TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-02-26, n. 202400148
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Pubblicato il 26/02/2024
N. 00148/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Guglielmo Marconi 8;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento -OMISSIS-. emesso dalla Questura di Bologna in data 16.01.2024 e notificato in pari data con cui è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in quello per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 e munito di istanza di sospensione cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile l’istanza diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, dal medesimo posseduto, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’impugnato provvedimento, di data 16.1.2024, è fondato sulle seguenti considerazioni: “ il titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008 prevede che <nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 commi 1 e 1.1. del TUI, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale> ….che <consente lo svolgimento di attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro>. Al riguardo, la circolare della Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere datata 01.06.2023 prot. Nr. 400/B/2023 specifica che per le istanze di conversione presentate sino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza dalla Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente, concetto ribadito con la circolare 400.B/2023/I Div./Isez del 22.12.2023 . L’istanza di cui in oggetto è stata avanzata per la prima volta in data odierna, data successiva a quella di entrata in vigore del noto Decreto Cutro e pertanto è irricevibile ”.
Il ricorrente ha premesso di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in data 9.9.2022, con scadenza al 5.3.2024, a seguito di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Immigrazione in data 21.2.2022 e di aver prenotato, in data 14.12.2023, un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione di Bologna per la data del 16.1.2024 al fine di richiedere la conversione del detto permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;con il provvedimento impugnato la Questura di Bologna ha, però, ritenuto irricevibile la domanda per le ragioni ivi indicate.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure: “ 1) Eccesso di potere - violazione di legge in relazione agli art. 7 c.2 – c. 2 bis – c. 3 D.L. 20/2023 (convertito L. 50/2023) – art. 32 c. 3