TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-12-11, n. 202318714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-12-11, n. 202318714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318714
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18714/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07105/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7105 del 2015, proposto da
Energea S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F B, G P, E R, con domicilio eletto presso lo studio E R in Roma, via Tagliamento, n. 14;



contro

Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N T, G F, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio G F in Roma, via del corso n. 509;
Autorità per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Soc Rse S.p.A. Ricerca Sul Sistema Energetico, Soc Meral Spa, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (rvc).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Autorità per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Energea, illustrate:

- la disciplina delle azioni volte al conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti, caratterizzata dalla fissazione in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale di obiettivi obbligatori da raggiungere mediante interventi presso i consumatori finali, con particolare riferimento ai “ titoli di efficienza energetica ” (TEE) o “ certificati bianchi ” (ciascuno corrispondente al risparmio di una “ tonnellata equivalente di petrolio ”, “ tep ”, costituente l’unità di misura convenzionalmente utilizzata nei bilanci energetici per indicare le diverse fonti di energia in base al relativo al potere calorifico);

- le disposizioni del d.m. 28 dicembre 2012, recanti trasferimento al GSE della gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica ai sensi delle Linee guida di cui alla deliberazione della Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 27 ottobre 2011, n. 9, e le istruzioni operative sulle relative modalità di presentazione, da effettuare in via telematica mediante un applicativo denominato “ Efficienza ed energia ”, cui accedere previo accreditamento e mediante utilizzo di apposite credenziali informatiche fornite dallo stesso Gestore;

- le scansioni del procedimento di verifica e certificazione dei risparmi, articolato in vari passaggi quali: inoltro da parte del “ titolare del progetto ” (come definito dall’art. 1.1 Linee guida cit.) della documentazione amministrativa; attribuzione da parte del GSE di un codice identificativo con mail attestante al contempo la ricezione della documentazione stessa; trasmissione della documentazione a Enea o Rse per l’istruttoria; successivo invio da parte del “ titolare ” di una “ dichiarazione di conferma ” ai fini dell’inizio della verifica;

- le previsioni sul termine di presentazione dei progetti, fissato in 180 giorni dalla data di avvio degli stessi (art. 12.2 Linee guida e punto 3.5.1, par. 2.2, Istr. oper.), e le inerenti indicazioni dell’applicativo “ Efficienza ed energia ”;

tanto premesso, nel dedurre di avere ottenuto le necessarie credenziali informatiche e di aver presentato quale “ titolare di progetto ” svariate richieste di verifica e certificazione (RVC), da ritenere tempestive alla stregua della prassi del Gestore di prendere in considerazione la data di caricamento nel menzionato applicativo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 19 marzo 2015, indicato in epigrafe, con cui il GSE non le ha accolte sul rilievo dell’avvenuta trasmissione delle RVC oltre il menzionato termine di 180 giorni.

A sostegno del ricorso ha prospettato:

- 1) Mancata comunicazione dei motivi ostativi: il “preavviso di rigetto” comunicato alla ricorrente non integrerebbero l’atto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/90, in quanto non promananti né dal responsabile del procedimento né dall’autorità competente;

- 2) Violazione del d.m. 28 dicembre 2012 e del d.m. 20 luglio 2004 nonché dell’art. 12 Linee guida EEN 9/11; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento del fatto ed errore di diritto: la reiezione riguarderebbe 18 progetti inviati telematicamente prima dei 180 giorni dall’avvio e per i quali la “ lettera di conferma ” sarebbe stata trasmessa dopo tale scadenza; sarebbero nondimeno erronei entrambi i presupposti del provvedimento impugnato, vale a dire la rilevanza della “conferma” ai fini dell’individuazione del termine e la natura perentoria di quest’ultimo; con riferimento alla “conferma”:

- non solo la ricorrente, dopo avere inviato e comunicato progetti e documenti entro il termine in questione, avrebbe trasmesso al Gestione una nota conclusiva e riassuntiva dell’avvenuto inoltro, ma il Gse avrebbe attribuito un codice identificativo a ciascun progetto, dando così atto della ricezione delle RVC; non si comprenderebbe allora l’impostazione intesa a negare rilevanza a detta trasmissione ai fini dell’avvio del procedimento (stanti le previsioni dell’art. 12.2 Linee guida cit.), risultando comunque illogica l’imposizione, in capo a un soggetto già attivatosi con l’inoltro del progetto e della documentazione, dell’onere di presentazione di un’ulteriore richiesta (ciò che, oltre a violare il generale divieto di aggravamento del procedimento, ridurrebbe di fatto il termine dei 180 giorni, la cui decorrenza sarebbe subordinata al compimento di operazioni non nella disponibilità del richiedente);

- sotto altro profilo, la “conferma” dell’istanza non sarebbe giustificata dalla necessità di imputarla a un soggetto qualificato, stante il previo accreditamento necessario per operare sul portale telematico; in questa prospettiva, non sarebbe rilevante la “lettera” del GSE in data 18.4.2013, citata negli atti impugnati, non avente valore provvedimentale e integrativo delle Linee guida, né sottoscritta dal responsabile del procedimento (come tale, essa aggraverebbe il procedimento e sarebbe priva di connotati formali soggettivi e oggettivi in grado di conferirle giuridica rilevanza);

- il preteso ritardo sarebbe comunque dipeso dal contegno del Gestore, che avrebbe a sua volta atteso del tempo per dare risposta a una richiesta di chiarimenti;

- 3) Violazione del d.m. 28 dicembre 2012 e del d.m. 20 luglio 2004 nonché dell’art. 12 Linee guida EEN 9/11; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria: non perentorietà del termine e/o comunque inoperatività dello stesso rispetto a progetti avviati nell’anno di riferimento: sarebbe da escludere la perentorietà del menzionato termine di 180 giorni, in assenza di espressa previsione in tal senso ed essendo tale natura in contrasto con la normativa di riferimento (art. 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e relativi dd.mm. attuativi del 20 luglio 2004 e del 28 dicembre 2012, recanti determinazione degli specifici obiettivi di risparmio energetico, su base annua, per i periodi 2005-2009 e 2013-2016);

- 4) In via subordinata: Violazione di legge e dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, in particolare del legittimo affidamento e della imparzialità e buon andamento della p.a.: il diniego sarebbe altresì illegittimo per violazione del legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente per effetto della prassi, costantemente osservata dal Gestore a far tempo dal trasferimento in suo favore delle competenze in materia di verifica e certificazione dei risparmi, di considerare sufficiente la data di trasmissione in via telematica dei progetti.

Si è costituito in giudizio il GSE, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

All’udienza straordinaria del 1 dicembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con gli impugnati dinieghi il GSE, richiamati l’art. 12 cit. e i “motivi ostativi” ex art. 10-bis l. n. 241/90, ha respinto le RVC presentate dalla ricorrente, affermando che le stesse non risultano conformi “ alle previsioni normative ” poiché presentate dal proponente oltre il termine di 180 giorni stabilito dall’anzidetta disposizione.

Occorre premettere che la vicenda in esame appare analoga e sovrapponibile a quella decisa con sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 11 luglio 2017, n. 8206, confermata da Cons. Stato, Sez. II, 30.3.2022, n. 2329; nell’analizzare le censure avanzate dalla parte ricorrente, dunque, il Collegio ritiene di poter

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