TAR Bolzano, sez. I, decreto decisorio 2010-04-19, n. 201000117
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00117/2010 REG.DEC.
N. 00184/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 184 del 2007, proposto da:
N M, rappresentato e difeso dagli avv.ti P P e G P, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, Via Alto Adige n. 40;
contro
Comune di Badia, rappresentato e difeso dall'avv. K T, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Galleria Vintola n. 17;
nei confronti di
P E, rappresentato e difeso dagli avv.ti M N e I B, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bolzano, Corso Italia n. 32;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della concessione edilizia n. 53 dd. 21.6.2007 avente ad oggetto la ristrutturazione ed isolazione del tetto della casa d´abitazione sulla p.ed. 1035 C.C. Badia;
2) dell´ivi richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia;
di ogni altro ulteriore atto infraprocedimentale, connesso, collegato o presupposto.
Visto il ricorso notificato il 5.7.2007 e depositato in segreteria il 4.7.2007 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia dd. 17.7.2007 e di P E dd. 16.7.2007;
Vista l’ordinanza collegiale n. 19/2009 di interruzione del giudizio, depositata in data 19.3.2009;
Visti gli atti tutti della causa;
Considerato:
- che con memoria depositata in segreteria il 25.2.2009 la difesa del controinteressato ha dichiarato la morte dello stesso P E, allegando la relativa certificazione rilasciata dal Comune di Badia.
- che ai sensi dell’art 24, comma secondo, della legge 6.12.1971 n. 1034 il processo avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo;
- che l’ordinanza collegiale di interruzione del giudizio n.19/2009 è stata notificata alle parti in data 20.3.2009 ed in data 23.3.2009;
- che la causa non è stata riassunta entro tale termine;
Visto l'art. 26 della legge 6.12.1971 n. 1034, ultimo comma, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio 2000;