TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-27, n. 202312803
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12803/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14613 del 2022, proposto da
Associazione Sergej Rachmaninov, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ente Lirico Regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, Opera Music Management S.r.l. Impresa Sociale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla percezione del contributo;
- del Verbale del 12 e 13 luglio 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per la Musica e relativi allegati, comprese le schede di valutazione nella parte in cui la Commissione ha assegnato alla domanda presentata dall'Associazione Sergej Rachmaninov un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa, rep. n. 47 del 5 agosto 2022;
per quanto occorrer possa:
- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 25 ottobre 2021 rep. 377 del 26 ottobre 2021, assieme ai relativi allegati,
- del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi attribuibili dalla Commissione;
- del Decreto ministeriale 25 maggio 2022, rep. n. 223, avente ad oggetto la nomina della Commissione Consultiva per la Musica;
- della comunicazione del Ministero della Cultura del 21 ottobre 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi dalla Sergey Rachmaninov;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, medio tempore intervenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione Sergej Rachmaninov, attiva nel settore della qualificazione, tutela, miglioramento culturale, sociale e artistico nei campi dello spettacolo, della cultura e delle attività artistiche in generale, e in particolare nella promozione di concerti di musica sinfonica, ha partecipato alla procedura per l’accesso ai contributi stanziati dal Ministero della cultura, per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (di seguito, “FUS”). La domanda di contributo è stata presentata in relazione all’ambito musica, settore “Programmazione di attività concertistiche e corali – Prime istanze triennali” di cui all’art. 23 del D.M. 27.07.2017, come modificato con D.M. 25.10.2021, rep. n. 377.
Con decreto n. 947 del 5 agosto 2022, la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura ha approvato gli elenchi delle domande ammesse a contributo (cfr. art. 1) e di quelle non ammesse (cfr. art. 2), sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica riportate nel verbale n. 6/2022 del 12 e 13 luglio 2022, cui sono allegate le schede di valutazione di ciascun progetto, recanti l’attribuzione dei relativi punteggi numerici.
Tra le domande non ammesse figurava anche quella presentata dalla Associazione Sergej Rachmaninov, che in relazione alla “qualità artistica” conseguiva un punteggio di 7,50 punti, inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti) di cui all’art. 5, co 1, del D.M. 27.07.2017.
2. Con il presente ricorso, notificato e depositato rispettivamente nelle date 31 ottobre 2022 e 29 novembre 2022, l’associazione è insorta avverso il citato decreto direttoriale e il prodromico verbale n. 6/2022, impugnando “ per quanto occorrer possa ”, tra l’altro, anche il D.M. 27 luglio 2017, il Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, con il quale erano stati previsti i soli punteggi massimi assegnabili ai singoli fenomeni, nonché il D.M. 25 maggio 2022, rep. n. 223, di nomina dei componenti della Commissione consultiva per la Musica.
In diritto ha dedotto le seguenti censure: i) difetto di motivazione, in ragione della mancata predeterminazione, da parte della competente Commissione, dei criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala graduale di attribuzione dei voti, a fronte dell’assoluta genericità dei parametri contemplati a monte dal D.M. 27 luglio 2017 e la predeterminazione dei soli punteggi massimi ad opera del decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, sicché la valutazione numerica assegnata al proprio progetto non consentirebbe in alcun modo di ricostruire l’iter logico-argomentativo posto alla base del giudizio espresso in termini numerici; ii) anomalie nella composizione e nel funzionamento della Commissione consultiva per la Musica, afferenti alla partecipazione del Prof. Antonino Marcellino e al tardivo collegamento della commissaria Silvia Talassi, avvenuto alle ore 15.00, ossia quando l’esame delle prime istanze triennali ex art. 23, co. 1 D.M. 27 luglio 2017 era già concluso, e ancora insufficienza del tempo impiegato per l’esame dei progetti (appena 3.28 min. ad istanza); iii) difetto di istruttoria e manifesta illogicità e irragionevolezza dei punteggi assegnati in relazione ai singoli indicatori, in quanto eccessivamente bassi; iv) vizio di composizione della Commissione in violazione dell’art. 2 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, atteso che il ruolo di Presidente (assunto dalla dott.sa A C) non è stato ricoperto da un Direttore generale.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura con atto del 1° dicembre 2022, depositando poi un rapporto informativo della Direzione Generale Spettacolo con cui si rappresenta l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanze n. 7705/2022 del 20 dicembre 2022 e n. 6656/2023 del 18 aprile 2023, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti rispettivamente dei soggetti ammessi ai contributi FUS per l’ambito musica, settore programmazione di attività concertistiche e corali, mediante notificazione a mezzi pubblici proclami, e del Presidente della Commissione consultiva per la Musica, Dott.sa A C, adempimenti che l’associazione ricorrente ha provveduto ad espletare secondo le modalità e nei termini assegnati (cfr. documentazione versata in atti in data 30 dicembre 2022 e 2 maggio 2023).
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative (in data 11 marzo 2023 la ricorrente e 16 giugno 2023 l’Avvocatura).
6. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2023 il ricorso è stato discusso nel merito e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Nelle more della trattazione dell’odierno ricorso, questa Sezione ha definito nel merito contenziosi analoghi a quello odierno, nei quali, tra le altre, era stata sollevata una censura analoga a quella dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo (i.e., deficit motivazionale), ritenendola condivisibile (cfr. sentenze n. 3578 e 3579 del 2 marzo 2023, nonché ancora n. 7159 del 26 aprile 2023 e n. 7454 del 3 maggio 2023).
Ne consegue che, anche ai fini del presente gravame, valgono le argomentazioni già rassegnate con le suddette pronunce. In particolare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., si rinvia alle motivazioni di cui alla citata sentenza n. 3579/2023, che così si è espressa:
“ 1. In assenza di una gradazione espressa dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, il Collegio ritiene di dover principiare dello scrutinio del secondo mezzo, in quanto con esso è stato dedotto un vizio che, se fondato, inficerebbe un segmento procedimentale che si pone a monte rispetto a quelli interessati dagli ulteriori vizi denunciati, assumendo, dunque, una portata logicamente e “cronologicamente” prioritaria rispetto alle ulteriori censure esperite con il presente gravame. (…)
2. Nel merito, le doglianze proposte con il secondo mezzo sono fondate.
3. In via preliminare giova un sintetico inquadramento delle disposizioni che “governano” l’erogazione dei contributi in esame.
Questi sono destinati a progetti triennali, corredati da programmi per ciascuna annualità, e sono ripartiti tra gli ambiti di cui all’art. 3, comma 5 del DM del 27 luglio 2017 e s.m.i. (avente appunto ad oggetto i “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”). Tra i suddetti ambiti figura, per quanto qui interessa, anche quello della “danza”, a sua volta suddiviso in diversi settori, tra cui quello degli “organismi di produzione della danza” di cui all’art. 25 del citato DM.
L’art. 5, comma 1 della lex specialis prevede il conseguimento di un punteggio minimo di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, quale “soglia di sbarramento” da