TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-09-26, n. 201911330
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2019
N. 11330/2019 REG.PROV.COLL.
N. 15122/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15122 del 2018, proposto da
Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Turco, Maurizio Mandel e Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, p.zza Margana, 19;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- Soundreef S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Scorza, Dario Reccia, Maria Laura Salvati e Adriana Peduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Barbieri, 6;
- Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi, Salvatore Spagnuolo, Paolo Galli e Lorenzo De Martinis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners” in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
- Associazione dell'Autorialità Cinetelevisiva 100autori (Associazione 100autori), Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani (Denominata anche FEM, Federazione Editori Musicali), Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (AIDAC), Writers Guild Italia (Writers), Federazione Autori, Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Gian Michele Roberti, Maria Grazia Maxia, Ignazio De Magistris e Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Foro Traiano, 1/A;
- Innovaetica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sacha D'Ecclesiis e Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “Orsingher Ortu – Avvocati Associati” in Roma, p.zza di Campitelli, 3;
- Mediaset S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rossi e Fabio Lepri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Pompeo Magno, 2/b;
- Vodafone Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione LEA - Liberi Editori ed Autori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Scorza, Dario Reccia, Maria Laura Salvati e Adriana Peduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Barbieri, 6;
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,
- del provvedimento AGCM datato 25 settembre 2018, notificato in data 26 ottobre 2018;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, ivi compresa, ove occorra, la delibera 26531 del 5.04.2017 di avvio del procedimento e di comunicazione delle risultanze istruttorie (“CRI”).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale di questa Sezione n. 7857/2018 del 21.12.2018;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Soundreef S.p.A., di Sky Italia S.r.l., di Associazione dell'Autorialità Cinetelevisiva 100autori (Associazione 100autori), Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani (Denominata Anche FEM, Federazione Editori Musicali), Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (AIDAC), Writers Guild Italia (Writers), Federazione Autori e di Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac) nonchè di Innovaetica S.r.l. e di Mediaset S.p.A., con la rispettiva documentazione;
Visto l’atto di intervento “ad opponendum” dell’Associazione LEA - Liberi Editori ed Autori;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 343/2019 del 17.1.2019;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 giugno 2019 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda portata all’attenzione del Collegio trae origine dall’avvio, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), di un procedimento nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (“SIAE” o “Società”) per accertare l’esistenza di una violazione dell’art. 102 del TFUE. All’esito della fase istruttoria, che aveva visto la partecipazione di altre Parti oltre all’interessata, l’AGCM adottava il provvedimento conclusivo ove riteneva accertato che la SIAE, almeno dal 1 gennaio 2012, avesse posto in essere un “abuso di posizione dominante” - in violazione del richiamato art. 102 TFUE - di cui a una pluralità di condotte, complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall’art. 180 LDA (“Legge sul diritto d’autore”), nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall’articolo 180, comma 4, della stessa LDA. Le condotte riscontrate avevano dato luogo a una complessa strategia escludente che aveva determinato, attraverso la costante affermazione di un monopolio non aderente alla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti.
L’insieme delle condotte contestate alla Società risultava per l’AGCM riconducibile a un’unica strategia escludente dei concorrenti, volta a estendere e mantenere la propria posizione di monopolio – attribuita solo per alcune attività dall’art. 180 LDA nel testo vigente sino al 15 ottobre 2017 e, dopo tale data, detenuta in via di fatto – ad ambiti estranei all’art. 180 LDA (quali la tutela dal plagio, la gestione dei DDA per le utilizzazioni “on-line”, la gestione dei DDA dei repertori di opere straniere, la gestione diretta da parte dei titolari), impedendo in tal modo il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.
Era risultato all’Autorità che i comportamenti della SIAE, pur nella loro eterogeneità, erano stati tutti diretti a estendere e mantenere la posizione dominante derivante dalla originaria riserva legale nei mercati non ricompresi in tale ambito, senza tenere in considerazione, da un lato, la diversa volontà degli autori, e, dall’altro, l’incontestabile evoluzione dei mercati e del quadro normativo dell’Unione europea.
Tali condotte, in sintesi, riguardavano: a) l’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi, tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale, vigente fino al 15 ottobre 2017, anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell’attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato; b) l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla SIAE la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti alla SIAE stessa, anche dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; c) l’imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori - quali, emittenti televisive nazionali e organizzatori di concerti “live” - di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della SIAE; d) l’esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri.
Specificava, quindi, l’AGCM che “… In un contesto in cui, SIAE è l’operatore storico di riferimento e raccoglie l’adesione di quasi tutti gli aventi diritto già attivi, le condotte sopra descritte hanno nel loro complesso ostacolato, e ostacolano tuttora, la libertà di un avente diritto di rivolgersi a una collecting concorrente o di gestire direttamente i propri diritti d’autore nonché limitato lo sviluppo concorrenziale e l’innovazione dei mercati dell’intermediazione del diritto d’autore in violazione dell’articolo 102 TFUE. ” Con la conseguenza per la quale tali condotte “… incidono negativamente sulla qualità dei servizi offerti e impediscono lo sviluppo di operatori concorrenti e collecting specializzate. Come dimostrato dalle evidenze in atti precedentemente descritte, SIAE ha posto in essere condotte che ostacolano l’ingresso di operatori concorrenti, qualsiasi sia la loro forma giuridica (OGC o EGI) e qualsiasi sia la loro provenienza (italiana o estera) .”
L’Autorità, dopo un’ampia descrizione delle condotte e a confutazione delle tesi della Società come proposte nel procedimento, ordinava alla SIAE di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza accertati e di astenersi in