TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-11-11, n. 201502609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-11-11, n. 201502609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201502609
Data del deposito : 11 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00340/2015 REG.RIC.

N. 02609/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00340/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P G, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M e G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. La M in Catania, via Perugia n. 10;



contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dell'Ali Miriam, con domicilio eletto presso Scuderi Ignazio in Catania, Via V. Giuffrida, 37;



per l'annullamento

con il ricorso principale

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Modica n. 2/OR del 2 gennaio 2015 avente ad oggetto servizio di raccolta e trasporto RSU, Nettezza Urbana ed Accessori del Comune di Modica. proroga fino al 30.4.2015;

- del provvedimento denominato Integrazione Ordinanza n. 2/OR del 2.01.2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

con il ricorso per motivi aggiunti

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Modica n. 474/OR del 29/04/2015 nella parte in cui il Sindaco, dopo aver prorogato l’ordinanza sindacale del 2/1/15 fino alla data del 31/8/15, dispone che la proroga del servizio avverrà secondo le modalità, i mezzi e le attrezzature e ogni altra dotazione previsti nel progetto di raccolta e trasporto dei r.s.u. di nettezza urbana, approvato dal dirigente competente con determina n.1614 del 14/6/06 e dalla successiva perizia di variante del 17/1/08 e secondo le prescrizioni contenute nella ordinanza sindacale n.1412 del 7/10/09 di affidamento del servizio nonché nella parte in cui sub 3), dopo aver dato atto che relativamente al trasporto dei r.s.u. in discarica le condizioni sono quelle dei precedenti provvedimenti di proroga, omette di riportare i termini di pagamento del corrispettivo del servizio stesso pari a 10 gg dall’invio della fattura per come previsti dall’ordinanza di assegnazione n.16/OR del 4/1/13;

-nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese: -la determina del responsabile P.O. del XII settore del Comune di Modica, atto n.1117 dell’8/5/15, ad oggetto la prenotazione della spesa occorrente per il periodo maggio-agosto 2015 per i servizio in questione; -la determina del medesimo responsabile n.1120 dell’8/5/15, ad oggetto la prenotazione della spesa per il predetto periodo relativamente al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti nell’ambito urbano comunale presso l’impianto di discarica autorizzata, nonché

per l’accertamento del diritto dell’impresa a ricevere, anche per il periodo predetto, il giusto corrispettivo del servizio in questione, rapportato agli effettivi costi del servizio, notevolmente aumentati rispetto a quelli iniziali vigenti all’epoca dell’affidamento ed incrementato d’un ragionevole margine di utile in misura pari a quello dell’epoca di assegnazione indicato in seno all’analisi prezzi in misura pari all’11% o in quella diversa misura ritenuta equa, nonché ancora del diritto a ricevere il corrispettivo nel termine di 10 giorni dall’invio della fattura per quanto attiene ambedue i servizi nonchè

per la conseguente condanna del comune a corrispondere le somme riconosciute nei sensi di cui sopra.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Comune di Modica, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell’ambito del proprio territorio, avviava una procedura di evidenza pubblica per individuare l’operatore economico cui affidare il relativo incarico. Accadeva però che, dopo la stipula di un formale contratto con la ditta aggiudicataria P G, il Comune di Modica procedesse alla revoca dello stesso; di conseguenza, all’esigenza di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell’ambito del territorio comunale il Comune autore dell’atto di revoca provvedeva a mezzo dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1412/OR del 07/10/2009 emessa ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 nei confronti della ditta P G.

Poiché a tale provvedimento non faceva seguito l’avvio ed il completamento di alcuna nuova procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio in questione, a ciò il Comune sopperiva mediante successive proroghe dell’ordinanza sindacale n. 1412/OR del 07/10/2009 alle medesime condizioni economiche da quella previste.

Poiché ciò determinava, secondo quanto rilevato dall’istante, assieme all’aumento dei costi per lo svolgimento del servizio “de quo” -e in dipendenza di esso- un pregiudizio per la ditta P G, essa chiedeva a più riprese un adeguamento dei corrispettivi previsti all’interno di tale ordinanza. Dopo aver positivamente corrisposto con nota del Dirigente del Settore Ecologia prot. n. 553 del 05/01/2013 ad una delle predette richieste di adeguamento del corrispettivo, il Comune di Modica tornava successivamente sui propri passi, negando il diritto all’adeguamento del corrispettivo con nota prot. n. 46431 del 02/10/2014, ed altresì riservandosi di avviare il procedimento per il recupero delle maggiori somme corrisposte - in misura ritenuta non dovuta - nel periodo fra il 05/01/2013 ed il 02/10/2014.

Il provvedimento menzionato da ultimo, in relazione alla ritenuta sua lesività, veniva fatto oggetto di impugnativa da parte della ditta P G con ricorso proposto dinnanzi a questo stesso TAR ed ivi rubricato al n. 2980/2014 di R.G., e positivamente delibato in sede cautelare con la concessione dell’ordinanza sospensiva n. 23/2015.

Infine, con ordinanza contigibile ed urgente n. 2/OR del 02/01/2015 il Comune di Modica reiterava per l’ennesima volta l’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla ditta P G, alle stesse condizioni economiche di cui alla ordinanza n. 1412/OR del 07/10/2009.

La ditta istante, ritenendo illegittimo tale provvedimento, lo impugnava con ricorso notificato l’11/02/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 16/2/15.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con deposito di memoria in segreteria il 09/03/2015.

Nelle more del giudizio il Comune di Modica prorogava gli effetti dell’ordinanza n. 2 del 02/01/2015 sino al 31/08/2015 con ordinanza n. 474/OR del 29/04/2015, “ secondo le prescrizioni contenute nella ordinanza sindacale n. 1412/OR del 7 ottobre 2009 di affidamento del servizio ”.

La ditta P G pertanto, ritenuto a sé pregiudizievole anche tale provvedimento, lo impugnava con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28/05/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/06/2015.

Il Collegio, stante la difficile quantificazione del danno che la ditta P G riteneva aver subìto a causa del mancato adeguamento dei corrispettivi per il servizio svolto, disponeva una verificazione a norma dell’art. 66 c.p.a. con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 799/2015, che si concludeva con deposito della relativa relazione finale in segreteria il 18/06/2015.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

In data 23/07/2015 aveva luogo l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, con discussione orale della causa dinnanzi al Collegio, nel corso della quale il difensore della società ricorrente, in relazione alla grave situazione debitoria di quest’ultima, manifestava il proprio interesse a che il Collegio, nel definire la presente controversia, ciò facesse mediante la immediata pubblicazione del dispositivo della sentenza secondo le previsioni di cui all’attuale nono comma dell’art. 120 c.p.c.



DIRITTO

I – Con il primo motivo del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti è stata contestata la correttezza sostanziale delle ordinanze impugnate per la violazione di plurime norme, anche di rilevanza costituzionale (artt. 23 e 41), nonché per il sussistere del vizio di eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e difetto di motivazione.

L’argomento utilizzato dall’Amministrazione intimata a più riprese, prima per rigettare le più richieste di revisione del costo del servizio espletato avanzate dalla ditta attuale ricorrente, e poi per fissarlo con riferimento al regime tariffario previsto nella precedente ordinanza sindacale n. 1412 del 07/10/2009 all’interno delle ordinanze sindacali impugnate con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, è quello secondo cui “ il rapporto con la ditta è regolato, non da un contratto di servizio e fornitura a prestazione periodica, ma da un’ordinanza contingibile ed urgente per motivi legati all’igiene e alla salute pubblica, emessa in conformità alle direttive regionali dettate in materia di rifiuti ”.

Il Collegio non intende certo disconoscere la rilevanza del bene-interesse che l’Amministrazione intimata ha inteso tutelare ricorrendo all’esercizio dei poteri d’urgenza attribuiti all’autorità comunale dagli artt. 191, primo comma, del D.Lgs. n. 152/2006 e 50, quinto comma, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi “ non solo di interessi pubblici ma anche di diritti soggettivi fondamentali (quali il diritto alla salute e all'incolumità personale) minacciati da "emergenze sanitarie o di igiene pubblica", che pur in “'assenza di specifici parametri normativi di riferimento, o comunque del formale recepimento in atti normativi di determinate prescrizioni di

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