TAR Potenza, sez. I, ordinanza collegiale 2019-10-25, n. 201900763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, ordinanza collegiale 2019-10-25, n. 201900763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900763
Data del deposito : 25 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2019

N. 00034/2019 REG.RIC.

N. 00763/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso avente numero di registro generale 34 del 2019, proposto da


- Abbott Medical Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, p.e.c. giorgia.romitelli@pec.dlapipersecure.it, e G D, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla via Rosica n.18;


contro

- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A C P, domiciliata presso l’Avvocatura regionale – Dipartimento Presidenza Giunta, in Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro n. 4, p.e.c. anpossid@cert.regione.basilicata.it;

nei confronti

- New Medical Solutions s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Rocco De Bonis, p.e.c. avvroccodebonis@pec.giuffre.it;
Microport Crm S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- limitatamente al lotto 13, della determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00232 del 22 novembre 2018, adottata in data 26 novembre 2018, dal Dipartimento stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUA - RB);

- della nota prot. 199728/20AB del 27 novembre 2018, del Dipartimento stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUA - RB) avente ad oggetto la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del lotto 13;

- limitatamente al lotto n. 13: i) di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che di quelle riservate ;
ii) dell'offerta tecnica presentata da New Medical Solutions S.r.l.;
iii) dell'offerta tecnica presentata da Microport Crm s.r.l.

- limitatamente al lotto n. 13 e per quanto occorrer possa di tutti gli atti della suddetta gara e segnatamente: i) del Bando di Gara;
ii) del Disciplinare di Gara e dei suoi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;

- con conseguente rifacimento della graduatoria del lotto n. 13 e attribuzione a Abbott Medical Italia S.p.A. della posizione di prima in graduatoria, previa eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, qualora venisse nelle more stipulato con New Medical Solutions S.r.l. con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso ex artt. 122 e 124, co. 2, c.p.a.;

- nonché per la condanna, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento per equivalente del danno che potrà emergere in corso di causa per la sola eventuale parte residua ovvero, qualora il Collegio si determini al mantenimento in vita del contratto eventualmente stipulato, per la condanna all'integrale risarcimento del danno che sin da ora si quantifica in un importo pari al 4,49% del prezzo offerto da Abbott Medical Italia s.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della New Medical Solutions s.r.l.;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019, il Primo Referendario avv. B N;

Uditi i difensori delle parti presenti, come specificato nel verbale;


Richiamata l’ordinanza n. 358 del 2019, pubblicata in data 9 aprile 2019, con la quale è stata tra l’altro disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandone il compimento all’Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione, in persona del direttore, con facoltà di delega ad altro professore;

Richiamata, altresì, la successiva ordinanza n. 630 del 2019, pubblicata il 15 luglio 2019, con la quale, stante il mancato espletamento, il predetto incombente è stato reiterato, definendo i relativi termini;

Rilevato che, con atto depositato il 30 agosto 2019, il verificatore ha rappresentato, per la sussistenza di concomitanti impegni, la necessità di svolgere l’incarico secondo termini cronologicamente differenti, comunque idonei a garantire l’effettività del contraddittorio con le parti costituite;

Ritenuto di dover aderire alla differente articolazione dei tempi di svolgimento dell’incarico prospettata dal verificatore;

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