TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202101472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202101472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101472
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2021

N. 01472/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01415/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri n. 88;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

DEL DECRETO N. -OMISSIS-, DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE, SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E PREVIDENZA, DIVISIONE II – CON CUI NON È STATA RICONOSCIUTA AL LAVORATORE RICORRENTE LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO PER L’INFERMITÀ DA “ESITI CICATRIZIALI DI ULCERA ED È STATA RESPINTA LA DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO IN QUANTO NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, il dott. D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- L’odierno ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, in data 11.4.2008 depositava presso la Questura di Catanzaro richiesta di causa di servizio per “ ulcera gastrica riscontratagli a seguito di accertamenti sanitari effettuatati presso l’Ospedale Civile di Catanzaro Pugliese-Ciaccio in data 17/1/2008 e successivo controllo in data 25/02/2008 ”.

2- Con decreto n. -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.), ha “ riconosciuto al sig. -OMISSIS- la dipendenza da causa di servizio per le infermità di gastrite ;
è concesso l’equo indennizzo di tab. B categoria misura MAX per la menomazione della integrità fisica conseguente all’infermità;
l’equo indennizzo è fissato nell’importo complessivo di euro 457,78 (…) E’ fatto salvo il recupero della metà della somma nel caso che l’interessato consegua per la stessa causa la pensione privilegiata ordinaria
”.

3- In data 14.4.2008 il ricorrente ha altresì presentato al Ministero dell’Interno “ domanda di riconoscimento per l’infermità da esiti cicatriziali di ulcera gastrica ”.

4- Con decreto n. -OMISSIS- del 25.8.2010 La C.M.O. di Messina ha giudicato tale patologia (ulcera gastrica) “ ascrivibile alla 7° categoria e conoscibile del 17/01/2008 ”.

5- Il C.V.C.S., con parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 20.7.2015 ha giudicato che tale infermità (esiti cicatrizzanti di ulcera gastrica) non ricollegabile al servizio lavorativo disimpegnato dall’odierno ricorrente, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico.

6- In ragione del suddetto parere, con decreto n.-OMISSIS- il Ministero dell’Interno ha disconosciuto al ricorrente la dipendenza da causa di servizio per infermità da esito cicatrizzante di -OMISSIS- ed ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 14.4.2008 in quanto non dipendente da causa di servizio.

7- Avverso detto provvedimento, con atto notificato il 23.10.2017 e depositato il 21.11.2017 è stato spiegato ricorso, affidato al seguente articolato motivo di diritto: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA‟, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, INCONGRUENZA, INCOMPLETEZZA, NON CONFORMITA‟ AI CANONI DELLA SCIENZA MEDICA DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO;
MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI DEL PARERE;
MANIFESTA FALSITA‟ DI PRESUPPOSTO;
MOTIVAZIONE PERPLESSA E CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE.

Contestualmente veniva chiesta, nelle conclusioni del ricorso, la condanna del Ministero dell’Interno al riconoscimento della causa di servizio in capo al lavoratore, all’accoglimento della domanda amministrativa di equo indennizzo e al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del lavoratore, patrimoniali e non patrimoniali.

8- Con atto depositato il 21.12.2017 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e Finanze, tramite l’Avvocatura erariale, per resistere al ricorso.

9- Alla luce delle deduzioni difensive dell’amministrazione resistente (nelle quali veniva, tra l’altro, riferito della ritrasmissione della pratica in questione al Comitato di Verifica per ulteriori approfondimenti, di cui si disconosceva l’esito), all’udienza pubblica del 24.2.2021, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, depositata l’1.3.2021, veniva disposta attività istruttoria, consistente nel deposito, da parte del Ministero dell’Interno, della documentazione attinente agli esiti della richiesta di riesame della pratica del ricorrente dinanzi al Comitato di verifica per le cause di servizio in relazione al precedente riconoscimento della “-OMISSIS-” (come indicato nella relazione istruttoria inviata all’Avvocatura dello Stato a data 28.12.2017 ai fini della difesa in giudizio) unitamente alla documentazione attinente ai chiarimenti e alle motivazioni richiesti al medesimo Comitato, attualmente non versati in atti, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 7 luglio 2021.

10- Con memoria depositata il 5.3.2021, il ricorrente ha depositato:

- il Decreto Ministeriale n. 051/21/2 del 12/02/2021 con cui l’amministrazione intimata ha “ ritenuto potersi riconoscere la dipendenza da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza della precitata infermità e DECRETA per i motivi espressi nelle premesse: è annullato in sede di AUTOTUTELA il D.M. 641 del 22/03/2010;
- si riconosce la
dipendenza da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza della infermità della infermità -OMISSIS--- con separato provvedimento a cura della Divisione III di questo servizio si provvederà alla definizione della richiesta di equo indennizzo …”;

- il parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. -OMISSIS- con cui è stato accertato che “ esiste un rapporto di interdipendenza tra l’infermità richiesta e quella precedentemente riconosciuta, che l’infermità può riconoscersi dipendente da fatti in servizio in via derivata per interdipendenza con l’infermità -OMISSIS- in quanto è dato ravvisare nel caso di specie una correlazione etiopatogenica tra la nuova infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e la precedente già riconosciuta dal dipendente. DELIBERA di esprimere il richiesto parere così come specificato nel considerato in sostituzione del precedente parere di

questo Comitato n. -OMISSIS- del 20/07/2015.”

11- Contestualmente, parte ricorrente, stante i suddetti pareri, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a causa dell’annullamento in autotutela del provvedimento e del riconoscimento da parte del Ministero della causa di servizio.

12- Il ricorrente ha contestualmente ribadito la richiesta di risarcimento di quanto spettante in ordine alla durata di oltre tredici anni della pratica de qua , del danno patrimoniale, esistenziale, alla dignità professionale e personale subito e biologico da stress e ansia, condannando il Ministero al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente, patrimoniali e non patrimoniali, durante il periodo di oltre 13 anni, per un totale di euro 100.000,000 e/o nella maggiore o minore cifra ritenuta dignitosa al fine di soddisfare la lesione subita dal ricorrente lavoratore alla sua dignità personale/professionale e alla sua salute.

13- In data 10.5.2021 anche l’amministrazione erariale depositava i documenti di cui sopra.

14- Infine, con memoria depositata il 10.5.2021 il Ministero dell’Interno ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per le ragioni anzidette, con compensazione delle spese atteso che il riconoscimento del beneficio è avvenuto in conseguenza della nuova delibazione del caso da parte dell’organo medico-legale e dunque per un fatto sopravvenuto.

15- All’udienza pubblica del 7.7.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

16- La domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

17- Osserva la giurisprudenza che: “ Ai sensi dell' art. 84, ultimo comma, c.p.a ., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281).

18- Nella fattispecie, la sopravvenuta emanazione dei provvedimenti di autotutela depositati dalle parti e le convergenti dichiarazioni delle stesse rendono univocamente evidente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione della controversia, che, in virtù del principio dispositivo su cui si regge il processo amministrativo, deve essere dichiara improcedibile.

19- Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata.

20- Occorre osservare infatti che, se è vero che “ Secondo quanto previsto dall'art.

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