricorrente, avv. P. Gaballo per la P.A. e avv. F. Occhinegro per il controinteressato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti, depositati l’1.8.2023, la ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione intimata ha approvato i verbali della procedura aperta in due gradi, in modalità informatica ex artt. 152 e ss. D. Lgs. n. 50/2016, n. 50, per la presentazione di proposte progettuali inerenti la “ Costruzione di un nuovo palazzetto dello sport della capienza di 2.000 spettatori” da realizzare nel Comune di Nardò ”, proclamando contestualmente il vincitore del concorso;

- si sono costituiti in giudizio il Comune di Nardò ed il controinteressato, instando per la reiezione del ricorso e della connessa istanza cautelare, con vittoria di spese;

- alla camera di consiglio del 14 settembre 2023, previo avviso alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza breve ex art. 60 c.p.a., la causa è stata riservata in decisione;

Rilevato, in limine , che è sopravvenuta l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a., proposta unitamente al ricorso, in conseguenza dell’apposita dichiarazione di rinuncia, resa all’odierna udienza dalla difesa attorea;

Rilevato, sempre in via preliminare, che è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta dalla difesa comunale, essendo impugnati atti di natura endoprocedimentale (verbali di gara), non soggetti ad autonoma impugnazione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , 06/08/2021, n. 9312;
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/11/2019, n. 648; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 15/11/2018, n. 344);

Considerato nel merito che, con il ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha formulato tre censure, incentrate essenzialmente sulla inammissibilità dell’offerta e sulla contraddittorietà dei punteggi attribuiti alla proposta progettuale della società aggiudicataria, ritenuti pregiudizievoli della par condicio dei concorrenti (I motivo), sulla violazione della regola di anonimato dell’offerta (II motivo) e sulla illegittimità dell’attività valutativa delle proposte tecniche da parte dell’organo di gara (III motivo);

Ritenuto che - prescindendo dalle ulteriori questioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti - i motivi di censura proposti non siano meritevoli di positivo apprezzamento, giacché:

a ) il criterio della “ coerenza economica dell’intervento ” ed il criterio della “ sostenibilità economica in fase di gestione ” richiedono l’apprezzamento di elementi di valutazione autonomi e distinti, che non possono essere logicamente posti in rapporto di correlazione diretta tra di loro (in particolare, il primo dei suddetti criteri concerne i “costi ipotizzati” per la realizzazione dell’opera, mentre il secondo riguarda il modello di “futura gestione” dell’impianto sportivo e la sua “auto sostenibilità economica”);

b ) con riferimento alla dedotta violazione del principio di anonimato, gli elementi stigmatizzati dal ricorrente – presenti nel rendering predisposto dalla controinteressata a supporto del proprio progetto – appaiono generici e ordinari del contesto rappresentato, oltreché propri dell’opera da realizzare e, come tali, inidonei a comprovare l’intenzionalità del ricorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17.7.2018, n. 4331, ed ivi il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 5137/2015;
Sez. V, n. 202/2014 e n. 652/2018);

c ) la valutazione dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi – sia con riferimento alla quantificazione dei costi dell’opera, sia con riferimento alle soluzioni progettuali proposte dalla controinteressata – attengono all’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché le censure che attengono al merito di siffatte valutazioni si appalesano inammissibili, non ravvisandosi, nella specie, profili di abnormità della scelta tecnica (sui limiti del sindacato giurisdizionale in subiecta materia, v. Cons. Stato, Sez. III, 6.2.2023, n. 1261;
Sez. V, 8.1.2019, n. 173; Id. , 11 dicembre 2015, n. 5655);

Ritenuto per le suesposte ragioni, che - previa declaratoria di improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. - il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto, in quanto infondato;

Ritenuto, infine, di applicare il criterio della soccombenza quanto alle spese di lite, da riconoscere a favore delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere quanto alle altre parti non costituite;

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