TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-06-13, n. 200900338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-06-13, n. 200900338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900338
Data del deposito : 13 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00518/2008 REG.RIC.

N. 00338/2009 REG.SEN.

N. 00518/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 518 del 2008, proposto dal Sig. D G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G M e G C, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Garaguso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. V A, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 70 del 24.11.2008, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

nei confronti di

Sig.ra M A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Petrone e Francesca Dimita, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 2;
Sig. F A, non costituito in giudizio;
Sig.ra D M M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-della Determinazione n. 121 del 24.9.2008, con la quale il Segre-tario Comunale del Comune di Garaguso ha approvato la gradua-toria definitiva del concorso per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia Municipale, nella parte in cui la Commissione esamina-trice non aveva escluso la controinteressata M A per il voto di 0 (ZERO), riportato nella prova informatica, ed ave-va attribuito alla controinteressata M A il voto di 21 nella seconda prova scritta, nonostante: avesse addebitato le spese di rimozione a carico dell’Ente;
avesse affermato che il pa-gamento della sanzione doveva essere effettuato alla Prefettura;
non avesse precisato l’Autorità giudiziaria competente, alla quale poteva essere proposto ricorso;
avesse sempre identificato il tra-sgressore con il nome di S, ritenendo che tale circostanza costituiva un segno di riconoscimento;

-di tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garaguso e della controinteressata Sig.ra M A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

-Con Determinazione Responsabile Area Amministrativa e Conta-bile-Ufficio Personale n. 105 del 25.9.2007 il Comune resistente indiceva un pubblico concorso per la copertura di 2 posti di Agen-te di Polizia Municipale ed approvava il bando di concorso;
tale bando di concorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.10.2007), per quel che interessa ai fini della decisione della con-troversia in esame prevedeva: 1) che le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 15.11.2007, nelle quali i candidati dovevano indicare, tra l’altro: la “lingua straniera (Inglese o Francese), la cui conoscenza” sa-rebbe stata “accertata durante le prove d’esame, nonché la cono-scenza dei sistemi informativi e la conoscenza dell’uso delle appa-recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse”;
gli “e-ventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni”;
inol-tre alla domanda di partecipazione doveva essere allegato un elen-co, contenente “i titoli culturali e di servizio ritenuti utili” ed i tito-li di precedenza o preferenza di legge ed il curriculum formativo professionale;
2) le prove d’esame consistevano in: a) in una pre-selezione, basata su quesiti a risposta multipla (solo in caso di un numero di domande di partecipazione superiore a 50);
b) una pro-va scritta, per la quale potevano essere attribuiti massimo 30 punti, vertente sull’ordinamento delle Autonomie Locali, sulla normativa concernete la Polizia Locale, sulla legislazione del Commercio, sul Diritto tributario con particolare riferimento ai tributi locali, sul Codice della Strada, sula legislazione urbanistica ed edilizia, su nozioni di Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo Dirit-to e Procedura Penale e su elementi di Diritto dell’Ambiente;
c) una seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, per la quale potevano essere attribuiti massimo 30 punti, consistente nella “re-dazione di un atto afferente il servizio di Polizia Locale, anche con riferimento alla soluzione di un caso pratico, con eventuale indi-cazione delle fasi procedurali propedeutiche all’adozione dell’atto o alla soluzione del caso, nonché delle fasi necessarie per darvi esecuzione o risoluzione”;
d) una prova orale, alla cui ammissione potevano essere ammessi soltanto i candidati che avevano conse-guito la votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due predette prove scritte, vertente sulle stesse materie delle due prove scritte e “nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese o france-se, a scelta del candidato, e degli elementi di informatica, intesi a verificare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle ap-plicazioni informatiche più diffuse (programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, accesso ad internet)”;
e) al riguardo veniva preci-sato che: per conseguire l’idoneità al concorso in esame era neces-sario aver riportato la votazione di almeno 21/30 nel colloquio o-rale;
“per le prove inerenti la conoscenza della lingua straniera e la prova informatica, ciascun Commissario aggiunto” poteva “espri-mere un punteggio da 0 a 4 (0=insufficiente;
1=mediocre;
2=sufficiente;
3=buono;
4=ottimo)”;
la votazione complessiva era determinata, “sommando al voto del colloquio orale e la media dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte”, con la puntualiz-zazione che “la media aritmetica dei punteggi riportati nelle prove inerenti la conoscenza della lingua straniera e la prova informati-ca” sarebbe stata “sommata alla votazione complessiva”;
3) la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare anche: a) i tito-li di studio, per i quali veniva prevista l’attribuzione di: massimo 1,50 punti per il diploma di Scuola Media Superiore (requisito di ammissione);
massimo 1,00 punto per il diploma di laurea, atti-nente alla professionalità richiesta, con la puntualizzazione che dovevano essere aggiunti 0,50 punti sia nel caso di lode, sia per il conseguimento di ogni diploma postuniversitario;
b) titoli di ser-vizio presso le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001 o aziende private, per i quali veniva prevista l’attribuzione, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, di: 0,50 punti per il servizio in categoria o qualifica professionale su-periore o analoga;
0,20 punti per il servizio in categoria o qualifica professionale immediatamente inferiore;
0,10 punti per il servizio in categoria o qualifica professionale non immediatamente inferio-re;
c) “titoli vari”, per i quali potevano essere attribuiti massimo 3 punti, con la precisazione che potevano essere “valutati solo titoli che” avevano “attinenza con la professionalità connessa al profilo da ricoprire” e che consistevano in: “pubblicazioni scientifiche”, per le quali veniva previsto un punteggio massimo di 0,50 punti ed un punteggio minimo di 0,10 punti per ogni pubblicazione;
“corsi di formazione con esame finale”, per i quali veniva previsto un punteggio di 0,20 punti per ogni attestato;
“corsi di formazione di almeno 600 ore, con prova finale e con soglia di accesso costituita dalla Laurea”, per i quali veniva previsto un punteggio di 0,60 punti per ogni attestato;
“corsi di formazione di almeno 600 ore, con prova finale e con soglia di accesso costituita da un titolo di studi inferiore alla Laurea”, per i quali veniva previsto un punteg-gio di 0,30 punti per ogni attestato;
d) “curriculum”, per il quale poteva essere attribuito massimo 1 punto, con la precisazione che potevano essere “valutate complessivamente le attività professio-nali e di studio, non riferibili ai titoli valutati nelle precedenti ca-tegorie, che evidenzino il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera”, con la puntualizzazione che rientravano in tale categoria “i tirocini, la partecipazione a con-gressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, incari-chi di insegnamento” e con la specificazione che la Commissione, nel caso “di irrilevanza del curriculum”, ne avrebbe dato atto e non avrebbe attribuito alcun punteggio;

-entro il predetto termine perentorio del 15.11.2007 presentavano la domanda di partecipazione 165 candidati, tra cui il ricorrente ed i controinteressati Sigg. D M M, M A e F A;

-nella prima seduta del 16.4.2008 la Commissione esaminatrice prestabiliva: 1) con rifermento ai titoli di studio che: a) per il di-ploma di scuola media superiore con votazione calcolata su ses-santesimi sarebbero stati assegnati 0,50 punti ai diplomi con voto fino a 44, 1 punto ai diplomi con voto da 45 a 52 e 1,50 punti ai diplomi con voto da 53 a 60;
b) per il diploma di scuola media su-periore con votazione calcolata su centesimi sarebbero stati asse-gnati 0,50 punti ai diplomi con voto fino a 79, 1 punto ai diplomi con voto da 80 a 90 e 1,50 punti ai diplomi con voto da 91 a 100;
c) per la laurea sarebbero stati assegnati 0,50 punti alle lauree con voto da 66 a 87, 1 punto alle lauree con voto da 88 a 99 e 1,50 punti per le lauree con voto da 100 a 110;
2) con riferimento alle prove scritte ed al colloquio orale ai sensi dell’art. 12 DPR n. 487/1994 i seguenti criteri di valutazione: completezza dell’esposizione, appropriati riferimenti legislativi, attinenza al tema proposto, capacità di analisi e spirito critico, chiarezza espo-sitiva e sintesi ed autonomia di pensiero (cfr. verbale n. 1 del 16.4.2008: al riguardo va precisato che in tale verbale è stata indi-cata la data “aprile 2008”, senza specificare il giorno 16, ma tale giorno si desume dal provvedimento conclusivo del procedimento in commento, cioè dalla Determinazione Segretario Comunale n. 121 del 24.9.2008, la quale, nell’approvare tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, precisa tutte le date di tali verba-li);

-nella seduta del 18.6.2008 la Commissione esaminatrice: 1) ac-certava che solo 13 candidati avevano superato la prova preselet-tiva di 30 quesiti a risposta multipla nel tempo di 30 minuti;
2) at-tribuiva i punteggi per titoli di studio, precisamente: 1 punto alla candidata D M M (che per il diploma di scuola media su-periore aveva conseguito il voto 90/100);
0,50 punti al ricorrente (che per il diploma di scuola media superiore aveva conseguito il voto 78/100);
0,50 punti al controinteressato F A (che per il diploma di scuola media superiore aveva conseguito il voto 37/60);
0,50 punti alla controinteressata M A (che per il diploma di scuola media superiore aveva conseguito il voto 37/60) (cfr. verbale n. 2 del 18.6.2008);

-nella seduta del 23.6.2008 la Commissione esaminatrice assegna-va i punteggi per i “titoli di servizio”, per i “titoli vari” e per il “Curriculum”, precisamente: 0,08 punti alla candidata D M M, soltanto per il curriculum e solo per i 3 stage di 1 mese ciascuno indicati nello stesso curriculum;
0 (ZERO) punti al ricor-rente, che non aveva indicato alcun titolo di servizio;
1,97 punti al controinteressato F A, di cui: 1,50 punti per il servi-zio prestato nella Polizia di Stato;
0,20 punti per il servizio milita-re di leva prestato con grado inferiore a sottoufficiale;
0,27 per il curriculum e soltanto per le due idoneità ai concorsi di Agente di Polizia Municipale e per il conseguimento della qualifica di Esper-to di management e marketing turistico, a seguito del Corso di Formazione Professionale di 6 mesi e con esame finale;
0,15 punti alla controinteressata M A, soltanto per il curricu-lum e solo per la nomina a messo notificatore (cfr. verbale n. 3 del 23.6.2008);

-nella seduta dell’8.7.2008 veniva effettuata la prima prova scritta, precisamente la Commissione esaminatrice: 1) predisponeva tre tracce;
2) un candidato estraeva la traccia n. 3 (“Nell’ambito del D.Lg.vo n. 267/2000 il candidato illustri in particolare quali sono gli organi di governo del Comune e le loro funzioni. Il candidato, inoltre, si soffermi sulle principali attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale e sui provvedimenti che lo stesso può adottare”);
3) i candidati espletavano la prima prova scritta (cfr. verbale n. 4 dell’8.7.2008);

-nella seduta del 9.7.2008 veniva effettuata la seconda prova scrit-ta, precisamente la Commissione esaminatrice: 1) predisponeva tre tracce;
2) un candidato estraeva la traccia n. 1 (“Il candidato redi-ga la procedura tecnico-pratica di una violazione all’art. 158, commi 2 e 5, del Codice della Strada in assenza del trasgressore. Si specifica che l’Ente non è convenzionato con nessuna ditta spe-cializzata: che l’Ente è convenzionato è convenzionato con una ditta specializzata. Esponga, inoltre, la procedura tecnico-pratica nel caso che intervenga il proprietario dell’autoveicolo prima che sia applicata la sanzione accessoria prevista e che menzioni di chi sono a carico le spese previste”);
i candidati espletavano la secon-da prova scritta (cfr. verbale n. 5 del 9.7.2008);

-nella seduta del 21.7.2008 la Commissione esaminatrice esami-nava gli elaborati della prima prova scritta ed attribuiva i relativi punteggi (cfr. verbale n. 6 del 21.7.2008);

-nella seduta del 23.7.2008 la Commissione esaminatrice: 1) esa-minava gli elaborati della seconda prova scritta ed attribuiva i re-lativi punteggi;
2) apriva le buste piccole, contenenti i nominativi dei candidati, verificando da quali candidati erano stati svolti gli elaborati, per cui risultava che: la candidata D M M aveva riportato il voto di 24/30 nella prima prova scritta ed il voto di 24/30 nella seconda prova scritta;
il ricorrente aveva conseguito il voto di 21/30 nella prima prova scritta ed il voto di 22/30 nella se-conda prova scritta;
il controinteressato F A aveva ri-portato il voto di 21/30 nella prima prova scritta ed il voto di 24/30 nella seconda prova scritta;
la controinteressata Maglioc-chini Angela aveva riportato il voto di 27/30 nella prima prova scritta ed il voto di 21/30 nella seconda prova scritta (cfr. verbale n. 7 del 23.7.2008);

-nella seduta del 10.9.2008: 1) si svolgeva la prova orale di 4 can-didati, tra cui la candidata D m M, il ricorrente ed il con-trointeressato F A;
2) la candidata D M M riportava il voto di 1 nella prova di lingua Inglese, il voto massi-mo di 4 nella prova informatica ed il voto massimo di 30 nel col-loquio orale;
3) il ricorrente riportava il voto di 3 nella prova di lingua Francese, il voto di 3 nella prova informatica ed il voto di 25/30 nel colloquio orale;
4) il controinteressato F A riportava il voto massimo di 4 nella prova di lingua Inglese, il vo-to massimo di 4 nella prova informatica ed il voto di 26 nel collo-quio orale (cfr. verbale n. 8 del 10.9.2008);

-nella seduta dell’11.9.2008: 1) si svolgeva la prova orale degli al-tri 3 candidati;
2) la controinteressata M A ripor-tava il voto di 1 nella prova lingua Inglese, il voto di 0 (ZERO) nella prova informatica ed il voto massimo di 30 nel colloquio orale (cfr. verbale n. 9 dell’11.9.2008);

-nella seduta del 19.9.2008 la Commissione esaminatrice stilava la graduatoria definitiva che vedeva collocati: al primo posto la can-didata D M M con il punteggio complessivo di 57,58 punti (24 punti nella prima prova scritta, 24 punti nella seconda prova scritta, 1,08 punti per titoli, 1 punto nella prova di lingua Inglese, 4 punti nella prova informatica e 30 punti nel colloquio orale);
al secondo posto la controinteressata M A con il punteggio complessivo di 55,15 punti (27 punti nella prima prova scritta, 21 punti nella seconda prova scritta, 0,65 punti per titoli, 1 punto nella prova di lingua Inglese, 0 (ZERO) punti nella prova informatica e 30 punti nel colloquio orale);
al terzo posto il controinteressato F A con il punteggio complessivo di 54,97 punti (21 punti nella prima prova scritta, 24 punti nella seconda prova scritta, 2,47 punti per titoli, 4 punti nella prova di lingua Inglese, 4 punti nella prova informatica e 26 punti nel col-loquio orale);
al quarto posto il ricorrente con il punteggio com-plessivo di 50 punti (21 punti nella prima prova scritta, 22 punti nella seconda prova scritta, 0,50 punti per titoli, 3 punti nella pro-va di lingua Francese, 3 punti nella prova informatica e 25 punti nel colloquio orale) (cfr. verbale n. 10 del 19.9.2008);

-con Determinazione n. 12 del 24.9.2008 il Segretario Comunale del Comune resistente approvava i verbali la graduatoria finale, redatti dalla Commissione esaminatrice, e pertanto nominava vin-citori la candidata D M M e la controinteressata Maglioc-chini Angela;

-tale Determinazione n. 12 del 24.9.2008, unitamente a tutti verba-li della Commissione giudicatrice (nella parte in cui non aveva e-scluso la controinteressata M A per il voto di 0 (ZERO), riportato nella prova informatica, ed aveva attribuito alla controinteressata M A il voto di 21 nella seconda prova scritta, nonostante: avesse addebitato le spese di rimozione a carico dell’Ente;
avesse affermato che il pagamento della san-zione doveva essere effettuato alla Prefettura;
non avesse precisato l’Autorità giudiziaria competente, alla quale poteva essere propo-sto ricorso;
avesse sempre identificato il trasgressore con il nome di S, ritenendo che tale circostanza costituiva un segno di riconoscimento), sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 21/25.11.2008), deducendo la violazione degli artt. 7 e 8 DPR n. 487/1994, dell’art. 7 L. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, trasparenza, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa, del principio di ragionevolezza, l’eccesso di pote-re per errata valutazione delle prove scritte, delle prove orali e dei titoli di studio e professionali dei concorrenti, illogicità manifesta dell’azione amministrativa, perplessità dell’azione amministrativa, malgoverno dei presupposti e non corretto perseguimento dell’interesse pubblico;

-si costituivano in giudizio sia il Comune di Garaguso che la controinteressata Sig.ra M A, i quali sostenevano l’infondatezza del ricorso.

All’udienza Pubblica del 21.5.2009 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va precisato che il ricorrente ha l’interesse a ri-correre, anche se finalizzato soltanto al conseguimento di una mi-gliore posizione nell’impugnata graduatoria concorsuale e non an-che la declaratoria di vincitore del concorso di cui è causa e/o l’immediata assunzione come Agente di Polizia Municipale alle dipendenze del Comune di Garaguso, assunzione che potrebbe ve-rificarsi in seguito durante il periodo di vigenza triennale ex art. 91, comma 4, D.Lg.vo n. 267/200 della suddetta graduatoria con-corsuale.

Nel merito il presente ricorso va accolto nei limiti di seguito indi-cati.

Al riguardo va premesso che il giudizio della Commissione esa-minatrice costituisce una delle tipologie di esercizio di discrezio-nalità mista, in quanto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale, in cui sono presenti in modo frammisto: a) valuta-zioni di puro merito amministrativo, caratterizzate da un grado di elevata soggettività (come per esempio il metro di valutazione u-guale per tutti i candidati, consistente nel criterio soggettivo di giudizio e di valutazione più severo o meno severo, in base al qua-le la Commissione esaminatrice decide quando attribuire il voto più alto, cioè il tipo e/o il contenuto di elaborato che merita il massimo dei voti: metro di valutazione, caratterizzato da elevata soggettività, in quanto tale criterio di giudizio e/o valutazione cambia da soggetto a soggetto, per cui muta sempre con la sostitu-zione dei soggetti giudicanti), cioè da una valutazione di opportu-nità e/o di merito, insindacabile da parte del Giudice Amministra-tivo;
b) e valutazioni di discrezionalità tecnica, caratterizzate da un apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca valutazione e/o misurazione (nella specie conoscenza delle norme giuridiche, in ordine alle quali spesso vi sono diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali), sindacabili da parte del Giudice Amministrativo soltanto ove sussistano errori di fatto, aspetti di irrazionalità, contraddizioni logiche, inadeguata istrutto-ria e motivazione incongrua;
c) inoltre, va rilevato che tale valuta-zione tecnico-discrezionale risulta irripetibile, in quanto viene formulata contestualmente ad altri giudizi, per cui, se adottata in un tempo diverso, potrebbe assumere un valore diverso, soprattut-to poi se a rendere tale giudizio sono chiamate persone diverse.

Per quanto riguarda la vicenda in esame va evidenziato che il ri-corrente ha allegato al ricorso gli elaborati della seconda prova scritta (avente la seguente traccia: “Il candidato rediga la procedu-ra tecnico-pratica di una violazione all’art. 158, commi 2 e 5, del Codice della Strada in assenza del trasgressore. Si specifica che l’Ente non è convenzionato con nessuna ditta specializzata: che l’Ente è convenzionato è convenzionato con una ditta specializza-ta. Esponga, inoltre, la procedura tecnico-pratica nel caso che in-tervenga il proprietario dell’autoveicolo prima che sia applicata la sanzione accessoria prevista e che menzioni di chi sono a carico le spese previste”), redatti dallo stesso ricorrente, dalla candidata D M M e dai controinteressati F A e Maglioc-chini Angela, da cui risulta che la candidata D M M (la quale ha riportato nella seconda prova scritta il voto di 24 punti) ed il controinteressato F A (il quale ha riportato nella seconda prova scritta il voto di 24 punti) hanno svolto la seconda prova scritta in modo migliore rispetto al ricorrente (che ha ripor-tato nella seconda prova scritta il voto di 22 punti), il quale però non ha compiuto i predetti grossolani errori, commessi dalla con-trointeressata M A (addebito delle spese di rimo-zione a carico dell’Ente e pagamento della sanzione alla Prefettu-ra), la quale nella valutazione della seconda prova scritta ha ripor-tato il voto minimo di 21 punti (il bando di concorso statuiva che, per essere ammessi alla prova orale era necessario aver riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte).

Secondo il Collegio, tenuto conto delle nozioni di comune espe-rienza, sembra illogico e/o contraddittorio il comportamento della Commissione esaminatrice nella valutazione degli elaborati della seconda prova scritta, in quanto: 1) ha attributo soltanto un punto in più al ricorrente, che aveva redatto la seconda prova scritta, senza commettere alcun errore giuridico;
2) ha assegnato il pun-teggio minimo di 21 punti alla controinteressata Magliocchini An-gela, nonostante tale controinteressata avesse compiuto gravissimi errori, come quello di aver addebitato le spese di rimozione a cari-co dell’Ente e quello di aver affermato che il pagamento della san-zione doveva essere eseguito presso la Prefettura.

Pertanto, tenuto conto anche dei criteri di valutazione ex art. 12 DPR n. 487/1994, prestabiliti con riferimento alle prove scritte dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta del 16.4.2008 (“completezza dell’esposizione, appropriati riferimenti legislativi, attinenza al tema proposto, capacità di analisi e spirito critico, chiarezza espositiva e sintesi ed autonomia di pensiero”: cfr. ver-bale n. 1 del 16.4.2008), il Collegio non è riuscito a desumere l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, nell’attribuire il voto minimo di 21 punti alla seconda prova scritta della controinteressata M A. Conseguentemente, risulta necessario ordinare alla medesima Commissione esamina-trice (al riguardo va precisato che questo Tribunale non ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di accoglimento dell’impugnazione di un giudizio espresso da una Commissione esaminatrice con riferimento ad una prova scritta di un concorso la rivalutazione degli elaborati deve essere effettuata da un’altra Commissione esaminatrice o da diversi componenti, dal momento che in tal modo verrebbe lesa la par condicio tra i concorrenti, poiché un candidato verrebbe giudicato da persone diverse rispetto agli altri candidati, per cui non verrebbe più adot-tato lo stesso metro di valutazione che è stato adottato nei con-fronti degli altri candidati: sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 623 del 28.9.2007) di: 1) rivalutare il predetto elaborato, relativo alla seconda prova scritta della controinteressata M A, tenendo conto: a) che in tale elaborato la controinteressata M A ha affermato che il pagamento della sanzio-ne doveva essere effettuato alla Prefettura e che le spese di rimo-zione erano a carico del Comune;
b) del contenuto degli elaborati della seconda prova scritta, redatti dagli altri concorrenti idonei, ed i relativi voti attribuiti, soprattutto facendo riferimento agli ela-borati, redatti dal ricorrente (al quale è stato assegnato il voto di 22) e dalla candidata S L, la quale, come la controinte-ressata M A, ha riportato il voto di 21 (il contenu-to di quest’ultimo elaborato risulta ignoto al Collegio, in quanto non è stato allegato al ricorso);
2) se la stessa Commissione esa-minatrice ritiene di confermare alla controinteressata M A il voto minimo di 21/30 dovrà rinnovare il proprio giudi-zio, corredando il voto numerico di 21 con adeguata motivazione, cioè con la formulazione di un giudizio sintetico, che, con riferi-mento alle circostanze sopra indicate nel precedente punto 1), lett. a) e b), tenga conto dei criteri di valutazione ex art. 12 DPR n. 487/1994, prestabiliti nella prima seduta del 16.4.2008 (“comple-tezza dell’esposizione, appropriati riferimenti legislativi, attinenza al tema proposto, capacità di analisi e spirito critico, chiarezza e-spositiva e sintesi ed autonomia di pensiero”: cfr. verbale n. 1 del 16.4.2008);
4) se al contrario la medesima Commissione esamina-trice riterrà di assegnare alla controinteressata M A-la un voto inferiore al minimo di 21/30, deve ritenersi che la pre-detta controinteressata non possa essere inclusa nell’impugnata graduatoria finale del concorso in commento, in quanto, come so-pra rilevato, il bando di concorso aveva stabilito che, per essere ammessi al colloquio orale, risultava necessario aver conseguito il punteggio minimo di 21/30, e conseguentemente il ricorrente con-seguirà il terzo posto in graduatoria (primo degli idonei).

Mentre risultano infondate le altre censure articolate con il ricorso, attesocchè: 1) sempre con riferimento all’elaborato della seconda prova scritta della controinteressata M A va rile-vato che l’aver sempre identificato il trasgressore con il nome di S non costituisce un segno di riconoscimento, in quanto l’utilizzo del nome di S in una prova scritta d un concor-so non risulta anomalo, ma al contrario risulta assolutamente nor-male, tenuto conto che i nomi Tizio, Caio e S vengono sempre usati nella descrizione delle fattispecie giuridiche;
2) le di-sposizioni del bando, secondo cui, per conseguire l’idoneità nella prova orale, risultava sufficiente aver riportato il voto di 21 al col-loquio orale, mentre risultava irrilevante il voto conseguito nella prova della lingua straniera e nella prova informatica (per quest’ultime due prove il bando prevedeva soltanto che ciascun Commissario aggiunto poteva “esprimere un punteggio da 0 a 4: 0=insufficiente;
1=mediocre;
2=sufficiente;
3=buono;
4=ottimo”, specificando che i voti, riportati in tali prove, venivano soltanto sommati al voto del colloquio orale ed ai voti delle due prove scritte), non è illegittima, in quanto: a) ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 “a decorrere dall’1.1.2000 i bandi di con-corso per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”;
ed il comma 3 dello stesso art. 37 D.Lg.vo n. 165/2001 stabiliva che con apposito Regolamento ex art. 17, comma 1, L. n. 400/1988 dovevano essere stabiliti “i livelli di conoscenza” e “le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima”, ma tale Regolamento non è stato ancora emanato;
b) il bando di concorso in commento non prevedeva tra i requisiti di ammissione la cono-scenza di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
c) la mancata emanazione del Re-golamento, indicato dall’art. 37, comma 3, D.Lg.vo n. 165/2001, non impone alle Pubbliche Amministrazioni di prevedere nei ban-di di concorso l’obbligo di conseguire un punteggio minimo nelle prove di lingua inglese e di informatica, per cui nelle more dell’adozione di tale Regolamento le Pubbliche Amministrazione possono prevedere che l’idoneità nella prova orale vada valutata soltanto con riferimento al colloquio orale;
d) pertanto, non essen-do ancora stato emanato il predetto Regolamento ex art. 37, com-ma 3, D.Lg.vo n. 165/2001, costituisce una valutazione di merito insindacabile la scelta delle Pubbliche Amministrazione di stabili-re o meno nei bandi di concorso l’obbligo di conseguire un pun-teggio minimo nelle prove di lingua inglese e di informatica;
3) la mancata verbalizzazione da parte della Commissione giudicatrice delle domande rivolte nel colloquio orale ai candidati, non com-porta l’illegittimità della prova orale, in quanto non esiste alcuna norma, che impone alle Commissioni esaminatrici l’obbligo di verbalizzare le domande rivolte ai candidati nella prova orale e le relative risposte (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 552 del 6.6.1995;
TAR Lazio Sez. III Sent. n. 6163 del 24.6.2004;
TAR Bolzano Sent. n. 80 del 12.2.2002), mentre nella specie la Commissione e-saminatrice non ha violato il principio di trasparenza, in quanto: a) i criteri di valutazione della prova orale (ed anche dei titoli e delle prove scritte) sono stati prestabiliti ai sensi dell’art. 12 DPR n. 487/1994 nella prima seduta del 16.4.2008;
b) i quesiti sono stati determinati immediatamente prima dell’esame e sono stati estratti a sorte;
4) la ratio dell’art. 8, comma 1, DPR n. 487/1994, ai sensi del quale, “la valutazione dei titoli, previa individuazione dei cri-teri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, è quella di contemperare le esi-genze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurate dalla valutazione dei titoli in una fase, nella quale il risultato delle pro-ve scritte non è ancora noto, con quelle di celerità e speditezza, e-vitando di valutare i titoli dei candidati che non hanno partecipato alle prove scritte;
ma nella specie tale ratio ed esigenze non sono state violate in quanto: sono stati valutati soltanto i titoli dei can-didati, che hanno superato la prova preselettiva dei quesiti a rispo-sta multipla, e prima di conoscere il risultato delle prove scritte;
5) l’indicazione nel verbale della prima seduta della data “aprile 2008”, senza specificazione del giorno, non inficia la legittimità del concorso in commento, in quanto dal provvedimento conclusi-vo del procedimento in esame si desume che la prima seduta della Commissione esaminatrice si è svolta il 16.4.2008, poiché la De-terminazione Segretario Comunale n. 121 del 24.9.2008, nell’approvare tutti i verbali, redatti dalla Commissione esamina-trice, precisa tutte le date di tali verbali.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso nei limiti so-pra indicati.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia di sinda-cato giurisdizionale del giudizio espresso dalla Commissione esa-minatrice di un concorso, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, tranne che per le spese relative al Contributo Unificato, che vanno poste a carico del solo Comune resistente.

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