TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2012-06-01, n. 201201525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2012-06-01, n. 201201525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201525
Data del deposito : 1 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00968/2012 REG.RIC.

N. 01525/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00968/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Rossella Pitrone in 20100 Milano, c/o Segreteria Tar via Corridoni,39;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Lecco;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 0001109 del 19.01.2012 del Prefetto di Lecco di rigetto dell'istanza di emersione ex legge 102/09, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato:

che il presente giudizio nasce dall’impugnazione del provvedimento con cui l’amministrazione, in data 19 gennaio 2012, ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento, adottato il 27.5.2010, di rigetto della domanda di concessione del nulla-osta all’emersione, confermandone le motivazioni;

che data la natura discrezionale dei provvedimenti di autotutela, il provvedimento impugnato deve ritenersi, al di là dell’istanza del ricorrente che lo ha preceduto, frutto di autonoma determinazione dell’amministrazione;

che il presente ricorso, pur non apparendo, pertanto, irricevibile per violazione dei termini decadenziali di impugnazione, è infondato nel merito;

che non si riscontra, infatti, alcuna violazione dei principi di collaborazione, partecipazione e leale collaborazione, giacchè: risulta dal provvedimento impugnato che l’amministrazione con una precedente nota del 24.5.2010 aveva richiesto all’interessato documentazione integrativa alla domanda di emersione, e che detto adempimento non veniva osservato dal datore di lavoro poiché la documentazione sanitaria attestante la patologia di cui risulta affetto il datore veniva presentata solo a seguito delle ripetute istanze di revoca del provvedimento di rigetto del 27.5.2010 (in particolare con due certificati, a firma dello stesso medico curante, il primo che attesta la necessità di un’assistenza per soli tre mesi, ed il secondo, privo di data, che evidenzia la necessità di un’assistenza continuativa);

che il ricorso va quindi respinto;

che la natura delle questioni coinvolte giustifica la compensazione delle spese di lite.

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