TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-24, n. 202000693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-24, n. 202000693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000693
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 00693/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00243/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2020, proposto da
M.P.M. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156, e dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Marche Multiservizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sicurezza e Ambiente S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento



1. della determinazione prot. n° 3916 del 24 marzo 2020 con la quale l'Amministrazione della Marche Multiservizi S.p.a. dispone di “escludere M.P.M. per violazione degli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5 lett. c), con ciò perpetrando una condotta in astratto idonea ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante ai sensi della lett. c bis) 5° comma della norma richiamata, omettendo informazioni rilevanti che ben avrebbero dovuto essere portate a conoscenza di Marche Multiservizi Spa, per consentirle una valutazione con piena cognizione di causa della pregressa vita professionale dell'operatore economico”;



2. della nota prot. n°2283 del 18 febbraio 2020 di Marche Multiservizi S.p.a. con la quale è stata comunicato l'avvio del procedimento in ordine alle verifiche dei requisiti di cui all'Art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016;



3. della nota prot. n°6114 del 26 aprile 2020 con la quale è stata respinta l'istanza di autotutela formulata;



4. ove necessario e per quanto di ragione del bando e del disciplinare di gara e del capitolato d'oneri;



5. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Marche Multiservizi S.p.A. e della Sicurezza e Ambiente S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ditta ricorrente ha partecipato alla gara avente ad oggetto il “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità in seguito a incidenti stradali sversamenti o altri eventi non riconducibili a incidenti stradali mediante pulizia e bonifica dell’area interessata e sulle pertinenze da effettuarsi sull’intera rete viaria comunale di Pesaro”.

Con il provvedimento impugnato la ricorrente, inizialmente aggiudicataria, è stata esclusa dalla gara in sede di verifica dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 del d.lgs n. 50 del 2016;
dopo il contraddittorio con la Stazione appaltante. In particolare, nei suoi confronti è stata riscontrata l’omessa dichiarazione di una decadenza dell’aggiudicazione assunta dal Comune di Vanzago (MI) in una gara precedente (2018). La mancata menzione, da parte di M.P.M., dell’episodio riguardante la propria vita professionale rileverebbe di per sé in un’omissione del più generale obbligo informativo posto a carico degli operatori economici dall’art. 80, comma 5 lett. c bis) D.lgs. n. 50 del 2016 perpetrando una condotta in astratto idonea ad influenzare indebitamente il processo della Stazione appaltante, omettendo informazioni che avrebbero dovuto essere portate a conoscenza di Marche Multiservizi SpA per consentirle una valutazione con piena cognizione di causa della pregressa vita professionale dell’operatore economico. Il tutto a prescindere alla presenza dell’episodio nel casellario informatico Anac.

I provvedimenti in epigrafe sono impugnati con due motivi di ricorso

Con il primo si deduce la violazione dell’art. 80, comma 5° lett. c) del D. Lgs n. 50 del 2016, in relazione agli obblighi dichiarativi nonché alla errata qualificazione e riconduzione della mancata dichiarazione di M.P.M. relativa alla esclusione da una precedente gara al novero di “grave illecito professionale”, la violazione dell’art.

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