TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-06-01, n. 202100094
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00094/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto da C F, rappresentata e difesa dall’avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
- la Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
- il Comune di M, non costituito in giudizio;
- il commissario ad acta per l’adozione della VI variante al piano regolatore generale del Comune di M, non costituito in giudizio;
nei confronti
A M F, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Commissario ad Acta del Comune di M n. 1 in data 5 marzo 2020, avente ad oggetto l’adozione definitiva della VI variante al P.R.G. del Comune di M nella parte in cui è stata eliminata la zonizzazione residenziale, con vincolo di destinazione a prima casa, assegnata in sede di prima adozione della variante a gran parte della p.f. 541 e ad una parte della p.f. 542 C.C. M;
- della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1396 in data 18 settembre 2020, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in data 1° ottobre 2020, avente ad oggetto l’approvazione, con modifiche d’ufficio, della VI variante al P.R.G. del Comune di M, nella parte in cui è stata confermata la eliminazione della zonizzazione residenziale, con vincolo di destinazione a prima casa, assegnata in sede di prima adozione della variante a gran parte della p.f. 541 e ad una parte della p.f. 542 C.C. M;
- del parere della Conferenza di pianificazione prevista dall’art. 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 15 del 2015, adottato in data 29 ottobre 2019 e richiamato nelle predette delibere, nella parte relativa alla destinazione urbanistica delle pp.ff. 541 e 542 C.C. M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 e da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n. n. 44/2021, e in particolare l’art. 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo” , il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020, il dott. C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue.
La signora C F è proprietaria del lotto di terreno contraddistinto dalle particelle fondiarie 541, 542, 507/1 e 507/2 C.C. M, ubicato in località “Demolca” , che corrisponde ad un pendio, parzialmente prativo, che collega la parte terminale dell’abitato di M (in direzione dell’abitato di Andalo), a destra della SP 421, con l’alta via Belvedere.
Di recente la zona ove ricade il predetto lotto è stata parzialmente urbanizzata, con la realizzazione di un asse viario che collega la strada pubblica con il lotto sul quale insistono due edifici costituiti da unità immobiliari per finalità ricettive di carattere turistico, e nell’anno 2017, in sede di prima adozione della VI variante al PRG del Comune di M (cfr. la delibera consiliare n. 3 del 7 novembre 2017), sono state previste in tale zona nuove edificazioni, correlate alla parziale urbanizzazione ed edificazione della zona stessa, medio tempore verificatasi. Tuttavia, a causa di problemi nell’applicazione dei nuovi indici edificatori introdotti dalla variante in itinere , con la delibera consiliare n. 26 del 25 maggio 2018 è stata revocata la delibera di prima adozione della predetta variante, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati. In tale contesto la ricorrente in data 19 gennaio 2018 ha chiesto il conferimento di una destinazione residenziale al fondo contraddistinto dalle pp.ff. 542, 541 e 507/1-2 C.C. M, per poter soddisfare esigenze di prima abitazione.
A seguito dell’astensione della maggioranza dei Consiglieri comunali, la Giunta provinciale con la delibera n. 1 in data 11 gennaio 2019 ha nominato un commissario ad acta , con il compito di porre in essere ogni adempimento di competenza del Consiglio comunale concernente l’adozione della variante, e il commissario ad acta con la delibera n. 1 in data 3 luglio 2019, in sede di adozione preliminare della VI variante al PRG del Comune di M, ha inserito parte dei fondi di proprietà della ricorrente (corrispondenti a gran parte della p.f. 541, nonché ad una parte della p.f. 542) all’interno della zona residenziale di espansione C1 e, segnatamente, nel perimetro del piano convenzionato PC1 “Demolca” , disciplinato dall’art. 8.1 delle Norme di Attuazione del PRG, con imposizione del vincolo di destinazione a prima casa, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 80 delle Norme di Attuazione (cfr. l’estratto della cartografia costituente parte della delibera n. 1 in data 3 luglio 2019, allegato al ricorso).
In particolare il commissario ad acta nella relazione illustrativa della variante ha dato conto delle ragioni giustificative delle scelte urbanistiche operate, specificando (a pagina 14 della relazione) come tutte le modifiche concernenti l’espansione residenziale fossero state valutate sotto il duplice profilo della necessità di prima abitazione e della compatibilità e della coerenza della corrispondente trasformazione urbanistica, con conseguente esclusione dalla zona di espansione residenziale delle aree che si ponevano «al di fuori dei perimetri dell’insediamento» e di quelle ubicate in zone «non servite dalle infrastrutture viarie esistenti» , includendo, per contro, quelle che «per presupposti oggettivi, potevano essere considerate incremento di edificabilità posta all’interno di zone già vocate alla espansione, in quanto servite dalle infrastrutturazioni esistenti, interne al limite massimo di espansione dell’edificato, e che non interessassero beni soggetti a vicolo particolare da parte del PUP» .
La delibera commissariale di adozione preliminare della VI variante è stata quindi sottoposta, all’esame della conferenza di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2015, che si è espressa come da verbale n. 47 del 20 ottobre 2019.
Da tale verbale non risulta che siano stati sollevati rilievi da parte dei Servizi provinciali interpellati, salvo che con riferimento ai profili paesaggistici. Difatti a pagina 11 del verbale, relativamente alla variante V2 (concernente l’area “Demolca” ) si osserva quanto segue: «Sotto il profilo paesaggistico si evidenzia la criticità di tale variante, localizzata in un’area molto esposta e incombente sulla strada e sulle aree a valle, in particolare per quanto riguarda la porzione a sud, che ha ulteriormente ampliato l’area oggetto di modifica rispetto alla prima stesura della presente variante» (ossia rispetto alla prima stesura della variante, oggetto della deliberazione n. 36 del 2017, successivamente revocata).
A seguito di tale parere, il commissario ad acta con l’impugnata delibera n. 1 del 5 marzo 2020 ha modificato le previsioni contenute nella cartografia del provvedimento di prima adozione della variante riducendo la consistenza dell’area oggetto del piano convenzionato PC1, ossia l’ambito della variante V2. In particolare è stata confermata la destinazione residenziale per i due lotti contraddistinti dalle pp.ff. 537 e 538, ed è stata viceversa eliminata la destinazione residenziale del lotto di proprietà della ricorrente (cfr. l’estratto della cartografia costituente parte della delibera n. 1 del 5 marzo 2020, allegato al ricorso). Inoltre, in relazione a quanto previsto per i predetti due lotti, è stata individuata una zona a verde privato in corrispondenza della parte degli stessi ubicata a ridosso dell’asse viario pubblico attualmente esistente, di cui è stato previsto l’allungamento mediante una previsione vincolistica di progetto tesa a garantire il collegamento del medesimo con la strada situata a valle.
La Giunta provinciale, a sua volta, con la delibera n. 1397 in data 18 settembre 2020 ha approvato, con modifiche d’ufficio, la variante in questione, mantenendo comunque inalterato l’assetto dell’area di cui trattasi così come risultante dall’anzidetta delibera commissariale n. 1 del 2020.
2. La signora F con il presente ricorso ha pertanto impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Erronea applicazione dell’art. 37, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2015, anche in relazione all’art. 39 della medesima legge; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Nell’ottica di rendere il potere della Giunta provinciale di apportare modifiche d’ufficio circoscritto ai soli ambiti