TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-05-14, n. 201801013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-05-14, n. 201801013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801013
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2018

N. 01013/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00954/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M L, rappresentato e difeso dagli avvocati M T V, P P, domiciliato presso la Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
F V I B, O P, rappresentati e difesi dagli avvocati P P, M T V, domiciliato presso la Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'A M, domiciliata ex lege in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);

nei confronti

Francesco Sarcone non costituito in giudizio;
D I, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via R.Misasi,80/D;

per l'annullamento

per l’annullamento

- del Decreto del Dirigente n. 6114 del 27 maggio 2016 emesso dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria prot. n. 6252, conosciuto in data 31 maggio 2016 a seguito di pubblicazione sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, con il quale il Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha approvato la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria;

- della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei punteggi attribuiti agli odierni ricorrenti;

- dei criteri di valutazione generali e tabelle ad esse allegate, approvati dalla Commissione esaminatrice;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, occorrendo anche dei seguenti ulteriori atti: delibera della Giunta regione della Calabria n. 1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul supplemento str. n. 2 del 22 gennaio 2013 al BUR n. 3 del 18 gennaio 2013 parte III;

nonché con ricorso per motivi aggiunti

- dei decreti n. 519 del 25 ottobre 2016 e n. 12958 del 27 ottobre 2016 del Registro decreti del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8, Settore 13, di rettifica parziale della graduatoria fatta dalla Regione con Decreto DG n. 6114 del 27 maggio 2016;

- dell’atto con cui si comunica l’avvio dell’interpello dei vincitori del bando di concorso per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare, pubblicato sul sito web della Regione Calabria,

- della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei punteggi attribuiti agli odierni ricorrenti;

altresì, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnata la corretta posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati secondo legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di D I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente a seguito dell’impugnazione di quanto in epigrafe indicato, all’udienza pubblica del 9.5.2018 ha dichiarato di rinunciarvi.

Premesso che la rinuncia non presenta le formalità richieste dall’art. 84 c.p.a., il Collegio deve desumere dalla predetta manifestazione espressa di volontà la sopravvenuta carenza di interesse.

Ne consegue la improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite, in ragione delle modalità di definizione del giudizio vanno compensate.

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