TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-03-11, n. 201300362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-03-11, n. 201300362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300362
Data del deposito : 11 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01824/2012 REG.RIC.

N. 00362/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01824/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2012, proposto da:
Consiglia Sramaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Angela M.P. De Cata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P B in Bari, via Nizza, n. 80;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M B e D D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 436/2011 del Tribunale di Foggia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti P B e D D;

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 19 dicembre 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 22 dicembre 2012, la sig.ra Consiglia Sramaglia ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 436/2011 del 7 giugno 2011, con il quale il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al Comune di Foggia di pagare, in favore di essa ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del suddetto decreto, la somma di euro 5.100,62, oltre gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto stesso sino al giorno dell’effettivo soddisfo, ed a rifondere le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 286,50, di cui € 46,50 per esborsi, € 150,00 per diritti ed € 100,00 per onorario, oltre il rimborso per le spese generali, IVA e CPA, come per legge;

RILEVATO che parte ricorrente il 23 novembre 2011 ha notificato al Comune resistente il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva apposta in data 27 settembre 2011 e che il medesimo decreto ingiuntivo è passato in giudicato per mancata opposizione, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Cancelliere del Tribunale di Foggia in data 16 settembre 2011, allegata al ricorso stesso;

CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità dell’odierno gravame;

RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;

RITENUTO che il ricorso si appalesa all’attualità inammissibile in quanto, come condisibilmente eccepito da parte resistente, il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 128 del 21 dicembre 2012, depositata in giudizio, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che al comma 4 dispone: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”;

RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

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