TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-12-18, n. 200903177
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N. 03177/2009 REG.SEN.
N. 01216/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2009, proposto da:
D R, rappresentato e difeso dall'avv. D R, con domicilio eletto presso Menotti Guglielmi in Lecce, via R. Visconti 3;
contro
Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso A D M in Lecce, via Trinchese N. 63;
per l'accertamento
e la dichiarazione della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla istanza presentata dal ricorrente in data 2.4.2009 per l'attribuzione del numero civico, con eventuale numero interno, nonchè per l'avvio della procedura amministrativa per l'assegnazione del nome alla strada dove si trova l'immobile di sua proprietà;
nonchè dell'obbligo dell'amministrazione a provvedere;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Donnicola, in sostituzione dell’avv. Raho, e Tolomeo in sostituzione dell’avv.De Matteis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto al Comune di Castrignano del Capo di provvedere alla denominazione della via ed all’attribuzione del numero civico all’immobile di sua proprietà, notificando atto di diffida e costituzione in mora in date 22 dicembre 2008 e 2 aprile 2009.
Con il ricorso all’oggetto quindi il sig. Raho impugna il silenzio serbato dalla P.A. comunale chiedendo accertarsi l’obbligo di quest’ultima di provvedere in ordine alle istanze citate.
A sostegno del ricorso viene dedotta la violazione degli artt.41 e 43 del DPR 30 maggio 1989 n.223 secondo i quali ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione e le porte e gli accessi all’interno delle abitazioni e dei fabbricati in genere devono essere provvisti di appositi numeri.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Castrignano del Capo ha rilevato di aver evaso le richieste del ricorrente con racc. del 21.9.2009 rilevando che la via, in cui è ubicata l’abitazione, è stata inclusa nell’elenco delle strade extraurbane con decreto del P.G.R. n.692 del 25.7.1981, con la denominazione “Via Mattara” e che , quanto alla numerazione civica, ne avrebbe valutato “ la fattibilità in occasione dei lavori del censimento 2011”.
Il Collegio ritiene che la nota suindicata abbia fatto venir meno l’obbligo dell’Amm.ne di rispondere con un provvedimento espresso atteso che la stessa, quanto alla denominazione della via , concreta un provvedimento espresso favorevole, mentre, quanto all’assegnazione del numero civico, un provvedimento negativo( suscettibile di autonoma impugnativa) dato che ne ha postergato la fattibilità al 2011.
Ciò comporta la inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile l’obbligo della P.A. di provvedere in ordine ad un’istanza già evasa.
L’azione è parimenti inammissibile ove si ritenga che la stessa sia volta ad ottenere l’accertamento di un diritto,dato che la pretesa relativa ad un facere della Pubblica Amministrazione di contenuto pubblicistico non si configura come diritto soggettivo,ma come interesse legittimo ed assume rilievo processuale,in caso di inerzia dell’Autorità,a seguito della procedura finalizzata alla formazione del silenzio-rifiuto
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.