TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-04-21, n. 202204869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-04-21, n. 202204869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204869
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 04869/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2020, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale (2020−2023) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, n. M_D GMIL REG2019 0528896 4-10-2019, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 81 dell’11.10.2019;
del bando di concorso ivi contenuto, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso, anche allo stato non conosciuto.

Ove occorra della lettera n. 126/1-2 IS del 16.09.2019, non conosciuta, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 10° corso triennale per 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, menzionata nel suddetto Bando. Ove occorra della nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25.09.2019, non conosciuta, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 10° concorso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, come menzionata nel suddetto Bando, nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere reclutato quale allievo Maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in quanto riconosciuto idoneo in esito al concorso per 400 allievi vice - ispettori del Corpo Forestale dello Stato, indetto con D.C.C. 23.11.2011 e collocato, fra l’altro, nella relativa graduatoria finale degli idonei aspiranti ai posti non riservati, di cui al D.C.C. prot. n. 15094 del 24.7.2014 e relativo avviso in G.U., 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 59 del 29.7.2014, utilizzabile entro il 30.9.2020 e dell’obbligo dell’Amministrazione, ai fini della copertura dei posti messi a concorso con il Bando oggi impugnato, di procedere previamente, nei limiti di interesse del ricorrente, allo scorrimento della graduatoria concorsuale di cui all’anzidetto Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.1.2020 il sig. C M ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per vedersi annullare il bando del concorso in oggetto, per l’ammissione al 10^ Corso triennale (2020−2023) di n. 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per l’affermazione, a suo favore, dell’obbligo del Ministero della Difesa di procedere allo scorrimento della graduatoria, approvata nel 2014 e relativa a una precedente (e ormai risalente) selezione, a cui lo stesso aveva partecipato nel 2011, per accedere alla carriera di Vice Ispettore del Corpo Forestale dello Stato, nella quale si era classificato in posizione di idoneo non vincitore.

I fatti sono così esposti in ricorso:

- l’odierno ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, bandito con Decreto del Capo del Corpo Forestale 23.11.2011, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011;

- il sig. M, all’esito della procedura di selezione concorsuale, si classificava tra gli idonei non vincitori, nella posizione n. 684 della graduatoria generale di merito e n. 558 della graduatoria degli aspiranti ai 251 posti non riservati, pubblicate con Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24.7.2014, prot. n. 15094 (doc. 1 e 5 ric.), con il quale è stato contestualmente aumentato a 265 il novero dei vincitori (Decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale, come da relativo avviso in G.U., 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 59 del 29.7.2014);

- il dott. C M, peraltro, proponeva rituale ricorso avverso i suddetti atti concorsuali (n. 14666/2014 R.G.), contestando la deteriore votazione riportata nella prova scritta e, in accoglimento del ricorso, la sentenza di questo TAR del 4 gennaio 2016., n. 8 (passata in giudicato), determinava la collocazione del ricorrente nella migliore posizione n. 494 della menzionata graduatoria concorsuale per i posti non riservati.

Ad avviso del ricorrente l’efficacia triennale della suddetta graduatoria - come stabilita in via generale per tutte le graduatorie concorsuali pubbliche dall’art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001 – sarebbe stata una prima volta oggetto di proroga sino al 31.12.2017, per effetto dell’art. 1, d.l. 30.12.2016, n. 244 (conv. con modif. dall’art. 1, legge 27.2.2017, n. 19);
sarebbe stata quindi prorogata una seconda volta sino al 31.12.2018, sulla scorta dell’art. 1, comma 1148, legge 27.12.2017, n. 205 e, infine, prorogata ancora, sino al 30.9.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 362, L. 145 del 30.12.2018.

In ultimo l’efficacia della graduatoria del 2014 per vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nella quale è inserito il ricorrente, avrebbe avuto una ulteriore proroga sino al 30.09.2020, ai sensi dell’art. 6 bis co. 362 bis, Legge n. 128/2019.

Da detta graduatoria, sebbene relativa a sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato (e non dell’Arma dei Carabinieri), come prorogata per effetto dei suddetti atti legislativi, il ricorrente ritiene di poter trarre beneficio in quanto l’art. 7, comma 1, del d.lgs., 19.8.2016, n. 177, ha disposto che “Il Corpo Forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei Carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Coerentemente, l’art. 18, d.lgs. n. 177/2016, cit., ha quindi stabilito che “l'Arma dei Carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo Forestale dello Stato.”

La suddetta graduatoria nella quale è inserito il ricorrente, prorogata fino al 30.09.2020, avrebbe imposto al Ministero della Difesa di revocare in autotutela, ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, il bando oggetto del presente ricorso, per il reclutamento di n. 626 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (che, ad avviso del ricorrente, è profilo identico al ruolo di ispettore del Corpo Forestale dello Stato).

Secondo il ricorrente, infatti, a partire dal noto principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14/2011, la modalità da privilegiare ai fini delle nuove assunzioni è sempre quella dello scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, che siano relative ai medesimi profili professionali per i quali si è intesa indire una nuova procedura selettiva. Sul piano normativo, aggiunge il ricorrente, il principio della preferenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci, rispetto all’indizione di nuovi concorsi, è stato espressamente sancito dall’art. 4, comma 3, d.l. 31.8.2013, n. 101.

In altri termini, deduce il ricorrente, la vigenza delle graduatorie concorsuali pubbliche comporta un vincolo generale nei confronti della pubblica Amministrazione che, anche con riferimento alla specie, era tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria del 2014 per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato (relativa al concorso bandito con Decreto del Capo del Corpo Forestale 23.11.2011, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011), prima di poter indire la selezione in oggetto, per l’ammissione al 10 ^ Corso Triennale per allievi marescialli dell’Arma – Ruolo Ispettori.

L’omessa determinazione volta alla scorrimento della predetta graduatoria e la stessa adozione del bando costituiscono, dunque, atti illegittimi, meritevoli di annullamento per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter, d.lgs. 30.3.2001, n. 165.

- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. 30.12.2016, n. 244 (conv. con modif. dall’art. 1, legge 27.2.2017, n. 19), dell’art. 1, comma 1148, legge 27.12.2017, n. 205, dell’art. 1 comma 362 legge n. 145 del 30.12.2018 e dell’art. 6 bis comma 362 bis l.128 del 2/11/2019 e del d.p.c.m. 4 settembre 2019;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, d.l. n. 101/2013 (conv. con modif. dall’art. 1, comma 1, legge 30.10.2013, n. 125);

- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 365, legge 11.12.2016, n. 232.

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, legge 7.8.1990, n. 241;

- inesistenza di motivazione circa le ragioni che hanno indotto la P.A. a non revocare il bando di selezione pubblica di reclutamento, non procedendo allo scorrimento della preesistente graduatoria di nuovo efficace;

- difetto di istruttoria e travisamento;

- eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà manifeste;

- violazione del principio di accesso ai pubblici impieghi in condizioni di parità, ex artt. 3 e 51 Cost.;

- violazioni dei canoni di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies, co. 1 l. n. 241/1990.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 16 marzo 2022 la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

La questione posta dal ricorrente riguarda l’estensione del principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’espletamento di nuovi concorsi.

Sono noti gli argomenti a suo tempo sviluppati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 a sostegno di tale assunto, il quale, in ogni caso, non costituisce un vincolo assoluto e inderogabile per l’Amministrazione ma, piuttosto, un criterio preferenziale che favorisce “di regola” lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi indetti, ove ancora disponibili ed efficaci e riguardino i medesimi profili e qualifiche da assumere in servizio.

Tale criterio è suscettibile, tuttavia, di essere derogato attraverso apposita motivazione (che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico).

Con più specifica aderenza al contesto per cui è causa, ove viene in rilievo un concorso per l’assunzione di personale militare (sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri nel Ruolo Ispettori), questo TAR, in un caso sovrapponibile a quello per cui è causa, con la sentenza 7.4.2017, n. 4373 ha già avuto modo di osservare quanto segue, basandosi a su volta su quanto affermato dalla sentenza n. 4330/2015 del Consiglio di Stato:

“…Secondo il Collegio, nel caso di specie, viene in rilievo una delle ipotesi in cui l’Amministrazione non deve necessariamente procedere con lo scorrimento delle graduatorie pregresse, in quanto sussistono ragioni particolari che fanno ritenere maggiormente opportuna, o meglio doverosa, la scelta di reclutare le figure professionali mediante concorsi con cadenza periodica.

In particolare, come affermato da parte appellante, le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e d.l. n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all’Arma dei Carabinieri. In effetti, l’ordinamento di quest’ultima viene disciplinato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate.

Detta specialità si ricava in modo espresso da diverse disposizioni dell’ordinamento: in primo luogo, l’art. 3 coma 1 d.lgs. n. 165 del 2001 afferma che “in deroga all’articolo 2 commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: [...] il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato”. Inoltre, anche il Codice dell’Ordinamento Militare, all’art. 625 comma 1, definisce i rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali, affermando che “al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice”. Infine, l’articolo 19 della l. n. 183 del 2010 statuisce che “ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.

Se tali disposizioni consentono di affermare la specificità dell’ordinamento rispetto agli altri comparti dell’amministrazione pubblica, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover individuare le norme che prevedono per le Forze Armate ed, in particolare, l’Arma dei Carabinieri, una ciclicità nell’indizione dei concorsi, al fine di coprire i posti vacanti all’interno del proprio organico.

A tal fine viene in rilievo la disposizione contenuta nell’art. 635 d.lgs. n. 66 del 2010 secondo cui “l’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.”.

Le argomentazioni esposte nelle sentenze citate sono condivise dal Collegio e, a maggior ragione, valgono nel caso in cui la graduatoria su cui operare lo scorrimento riguardi un concorso non indetto dalla stessa Amministrazione che si vorrebbe obbligare ad effettuare lo scorrimento.

L’art. 688, comma 7, D.lgs. 66 /2010 prevede, infatti, che: “I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso triennale possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa”.

Anche laddove si volesse equiparare la graduatoria del concorso cui ha partecipato il ricorrente risultando idoneo, a quelle degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, il termine perentorio di diciotto mesi per l'esercizio della facoltà di proroga si era consumato poiché l’approvazione della graduatoria del concorso sostenuto dal ricorrente risale al luglio 2014 Negli stessi termini la Sezione si era già espressa, nei confronti dello stesso ricorrente, con la sentenza del 2.7.2018, n. 7292 (in quel caso era stato impugnato il bando che aveva indetto il concorso pubblico per l’ammissione all’8^ Corso per Allievi Marescialli dell’Arma) e, successivamente, con la sentenza del 10.10.2019, n. 11689 (relativa all’impugnazione, da parte del dott. M e di altri interessati, del concorso per l’ammissione al 9^ Corso triennale Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri).

Il ricorso deve dunque essere respinto, in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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