TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310430
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 10430/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7246 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dalla Questura di Roma, in data 13/04/2021 e notificato in data 13/05/2021, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per casi speciali I14391528 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata in data 01/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 5 luglio 2021 e depositato il successivo 16 luglio, la cittadina nigeriana, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso per lavoro autonomo in quanto priva di un alloggio idoneo e di una residenza certa, mediante la quale viene altresì identificata la Questura competente per la trattazione della domanda.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 e 26 del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., degli artt. 15 e 39 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Testo Unico per l’Immigrazione) e dell’art. 11 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente); difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico della domanda; vizio di motivazione, illogicità manifesta, in quanto, ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato dovrebbe qualificarsi come ritiro del precedente titolo di soggiorno per ragioni umanitarie e conseguentemente considerare valida la residenza virtuale a via Modesta Valenti corrispondente all’indirizzo presente nel precedente titolo di soggiorno;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1 della legge n. 1228 del 24/12/1954,