TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202400568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202400568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400568
Data del deposito : 18 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2024

N. 00568/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A L V, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;



per l'annullamento

- del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS- –P.A.S. con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile del -OMISSIS-;

- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS-. con il quale è stata disposta la conferma del sequestro amministrativo delle armi e munizioni e il divieto di detenzione di armi munizioni e materie esplodenti di qualunque natura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS-, -OMISSIS- – P.A.S. con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile e del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-. con il quale è stata disposta la conferma del sequestro amministrativo delle armi e munizioni e il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di qualunque natura.

2. I provvedimenti impugnati originano dal Procedimento Penale n. 4796/2018 Mod. 21, archiviato in data 09/02/2019 dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, instauratosi a seguito della denuncia querela presentata da Salis Caterina il 6/10/2018, poi rimessa l’8/10/2018, con accettazione del ricorrente. In seguito alla richiesta di restituzione delle armi e munizioni e della licenza di porto di fucile presentata dal ricorrente in data 11/11/2018, il Questore della Provincia di -OMISSIS- e il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- hanno emesso i decreti impugnati motivati sui seguenti presupposti:

che il Sig. -OMISSIS- è stato deferito alla competente A.G. per la violazione di cui all’art. 612 c.p. ”; “ che la segnalazione ha avuto origine da dissidi familiari che, allo stato attuale stanno assumendo aspetti di esasperata ostilità, tali da ingenerare un serio timore per l’incolumità delle parti ”;

che la particolare natura dei fatti configura una situazione di inaffidabilità del predetto nella custodia e corretto utilizzo delle armi, facendolo ritenere capace di abusarne ”.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

- I Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti , in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati sulla scorta di un presupposto errato, rappresentato dall’attualità di un conflitto familiare invero insussistente, essendo cessato ogni rapporto tra il ricorrente e l’allora compagna il giorno stesso in cui quest’ultima ebbe presentato la denuncia querela nei suoi confronti, poi rimessa due giorni dopo, nonché in assenza di condotte minacciose poste in essere dal medesimo ricorrente né anteriormente, né contestualmente, né successivamente all’episodio oggetto di denuncia querela;

- II Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, Mancanza di una adeguata motivazione , in quanto entrambi i provvedimenti impugnati fondano la loro motivazione sul deferimento dell’interessato per il reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p. nonostante ci si trovi in assenza di minacce proferite dal ricorrente;

- III Violazione di legge, Violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. in quanto la revoca discrezionale del porto d’armi, disciplinata dall’art. 43, comma 2 T.U.L.P.S. , prevede che l’autorità amministrativa esprima un giudizio di inaffidabilità del soggetto in precedenza autorizzato tale da far temere che possa abusare delle armi, fattori che nel caso concreto non sono mai sussistiti.

4. Resiste il Ministero dell’Interno richiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

5. Con ordinanza n. 230/2019 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare per difetto del pregiudizio grave e irreparabile in considerazione del mero uso sportivo (caccia) della licenza di porto di fucile oggetto della presente controversia.

6. All’udienza pubblica del 10 luglio 2024, in vista della quale non sono stati depositati documenti né memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I motivi posti a fondamento del medesimo, vista la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

In premessa, vale ricordare che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei

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