TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-03-12, n. 201200656
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N. 00656/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2011 REG.RIC.
N. 02386/2011 REG.RIC.
N. 03764/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2011, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso Rosario Campione in Catania, via Santa Maria di Betlemme, n. 18;
contro
Comune di Lentini (n.c.);
nei confronti di
G A G' e F I, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Dario Sammartino in Catania, via Teocrito, n. 48;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore A. Raciti, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Pola, n. 15;
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2011, proposto da:
F N, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giuga, con domicilio eletto presso Anna Maria Sangiorgio in Catania, via Androne n. 34;
contro
Comune di Lentini (n.c.);
nei confronti di
G A G' e F I, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Dario Sammartino in Catania, via Teocrito, n. 48;
A Z (n.c.);
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore A. Raciti, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Pola, n. 15;
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2011, proposto da:
F I e G A G', rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Dario Sammartino in Catania, via Teocrito, n. 48;
contro
Comune di Lentini (n.c.);
nei confronti di
F N, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Giuga e Anna Maria Sangiorgio, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via Androne, n.34 (St.A.M.Sangiorgio);
G S, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore A. Raciti, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Pola, n. 15;
per l'annullamento
quanto ai ricorsi nn. 2280 e 2386 del 2011:
per quanto di ragione di ciascun ricorrente, del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni per il consiglio comunale del comune di Lentini svoltesi nei giorni 29/30 maggio 2011, nella parte nella quale sono stati assegnati due seggi in Consiglio Comunale alla lista “Popolari per Lentini”;
quanto al ricorso n. 3764 del 2011, per quanto di ragione:
- del verbale del 1° dicembre 2011 dell'Ufficio Speciale istituito con Decreto n.166 del 30/11/2011 del Coordinatore del 1° settore del Comune di Lentini;
- del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni per il consiglio comunale del comune di Lentini svoltesi nei giorni 29/30 maggio 2011.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G A G' e di F I, di F N e di G S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il Pres. avv. S V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorsi R.G. n. 2280/2011 (depositato in Segreteria in data 8.07.2011, notificato unitamente al D.P. di fissazione di udienza in data 15./19./22.07.2011 e nuovamente depositato in Segreteria in data 18.07.2011) e R.G. n. 23862011 (depositato in Segreteria in data 20.07.2011, notificato unitamente al D.P. di fissazione di udienza in data 22./23./28.07.2011 e nuovamente depositato in Segreteria in data 26.07./01.08.2011) i sigg.ri Z e N hanno esposto:
- di avere partecipato alle elezioni dei giorni 29/30 maggio 2011per il rinnovo del consiglio comunale di Lentini e di essere stati proclamati primi dei non eletti rispettivamente nelle liste “M.P.A. – Movimento Per l’Autonomia – Alleati per il Sud” e “P.D. – Partito Democratico” a causa di una erronea attribuzione di voti alla lista “Popolari per Lentini” nella sezione n. 28, tale da determinare l’erronea attribuzione di due seggi ai candidati Inserra e Galatà della lista “Popolari per Lentini”;
- che, in particolare, per un errore di trascrizione in detta sezione erano stati attribuiti alla lista “Popolari per Lentini” un numero di voti maggiore di quelli effettivamente riportati e scrutinati e ciò aveva determinato il superamento da parte di detta lista del quorum del 5% dei voti validi e la conseguente erronea ammissione alla distribuzione dei seggi (n. 2 seggi attribuiti ai sigg.ri Inserra e Galatà).
Conclusivamente hanno chiesto che, previo esperimento di verificazione sugli atti del procedimento, si provvedesse alla correzione dell’errore ed alla loro proclamazione al posto dei contro interessati intimati.
Questi ultimi si sono costituiti in giudizio deducendo l’infondatezza dei gravami ma, esperite le verificazioni disposte con ordinanze collegiali nn. 2408 e 2409 del 2011 ed acquisite le relative relazioni dell’ 8 e 10 novembre 2011, è risultato che effettivamente nella sezione n. 28:
- sono stati attribuiti alla lista “Popolari per Lentini” n. 68 voti in più di quelli effettivamente riportati e scrutinati, mentre alla lista “M.P.A. – Movimento Per l’Autonomia – Alleati per il Sud” sono stati attribuiti n. 41 voti in meno;
- che, per effetto di tale errore, alla lista “Popolari per Lentini” è stato attribuito un numero di voti (775) tale da consentire il superamento del quorum del 5% dei voti validi (715), mentre il numero di voti effettivamente riportati da detta lista (707) non avrebbe dovuto consentire l’ammissione della lista alla distribuzione dei seggi.
Per altro, successivamente all’esperimento delle operazioni di verificazione – a seguito di segnalazione prefettizia della incandidabilità del sig. C, candidato eletto per la lista “M.P.A. – Movimento Per l’Autonomia – Alleati per il Sud” – l’amministrazione comunale di Lentini ha posto in essere tutta una serie di atti con i quali ha revocato la deliberazione di convalida tra gli eletti del sig. C, ha disposto il ricalcolo dei voti da attribuirsi a detta lista detraendo il numero di voti riportati dal sig. C in quanto nulli (193), ha proclamato eletto al suo posto il sig. Z ed ha deliberato la convalida della sua elezione.
A seguito di detti fatti ed attività:
- il sig. C ha proposto ricorso a questo Tribunale (R.G. n. 3605/2011) avverso la revoca della propria convalida tra gli eletti che risulta essere stato definito con sentenza n. 328/2012 nel senso della inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- i sigg. Inserra e Galatà hanno proposto ricorso incidentale nei due ricorsi R.G. nn. 2280 e 2386 del 2011, nonché nuovo ed autonomo ricorso (R.G. n. 3764/2011, con rito elettorale) deducendo (tra l’altro) che per effetto della nullità dei voti riportati dal sig. C avrebbe dovuto essere ricalcolato in ribasso anche il numero complessivo dei voti validi espressi nella elezione, nonché il relativo quorum del 5%, con l’effetto che il numero di voti riportati dalla lista “M.P.A. – Movimento Per l’Autonomia – Alleati per il Sud”, pur successivamente alla correzione dell’errore accertato nella sezione n. 28 (voti n. 707), avrebbe consentito il superamento della “soglia di sbarramento” (come rideterminata in voti n. 705,7);
- il sig. N ha proposto “ricorso incidentale a ricorso incidentale” lamentando che il comune non avrebbe potuto modificare i risultati elettorali così come risultanti dalla proclamazione degli eletti operata dall’Ufficio elettorale all’esito delle operazioni elettorali;
- il sig. S – secondo dei non eletti nella lista “M.P.A. – Movimento Per l’Autonomia – Alleati per il Sud” alle spalle del sig. Z – ha proposto intervento e ricorso incidentale, oltre che il ricorso autonomo R.G. n. 3745/2011 – assumendo di avere interesse all’accoglimento delle censure, fatte proprie, a suo tempo dedotte dai sigg. Z e N per la correzione dell’errore verificatosi nella sezione n. 28 al fine di conseguire il seggio di consigliere comunale.
Con successive memorie:
- il sig. Z ha confutato l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del proprio ricorso, formulata dai sigg. Inserra e Galatà alla luce della sua avvenuta proclamazione tra gli eletti al posto del sig. C, ed insistito per l’accoglimento dello stesso;
- il sig. N ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dai sigg. Inserra e Galatà ed insistito per l’accoglimento del proprio gravame;
- i sigg.ri Inserra e Galatà hanno reiteratamente insistito per l’accoglimento dei propri ricorsi incidentali e ricorso autonomo con conferma della propria elezione;
- il sig. S ha insistito per il conseguimento della propria elezione.
Alla pubblica udienza del 7.03.2011 i ricorsi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio rileva l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei tre ricorsi in epigrafe e ne dispone la riunione.
2. Deve, quindi, procedersi alla esatta qualificazione giuridica degli atti successivamente intervenuti ed impugnati - atti di proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio elettorale ed atti comunali di sostituzione del sig. Z al posto del sig. C – anche ai fini della corretta individuazione del rito – elettorale o ordinario – applicabile ai vari gravami e dei connessi poteri di questo giudice.
2.1. Ed invero, ritiene il Collegio che mentre la prima sequenza di atti censurati – adottati dall’Ufficio elettorale all’esito delle operazioni elettorali successive alle elezioni dei giorni 29 e 30.11.2011 – rientra sicuramente tra quelli impugnabili – così come sono stati effettivamente impugnati – con il rito speciale ex art. 130 c.p.a. ed in relazione ai quali il Tribunale può esercitare i poteri correttivi di cui al comma 9 del detto articolo, non altrettanto può dirsi a proposito degli atti adottati dal comune di Lentini a seguito della segnalazione prefettizia della sussistenza di una causa di incandidabilità a carico del sig. C.
La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di chiarire (TAR TrentinoA.A., Trento n. 394 del 13 ottobre 2000 e T.A.R. Campania, Napoli, II Sez., 26 febbraio 1987 n. 36) la distinzione tra la fase di valutazione della regolarità delle operazioni elettorali e di chiusura del relativo procedimento – di competenza esclusiva dell'adunanza dei presidenti prevista dall'art. 67 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 – e quella di esame delle condizioni degli eletti al fine di dichiarare l'eventuale ineleggibilità, provvedendo alla loro sostituzione, di competenza del Consiglio comunale, comunque non competente a verificare la legittimità delle operazioni elettorali né a disporre l’ eventuale annullamento degli atti dell'adunanza dei presidenti.