TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-12-09, n. 201513782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-12-09, n. 201513782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513782
Data del deposito : 9 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06837/2015 REG.RIC.

N. 13782/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06837/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6837 del 2015, proposto dall’avv. C T che si difende in proprio ed è altresì rappresentato e difeso dall’avv. P T, con domicilio eletto presso P T in Roma, piazza Istria, 2;

contro

Comune di Tivoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. E I, M R, D S, e con gli stessi elettivamente domiciliato, ex lege, presso la Segreteria del Tar del Lazio – Roma;

nei confronti di

Condominio di via Antonio del Re 20 Tivoli, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Morelli, e con la stessa elettivamente domiciliato, ex lege, presso la Segreteria del Tar del Lazio – Roma;

per l'annullamento

silenzio-rifiuto sulla diffida a concludere il provvedimento amministrativo acceso con la scia 10003 del 24.02.14 mediante l'adozione di un provvedimento espresso di suo rigetto e la rimozione dei suoi effetti mediante ordine di riduzione in pristino;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli e del Condominio di via Antonio del Re 20 Tivoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato in fatto:

- che in data 24.2.2014 il Condominio di via Antonio del Re, in Tivoli, del quale fa parte l’odierno ricorrente che è proprietario di tre unità abitative, presentava una Scia al comune “ per l’installazione di ascensore interno all’edificio ”: installazione deliberata dalla relativa assemblea condominiale e rispetto alla quale il ricorrente aveva fatto constare il proprio dissenso;

- che in data 18.3.2014 il comune di Tivoli, in applicazione dell’art.19 c.3 della legge n.241 del 1990 nella versione ratione temporis vigente, notificava al Condominio una diffida alla prosecuzione dei lavori (che prevedevano il taglio e la riduzione della pedata della scala del condominio a cm 80) invitandolo, nel contempo, a conformare il progetto alla normativa regolamentare locale (secondo la quale la larghezza della scala doveva essere almeno di 90 cm) entro i successivi trenta giorni ( e cioè entro il 17.4.2014);

- che tale termine ultimo rimaneva disatteso;
ma ciò nonostante il Comune ometteva - entro i successivi trenta giorni ( e cioè entro il 17 maggio 2014) - di adottare “ un provvedimento di rigetto della Scia del 24.2.2014 e la contestuale emissione di ordine ….di rimozione degli effetti dannosi derivanti dalla Scia mediante riduzione in pristino stato dei luoghi” ( così, testualmente, ricorso pag.3);

- che, conseguentemente, con la domanda di giustizia in epigrafe (notificata alle altre parti in causa il 18 maggio 2015), veniva adito questo Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al comune di Tivoli, dell’obbligo di concludere il procedimento come sopra descritto rigettando la Scia e ordinando la rimozione degli effetti dannosi medio tempore verificatisi;

- che si sono costituiti in giudizio entrambe le parti intimate sollevando (il Condominio) l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo e sostenendo il Comune che esso, in forza dell’esegesi dell’art.19 L.n.241/1990 patrocinata nella memoria di costituzione, “ non ha mai versato in alcuna situazione di silenzio inadempimento ”. In ogni caso entrambi gli intimati hanno fatto presente: a) che il Condominio non è rimasto inerte rispetto all’intimazione comunale del 18.3.2014 ed ha prodotto (il 02.4.2014) un’integrazione documentale (protocollata il 04.4.2014);
b) che il Comune con atto notificato il 22.5.2015 ( e cioè quattro giorni dopo la consegna del ricorso in epigrafe al servizio postale per la notificazione) ha dichiarato non ammissibile l’installazione dell’ascensore ritenendo che la documentazione integrativa presentata dal Condominio il 04.4.2014 non rendesse l’intervento richiesto conforme alla normativa vigente;

- che nella camera di consiglio del 26.11.2015 la causa è stata trattenuta e spedita in decisione;

Considerato in diritto:

- che il presupposto per l'azione contra silentium di cui all'art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all'art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del Giudice amministrativo perduri l'inerzia dell'Amministrazione, così che l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire - se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso - ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807);

- che in applicazione del postulato sopra sintetizzato il ricorso in epigrafe è - quantomeno con riferimento al capo di domanda volto all’adozione di un provvedimento comunale conclusivo del procedimento avviato per effetto della diffida del 18.3.2014 - improcedibile atteso che detto provvedimento risulta intervenuto nell’arco temporale tra la notificazione del ricorso in epigrafe e il suo deposito presso l’Ufficio giudiziario di questo Tribunale;

- che il ricorso è invece tardivo con riferimento al residuo capo di domanda relativo alla mancata adozione dell’ordine di rimozione degli effetti derivanti dalla Scia citata in quanto - ed a prescindere dagli effetti giuridici medio tempore prodottisi una volta maturato il termine di giorni trenta dalla presentazione al comune (da parte del Condominio) dell’integrazione documentale protocollata il 04.4.2014: effetti che non coincidono con quelli ipotizzati in gravame - il termine ultimo entro il quale emanare tale ordine repressivo scadeva, nel caso di specie, il 05 maggio 2014. Tanto significa che, a partire da tale giorno, maturava il silenzio dell’amministrazione e, contemporaneamente, il termine annuale entro il quale far valere l’azione avverso il silenzio di cui all’art.31 del C.p.a. : termine non rispettato da parte del ricorrente che ha consegnato il ricorso al servizio postale per la notificazione solo il 18 maggio 2015 con accessiva irricevibilità, in parte qua, del gravame.

- Che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

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