TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-07-22, n. 202404332
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 04332/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2024, proposto da
Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
1) alla Sentenza n. 6651/2021 pubblicata in data 22.10.2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, notificata in data 13 giugno 2023, appellata e confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 7803/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022 e notificata in data 13 giugno 2023.
2) della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quarta - n. 7803/2022 pubblicata il 7 settembre 2022 di conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, n. 6651/2021, relativamente al pagamento delle spese di lite, così come liquidate, oggetto del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio A Cremano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, l’ente ricorrente ha agito per conseguire l’integrale ottemperanza alla sentenza T.A.R Campania, Sezione V, n. 6651 del 22 ottobre 2021, passata in giudicato, con cui questo Tribunale Amministrativo, in accoglimento del ricorso proposto ed accertata l’illegittimità della denunciata occupazione, ha così statuito: “a) ordina al Comune di S. Giorgio a Cremano di provvedere nel termine di 90 gg. alla restituzione a parte ricorrente degli immobili illegittimamente detenuti, previa necessaria riduzione in pristino, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis TU espropri da adottarsi nel medesimo termine; b) condanna, il Comune medesimo al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nella somma pari al 5% annuo del valore venale dei beni illegittimamente detenuti, come sopra determinato, da liquidarsi a partire dalla data del 10 luglio 2004 sino alla restituzione del bene o regolarizzazione della fattispecie, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il Comune di S. Giorgio a Cremano alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori, se dovuti, ed oltre a quanto anticipato a titolo di contributo unificato”.
Ha altresì dedotto che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7803/2022 depositata in data 07.09.2022, nel respingere il ricorso avverso la sentenza sopra menzionata, aveva così testualmente statuito: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 1242/2022, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano a rifondere all’A.C.E.R. Napoli