TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202300303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202300303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300303
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 00303/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2019, proposto da ANAS spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

contro

Comune di Archi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza sindacale n.40 del 5 agosto 2019 di rimozione e smaltimento di rifiuti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Archi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2023 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza sindacale n.40 del 5 agosto 2019, emessa ex art.192 del D.Lgs. n.152 del 2006 ed ex D.Lgs. n.267 del 2000, il Comune di Archi, sulla base della nota del 31 luglio 2019 della locale Stazione dei Carabinieri, ingiungeva ad ANAS spa la rimozione e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi come gli inerti in piccola quantità, presenti su area di proprietà della predetta Società, in particolare in corrispondenza delle piazzole di sosta ubicate lungo la S.S. 652 Fondovalle Sangro, ai km.60,220, 60,430, 61,190, 62,015, 63,050.

ANAS spa impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, degli artt.191, 192 del D.Lgs. n.152 del 2006 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’incongruenza, del travisamento dei fatti, dell’ingiustizia, della genericità.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento e non erano state esplicitate nemmeno le ragioni di urgenza per l’emissione del provvedimento;
che in ogni caso difettavano i necessari presupposti di legge per l’adozione della predetta misura;
che vi era carenza di istruttoria e di motivazione;
che la Società non poteva essere ritenuta responsabile nemmeno a titolo di colpa, considerata tra l’altro la vastità dell’area da controllare;
che ANAS spa non era comunque competente;
che in ultimo e in ogni caso l’Amministrazione locale non aveva fornito sufficienti indicazioni sulle modalità concrete di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Archi si costituiva in giudizio per la rimozione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.

L’Amministrazione con successiva memoria ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 22 settembre 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare, quanto alla censura di carattere procedimentale, che è proprio un dipendente di ANAS spa, con funzioni di sorveglianza del tratto di strada in questione, a sporgere denuncia ai Carabinieri per l’abbandono dei rifiuti (cfr. all.5 atti del Comune, riportato anche nelle premesse dell’atto impugnato, cfr. all.2 al ricorso);
che ciò implicava dunque la perfetta conoscenza della descritta situazione di fatto, comportante il vincolato intervento volto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti medesimi;
che l’Amministrazione emetteva poi l’ordinanza impugnata espressamente ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.152 del 2006, risultando dunque inconferente la dedotta violazione dell’art.191 del D.Lgs. n.152 del 2006;
che in ogni caso il provvedimento risulta corredato da congrua e adeguata motivazione, dando puntualmente conto dei presupposti fattuali e giuridici di sua emissione, nel richiamare la nota dei Carabinieri, con la tipologia e l’allocazione dei rifiuti, il soggetto titolare dell’area di abbandono, l’esigenza di scongiurare l’eventualità del deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti, la normativa contenuta nell’art.192 del D.Lgs. n.152 del 2006, implicante la necessaria rimozione e il conseguente smaltimento degli stessi, con ripristino dello stato dei luoghi (cfr. all.2 al ricorso).

Occorre inoltre rilevare in proposito che incombe su ANAS spa il dovere istituzionale di manutenzione, custodia e vigilanza dei propri tratti stradali e relative pertinenze;
che quindi il venir meno a dette incombenze è imputabile alla stessa a titolo di colpa per condotta omissiva, ex art.192, comma 3 del D.Lgs. n.152 del 2006 (cfr., tra le altre, Cons. Stato, II, n.3967 del 2019, con specifico riferimento anche all’art.14 del D.Lgs. n.285 del 1992, TAR Calabria-Reggio Calabria, n.809 del 2015, n.564 del 2013, TAR Emilia-Romagna, II, n.513 del 2012), ben potendo tra l’altro far fronte alla lunghezza dei tratti da controllare con la propria struttura organizzativa;
che quindi, trattandosi delle piazzole di sosta ubicate lungo la S.S. 652 Fondovalle Sangro, rientravano a pieno titolo nella sfera di competenza della ricorrente le incombenze in questione;
che in ultimo l’Amministrazione comunale forniva indicazioni sufficientemente circostanziate sulla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto che detti compiti spettavano alla predetta Società (cfr. all.2 al ricorso).

Giova in ultimo segnalare, ancora con riferimento alla censura di carattere procedimentale, che, per quanto emerso, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non poteva in ogni caso condurre, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, all’annullamento del provvedimento impugnato, non risultando che lo stesso avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto (cfr., tra le altre, Cons. Stato, II, n.7216 del 2019).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata si sottrae alle censure dedotte.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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