TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-03-09, n. 202200107
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Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00107/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2021, proposto da Luciano Dall'Ara in proprio e quale rappresentate legale di M P srl, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n.14933 del 5 maggio 2021, notificato il successivo 6 maggio 2021, di revoca dell'autorizzazione di n.c.c. n.14 del 1° giugno 2012, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Luciano Dall’Ara è titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di n.c.c. n.14 del 1° giugno 2012, esercitata per il tramite di M P srl.
Con determina n.14933 del 5 maggio 2021, il Comune di Francavilla al Mare, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento del 16 marzo 2021 e osservazioni controdeduttive del privato del 15 aprile 2021, revocava detta autorizzazione, ex Legge n.21 del 1992 e RC n.c.c., approvato con delibera c.c. n.38 del 3 agosto 2018; l’Amministrazione segnalava che trattavasi di servizio locale nell’ambito della Provincia dove è situato il Comune autorizzante, che occorreva una sede operativa e la disponibilità di un’autorimessa nel predetto Comune, che era stato all’uopo stipulato un contratto di affitto con la Ditta Parente Viaggi per l’autorimessa in contrada Piane, 40, che tuttavia, in base al rapporto di servizio della Polizia locale del 12 febbraio 2021, il Sig. Parente riferiva che l’autorimessa non era stata mai utilizzata; era dunque mancato il rispetto del vincolo di territorialità.
L’interessato impugnava allora il provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.3, 11 della Legge n.21 del 1992, degli artt.3, 10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.4, 41 Cost., dell’art.16 della Carta