TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-08-26, n. 202404655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-08-26, n. 202404655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404655
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2024

N. 04655/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01396/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentata e difesa dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Capua, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Sparanise, non costituito in giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Campania – Napoli – Sez. VI n. -OMISSIS-/2023 del 28/12/2023 notificata ai fini del passaggio in giudicato il 28/12/2023 resa nel ricorso avente ad oggetto l'accertamento del diritto del minore ad ottenere la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 c. 1 della L. n. 328/00


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capua e dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha richiesto in data 27/03/2022 al Comune di Capua la predisposizione del progetto individuale per il figlio minore, affetto di -OMISSIS-.

In data 28/04/2023 il Comune di Capua ha indicato il Responsabile del procedimento.

Il giorno 16/05/2023 è stato convocato l’UVI che però è stato rinviato a d.d.d.

La ricorrente ha pertanto proposto dinanzi a questo TAR il ricorso n.r.g. 3142/2023 ai fini dell’accertamento, del diritto del minore ad ottenere la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 c. 1 della L. n. 328/00

Il TAR Campania – Napoli ha accolto il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 28/12/2023 “ dichiarando l’obbligo del Comune di Capua, di fornire espresso riscontro alla istanza avanzata dalla ricorrente, avviando e definendo il procedimento, di intesa la ASL competente, volto alla adozione del progetto individuale, di cui all’articolo 14 della legge 328 del 2000, nei sensi e nei termini di cui in motivazione ”.

Nonostante la notifica della sentenza effettuata ai fini del passaggio in giudicato il 28/12/2023, le parti resistenti coinvolte, non hanno ottemperato onde la proposizione del ricorso in esame.

Si è costituita l’ASL di Caserta la quale ha rappresentato le attività che sono state poste in essere da essa (convocazione UVI, ascolto della famiglia, coordinamento con il Centro frequentato dal disabile) ma ha concluso che per la elaborazione del progetto di vita si rendono necessarie attività da parte anche di altri organi.

Si è costituito il Comune di Capua il quale ha dedotto che il progetto di vita si è concluso positivamente con verbale UVI n. 166 del 04 agosto 2023.

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza che ha accolto il giudizio avverso il silenzio questo Tar ha chiarito quali dovessero essere i canoni secondo i quali deve essere elaborato il progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328 del 2000.

E’ stato precisato che a individuare le caratteristiche del progetto individuale e il suo perimetro operativo è lo stesso articolo 14 della legge n. 328 del 2000, secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Ne discende che il progetto di vita individuale per la persona disabile è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI): vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile. E, come già precisato dalla giurisprudenza anche di questo TAR, è l’insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l’integrale tutela della persona con disabilità.

Nel caso di specie, gli interventi attuati dalle amministrazioni non sembra che presentino le evidenziate caratteristiche.

Il Collegio è ben consapevole del profilo altamente tecnico specialistico delle scelte dell’amministrazione quando si approccia a procedimenti del tipo di quello in esame.

Tuttavia, il contenuto del progetto individuale è suscettibile di sindacato giurisdizionale laddove emerga, come nel caso in esame, che solo apparentemente si è data attuazione alla volontà del legislatore protesa, come si è evidenziato, alla attuazione delle misure più idonee al supporto del disabile e della sua famiglia.

Vale richiamare gli elementi fondamentali caratterizzanti il progetto individuale che rappresenta l’esito di specifici esami e valutazioni:

“- valutazione multidimensionale attraverso strumenti specifici per definire adeguatamente i bisogni e le necessità in termini multidimensionali, che vengono trasferiti e descritti nella scheda per la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF-CY);
fondamentale, indi, la previa individuazione del profilo di funzionamento del disabile che, essendo nella fattispecie un bambino di poco più di cinque anni, neanche potrebbe - a rigore - essere assicurata attraverso la SVAMA (relativa agli anziani) e alla SVaMDI (relativa ai disabili adulti;
cfr., delibera di g.r. n. 324/12);

- successiva elaborazione di un progetto riabilitativo integrato in cui vengono enucleati: i) i bisogni e le esigenze assistenziali e riabilitative del bambino;
ii) gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere, a breve, medio e lungo termine;
iii) le azioni all’uopo programmate -con la prescrizione analitica dei servizi, delle prestazioni e degli interventi da realizzare a beneficio del minore disabile- e la loro intensità, periodicità e durata;
iv) le risorse umane e professionali necessarie per la retta ed effettiva implementazione delle ridette misure;
v) gli esiti attesi, id est i risultati che si auspicano rivengano dalla implementazione delle misure contemplate, in guisa aderente agli effettivi bisogni del bambino disabile e agli obiettivi che il progetto intende perseguire e raggiungere;
vi) i modi e i tempi di effettuazione di una costante attività di controllo, verifica e monitoraggio (in continuum) sulla puntuale e diligente esecuzione degli interventi dedotti in progetto e sul loro grado di efficacia, contemplando all’uopo una cadenza semestrale ovvero, e al più - tenuto conto delle peculiari esigenze assistenziali - annuale, per una più pregnante attività di verifica/revisione;

- nel caso di un bambino in età prescolare, il progetto deve delineare un insieme di interventi di matrice (a coordinamento e setting) eminentemente sanitaria e riabilitativa, da integrarsi con misure di sostegno sociale, ma con chiara preminenza delle prime;

- identificazione del responsabile del progetto (case manager) prescelto tra le figure professionali che si appalesino maggiormente aderenti ai prevalenti bisogni del disabile, siccome individuati e accertati all’esito della valutazione multidimensionale;
in particolare, la nozione di prevalenza del bisogno - definita in relazione al livello di intensità dell’effettivo bisogno e delle effettive esigenze del disabile, siccome accertate – non è statica, ovvero fissa e immutevole, assumendo di contro carattere cangiante e mutevole nel tempo, anche in relazione all’effettivo andamento e agli esiti delle misure terapeutiche e di cura;
talché, a una maggiore intensità del bisogno sanitario corrisponderà, de relato, la titolarità in capo a risorse professionali “sanitarie” del munus di coordinamento delle cure dedotte in progetto;
per converso, e specularmente, una eventuale maggiore intensità di bisogni (e dunque della fruizione di servizi) di natura sociale, determinerà l’incardinamento in capo a risorse professionali “sociali” dell’officium di coordinamento degli interventi assistenziali;
nel caso di un bambino in tenera età, affetto da patologie della specie di quelle che quivi vengono in rilievo, la figura di “case manager” non può che appuntarsi in capo al medico specialista di neuropsichiatria infantile della ASL ovvero, al più, in capo al responsabile del progetto riabilitativo operante in un centro convenzionato ai sensi dell’art. 26 l. 833/78”. (Tar Campania, sentenza n. 182 del 2024).

Nel caso in esame, le attività medio tempore poste in essere dalle intimate appaiono tradire il paradigma normativo che quivi viene in rilievo, stante la mancata, specifica e puntuale, indicazione delle misure dedotte “in contratto”, ovvero delle azioni programmate a beneficio del bambino, avendo le intimate Amministrazioni omesso di foggiare analitiche prescrizioni delle misure, dei servizi delle prestazioni e di tutti gli interventi necessari alla bisogna.

Va dunque ordinato alle resistenti amministrazioni di ottemperare al giudicato che si è formato sulla sentenza di questo TAR n.7300 del 2023 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente decisione, all’uopo provvedendo:

- alla realizzazione di una valutazione multidimensionale, con la predisposizione di un aggiornato ed effettivo profilo di funzionamento del bambino, previa acquisizione di un aggiornato piano educativo individualizzato;

- alla successiva convocazione dell’UVI che, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori e tenendo conto di un aggiornato ed effettivo profilo di funzionamento del bambino, nonché di un aggiornato piano educativo individualizzato, potrà procedere alla redazione del progetto;

- predisposizione, infine, del contenuto del ridetto progetto individuale - nei sensi e nei modi esposti nelle superiori statuizioni - con la designazione della neuropsichiatra infantile della ASL quale case manager.

Le resistenti Amministrazioni daranno esecuzione alla presente sentenza, attuando le misure appena sopra esposte, entro novanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) affinché personalmente, ovvero pel tramite di un dirigente dell’Istituto dotato di idonea qualificazione e da lui delegato, provveda in sostituzione delle Autorità resistenti.

Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente da lui delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa delle resistenti Autorità. L’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico delle Amministrazioni resistenti, sarà liquidato dalla Sezione su istanza del commissario, che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.

Le peculiari connotazioni della controversia, al fine, inducono per la compensazione inter partes delle spese di lite

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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