TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-08-02, n. 201100864
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Testo completo
N. 00864/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CA RR, CL ED, ASSOCIAZIONE AMISTANZIA, Movimento d’opinione FIDAPA, associazione SOCIALISMO DIRITTI RIFORME, Paola Silvas, Associazione di Cagliari “Articolo 21 Liberi di”, ER BI, LI HI, AN CU, ZI ST IL, TA DA, UR UL, NA MU, LU NA PA, IN RA, LO LI, ON GI, MI MU, RA GE LO, AB RI, UR LO, NN SS, NA IA ID, NN RB, LU SA, DA PO, DA RA, IA TA IC, IZ AB, SE TA LI, ET NZ, SE CA, NI PA, IO LI, AN GA, CA ID, NA PO, IZ LE, NI IA CO, IA TE BR, DA AR, IM ER, IZ AS, IA IA DU, IA CA IS, NA IA TA, NI SO, AB TA, LA NA, RA SU, MA OI, IC DD, NI IO, RA AR, FR DD, IA ET SA, IA CI CO, associazione NOI DONNE 2005, AR SS, NA IA ME, SA EL, FR RR, DI RE, rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Bonaria n. 80;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti TT PA e SA ZU, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;
il Presidente P.T. della Regione Sardegna, non costituito in giudizio;
nei confronti di
dei signori:
UG LL, LO OR, IO La PI, RI RI, CO AS, IO PP, OS ER, RG IL, GE AR, TI TU, IG CR, HR AS, IAno NA TU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
• del Decreto n. 138/04.10.2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componenti della Giunta Regionale i Signori: RI RI; IO La PI; IO PP; ND TO; OS VA US ER; RA CA; RG IL; ON GE OR; RI GE NI AR;
• del Decreto n. 141/05.10.2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componenti della Giunta Regionale i signori: CO AS e TI NN;
• del Decreto n. 143/06/10/2010 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componente della Giunta Regionale il Sig. IG CR;
del decreto n. 27/28.02.2011/prot. 4413, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componente della Giunta Regionale il dott. HR AS;
del decreto n. 32/07.03.2011/prot. 5104, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato componente della Giunta Regionale il dott. IAno NA TU;
• di ogni altro atto ad essi presupposto, inerente o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 2010 e depositato il successivo 16 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di nomina dei componenti della Giunta Regionale della regione Sardegna precisati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1°, 117, comma 7° e 114, comma 1°, della Costituzione; dell’art. 1 del D.Lgvo 11.4.2006 n. 118; dell’art. 1 del D.Lgvo 25.1.2010 n. 5; del D.Lgvo 11.4.2006 n. 198; dell’art. 15, comma 2°, e dell’art. 17 dello Statuto Sardo; dell’art. 3, comma 2°, della legge 31.1.2001 n. 2 – Eccesso di potere: in quanto, essendo i soggetti nominati componenti della giunta regionale sarda tutti di sesso maschile, si sarebbe integrata una violazione delle disposizioni, anche costituzionali, che prevedono e tutelano le pari opportunità tra uomini e donne nella composizione agli organi amministrativi.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale che, con difese scritte, dopo averne eccepito l’inammissibilità sotto diversi profili, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Con ordinanza n. 43 del 19 gennaio 2011 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, all’Assessore RI GE NI AR è subentrato il dott. HR AS (decreto n. 27/2011), e all’Assessore ND TO è subentrato il dott. IAno NA TU (decreto n. 32/2011).
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 aprile 2011, anche tali provvedimenti integrativi della composizione della Giunta sono stati impugnati dai ricorrenti, che hanno esteso anche nei loro confronti le censure già esposte nell’atto introduttivo del giudizio.
In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno integrato le rispettive difese con ulteriori scritti.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale.
Con la prima eccezione quest’ultima eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione attiva di tutti i ricorrenti, sostenendo che l’azione esercitata non sarebbe correlata alla titolarità di una posizione giuridica qualificata.
Il Collegio ritiene sul punto che, anche a prescindere dalla legittimazione di coloro che si qualificano come semplici elettori residenti in Sardegna e di taluni consiglieri regionali, l’eccezione non possa trovare accoglimento con riguardo all’azione proposta dalle Associazioni costituite per la tutela dei diritti delle donne.
Come risulta dall’epigrafe, infatti, l’impugnazione degli atti di nomina è stata proposta anche da talune associazioni culturali e da movimenti di opinione costituiti in federazione che prevedono espressamente, nel loro atto costitutivo, lo scopo di operare per “…l’affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini e per le realizzazione delle relative azioni positive…” (cfr. Statuto Associazione culturale e di Promozione sociale “noiDonne 2005”); o ancora per “…valorizzare il pensiero e l’esperienza femminile in ogni campo dell’attività umana; aumentare la presenza delle donne e rafforzarne il ruolo nei processi di governo ai diversi livelli, all’interno delle istituzioni e degli enti , nella vita pubblica in generale…” (cfr.Atto costitutivo dell’Associazione politico culturale AMISTANZIA, Donne sarde del centrosinistra).
Nello stesso senso, si legge nello Statuto Nazionale della FIDAPA che lo scopo dell’Associazione è, tra l’altro, quello di “…adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme in materia di pari opportunità”; e ancora che tra gli scopi dell’Associazione Culturale SOCIALISMO, DIRITTI RIFORME rientra (vedi atto costitutivo) quello di “… accrescere e diffondere la cultura dei diritti e delle rispetto delle norme vigenti” contro ogni forma di emarginazione “…di quanti si trovano in una condizione di debolezza per motivi di …sesso …”
Orbene, in relazione all’impugnazione proposta dalle menzionate associazioni, il Collegio osserva che la legittimazione a ricorrere di una associazione deriva dalla sua posizione di rappresentatività, desumibile dalle finalità statutarie e dall'attività di tutela degli interessi collettivi della categoria di riferimento, unitariamente considerata, con conseguente esclusione della legittimazione solo quando non sia certo che gli interessi degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce.
Pertanto ove l'associazione ricorrente abbia depositato, come nel caso di specie, copia del proprio statuto, provato che il ricorso è proposto a tutela di finalità istituzionali sue proprie e che non sussiste alcun contrasto di interessi fra i propri associati, il suddetto onere probatorio risulta assolto.
Sotto questo profilo non appare decisivo l’argomento contrario contenuto nella memoria depositata dalla difesa regionale in data 8 giugno 2011, pag. 9, secondo il quale la documentazione prodotta non proverebbe i requisiti, necessari ai fini del riconoscimento della legittimazione a ricorrere di un’associazione, consistenti in uno stabile collegamento con il territorio interessato dal provvedimento impugnato e lo svolgimento di un’azione amministrativa dotata di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare (nel senso che lo scarso numero di soci iscritti alle singole associazioni non consentirebbe di identificarle come portatrici di interessi diffusi).
Ed invero, quanto allo stabile collegamento territoriale, si rileva che dalla documentazione depositata il 12 gennaio 2011 dalla difesa delle ricorrenti, e precisamente dalle dichiarazioni delle legali rappresentanti delle associazioni, si ricava per tutte la sussistenza di uno stabile collegamento col