TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-07-07, n. 202101665
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Pubblicato il 07/07/2021
N. 01665/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto da
Monticello Golf S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. L D e dall’Avv. G L, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Milano (MI), via F. Corridoni n. 11;
contro
Comune di Bulgarograsso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. T M, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso il difensore in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 18;
nei confronti
Ecosfera S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. P F, dall’Avv. E R e dall’Avv. F T, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso l’Avv. E R in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Bulgarograsso - Ufficio Tecnico Comunale a firma del Responsabile S.U.A.P. p.i.e. Massimo Corbetta del 26 gennaio 2021, ricevuta a mezzo P.E.C. del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto “ Conferenza di Servizi relativa al procedimento avviato per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla ditta Ecosfera Srl. Impianto in Comune di Bulgarograsso Via Pirandello n. 7 ”, recante il rigetto dell’istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente Monticello Golf S.r.l. con P.E.C. del 22 gennaio 2021;
nonché per
- l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere - ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990 ed ex art. 3 del D. Lgs. n. 195/2005 - alla documentazione richiesta con la suindicata istanza;
- la condanna del Comune di Bulgarograsso all’ostensione, in favore della ricorrente, dei documenti oggetto della citata istanza ed al rilascio di eventuale copia di quest’ultimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bulgarograsso e della società Ecosfera s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non chiedevano di essere sentiti;
1. - Con istanza dell’11.09.2020, la ricorrente, titolare del Compendio Monticello - premessa la propria partecipazione al procedimento di modifica sostanziale dell’A.I.A., utile ai fini della ripresa dell’attività produttiva del vicino stabilimento industriale della controinteressata Ecosfera s.r.l. (attiva nel settore recupero e di rigenerazione di rifiuti dell’industria farmaceutica e di vernici) dopo il grave incidente del 07.02.2018 - chiedeva al Comune di Bulgarograsso l’ostensione di una serie di documenti, in atti meglio specificati (cfr., all. 6 al ricorso, nn. 1-11), tra cui, in particolare:
«1) documentazione integrale contenuta nell’allegato 19 definito “estratto studio di sicurezza” a suo tempo prodotto da ecosfera. Già oggetto di reiterate richieste da parte della scrivente […];
2) gli atti, gli elaborati, le relazioni elencate sotto la voce “INDICE APPENDICI” e “INDICE ALLEGATI” alla p.5 di 59 di cui al documento intitolato “studio di sicurezza edizione giugno 2019”, prodotto da Ecosfera nel corso della conferenza di servizi in oggetto [31.07.2020]»;
1.1. - Con nota del 01.10.2020, il Comune riscontrava puntualmente la richiesta, rappresentando, quanto ai documenti dianzi citati (nn.1 e 2 dell’istanza) che, in seguito a specifica richiesta (15.09.2020), la controinteressata, “ con nota 23 settembre 2020 prot. 6706 [aveva] comunicato che la documentazione integrale dell’allegato 19 è costituita dall’estratto dello studio di sicurezza redatto nel mese di giugno 2019 ed identificato come report finale: tale documento è costituito da 59 pp e contiene le informazioni necessarie per valutare, tra le altre cose, gli importi degli scenari incidentali valutati come credibili in esito alla redazione del suddetto studio. Tale documento è stato fornito a fronte di una specifica richiesta di ATS Insubria e Comune di Bulgarograsso in sede di conferenza di servizi […]. Si chiarisce altresì che non sono stati inviati le appendici e gli allegati di cui alla p.5 di 59 del citato report finale. Lo studio completo, non oggetto di divulgazione al pubblico è ovviamente presente in azienda in forma integrale a disposizione degli enti di controllo previsti dal d.lgs. 105/15 in sede di ispezione, come normato dall’art. 27 del citato decreto. […]”.
1.2. – Con nota del 07.10.2020 la ricorrente invitava il Comune di Bulgarograsso a chiedere nuovamente ad Ecosfera s.r.l. i documenti non prodotti e specificamente indicati all’ istanza di accesso al n.2;domanda che sollecitava il 18.12.2020 e, ancora, il 22.01.2021.
1.2.1. – Il 26 gennaio 2021, il Comune di Bulgarograsso riscontrava quest’ultima nota ribadendo “ quanto affermato nella comunicazione inviata in data 01.10.2020 e cioè che tale estratto non è parte dei documenti depositati agli atti e di conseguenza non estraibile in copia. Si precisa nuovamente con l’occasione che l’intera documentazione, i pareri nonché i verbali redatti in occasione delle precedenti sedure della conferenza di servizi sono stati trasmessi puntualmente a mezzo pec una volta acquisiti agli atti dell’ufficio senza omettere alcunché. Riguardo ancora l’assenza degli allegati di cui alle p.5 di 59 facenti parte dell’estratto dello studio di sicurezza redatto dalla ditta Ecosfera s.r.l. nel mese di giugno 2019, identificato come report finale, si rileva che i pareri degli enti coinvolti nel procedimento sono stati rilasciati indipendentemente dalla presenza della documentazione di cui trattasi ad esclusione di ATS Insubria, la quale per altro verso, sembrerebbe a conoscenza del contenuto dello studio di sicurezza ed. 2019 come risulta evidente nel parere pervenuto in data 23 gennaio 2021 prot. 497 ”.
1.3. – A fronte di tale conferma, la ricorrente reiterava la richiesta di acquisizione in data 04.02.2021.
1.4. - Con ricorso depositato l’8.03.2021, la ricorrente impugnava quindi l’ultima nota del Comune (26.01.2021), sostenendo che, con essa, l’ente avesse sostanzialmente rigettato la richiesta di accesso più volte reiterata.
Precisando, inoltre, che quanto richiesto “ è di assoluta rilevanza ed essenziale ai fini della completezza istruttoria del procedimento amministrativo relativo al rilascio della modifica sostanziale dell’A.I.A., avendo ad oggetto gli scenari incidentali costituenti parte integrante dello Studio di Sicurezza redatto da Ecosfera nel mese di giugno 2019 ” e che, comunque, si tratterebbe di documentazione non sottratta all’accesso (art. 24 della L. n. 241/1990) e soggetta a divulgazione al pubblico (art. 23 del D. Lgs. n. 105/2015), sosteneva che il Comune, « nell’ipotesi in cui non fosse effettivamente in possesso degli allegati e delle appendici indicati alla pagina 5 di 59 dell’elaborato “Studio di Sicurezza edizione Giugno 2019” redatto da Ecosfera nell’ambito della notifica dello stabilimento produttivo quale sito a rischio di incidente rilevante [...] avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per acquisirli e renderli disponibili a Monticello nonché ad A.T.S. ed a tutti gli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi ».
1.5. - Si costituivano il Comune di Bulgarograsso (20.05.21) e la controinteressata Ecosfera (12.03.2021), eccependo, in primis , l’inammissibilità del ricorso stante l’omessa impugnazione della prima nota (01.10.2020) a riscontro dell’originaria istanza di accesso (11.09.2020) e, comunque, l’infondatezza della domanda, di cui chiedevano l’integrale rigetto.
1.5.1. - In vista della camera di consiglio dell’8 giugno 2021, sia la ricorrente che l’Amministrazione resistente depositavano repliche (28.05.2021), insistendo nelle rispettive eccezioni e difese.
1.6. - Il 03.06.2021, la ricorrente – rappresentando l’imminenza della successiva riunione della conferenza di servizi (10 giugno p.v.) le cui determinazioni avrebbero potuto assumere rilevanza in giudizio - chiedeva un differimento dell’udienza.
1.7. - Con ordinanza n.1411 del 09.06.2021 questo Collegio accoglieva la richiesta, rinviando la discussione del ricorso al 22 giugno 2021.
1.8. – All’udienza del 22 giugno 2021, svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, senza la partecipazione dei difensori delle parti che non chiedevano di essere sentiti, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito, da parte della ricorrente, del verbale della conferenza di servizi del 10.06.2021.
2. – Oggetto dell’odierno contendere è la richiesta, presentata a più riprese (11.9.2020;07.10.2020;18.12.2020, 22.01.2021 e 04.02.2021) dalla ricorrente al Comune di Bulgarograsso ai fini dell’ostensione delle appendici e degli allegati richiamati a pagina 5/59 dell’Allegato 19 “ Estratto studio di sicurezza ” prodotto da Ecosfera s.r.l. nell’ambito del procedimento di modifica sostanziale dell’A.I.A., utile al fine della ripresa dell’attività produttiva nello stabilimento industriale di sua proprietà, già teatro di un grave incidente.
Così delimitato il thema decidendum , ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, stante l’evidente infondatezza del ricorso.
2.1. – Va anzitutto ricordato che, in via generale, il diritto di accesso non può che essere esercitato – seppur a prescindere dalla natura (pubblicistica o privatistica) della disciplina degli atti richiesti – nei soli limiti della documentazione esistente e detenuta dall’Amministrazione. (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 17/07/2020, n. 456, T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/11/2019, n. 2374;T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 16/05/2019, n. 682). L’esistenza e la detenzione da parte del destinatario della richiesta, sono pertanto requisiti indispensabili ai fini dell’ostensione e della sua tutela giuridica ex art. 116 c.p.a.
Orbene, nel caso di specie, pacifica l’esistenza « delle appendici e degli allegati richiamati a pagina 5/59 dell’Allegato 19 denominato “Estratto studio di sicurezza ”», difetta, nel caso di specie, l’ulteriore presupposto della detenzione, essendo altrettanto pacifico che la controinteressata – la quale conserva tali atti presso la propria sede “ a disposizione degli enti di controllo previsti dal d.lgs. 105/15 in sede di ispezione, come normato dall’art. 27 del citato decreto ” - non solo non li ha prodotti in seno al procedimento di V.I.A., ma non intende ivi produrli, per ragioni di sicurezza/riservatezza relative all’attività dell’impianto industriale, che in questa sede e nei limiti dell’oggetto del giudizio in materia di accesso, non è lecito indagare. Il Comune di Bulgarograsso che pure, peraltro, ed in esito alle plurime richieste della ricorrente (anche in sede di conferenza di servizi), si è attivato ai fini della loro acquisizione, non ha pertanto la disponibilità di quanto richiesto e non può, per l’effetto, esibirlo. E di tale circostanza è ben consapevole la ricorrente che sin dal sollecito del 07.10.2020 aveva invitato il Comune a rivolgersi ad Ecosfera al fine di ottenere i documenti non prodotti in sede procedimentale e ritenuti di fondamentale importanza ai fini del rilascio dell’A.I.A. Va peraltro aggiunto che, a mente del verbale della riunione della conferenza di servizi dell’11.06.2021, da ultimo svolta, la situazione è rimasta sostanzialmente immutata, con la ricorrente che, da un lato, a mezzo del proprio legale, “ ribadisce la richiesta affinché Ecosfera metta a disposizione la documentazione relativa agli allegati allo Studio di Sicurezza ” e la controinteressata, dall’altro, che insiste nel rappresentate che “ la documentazione completa è depositata presso l’impianto produttivo a disposizione degli Enti competenti ai controlli previsti dalla Legge ”.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, e stante l’insussistenza dei presupposti per l’accesso, il ricorso non merita accoglimento.
Né possono condividersi le affermazioni della ricorrente tali per cui, in materia ambientale, i confini del diritto di accesso possano estendersi sino alla sussistenza di un obbligo, in capo all’Amministrazione (corredato, si suppone, da un relativo potere) di ricercare ed acquisire la documentazione detenuta da terzi (privati). In proposito, e pur riconoscendo che la nozione di informazione ambientale di cui all’art. 2, lett. a) del D.Lgs. 19/08/2005, n. 195, ha notevolmente e opportunamente allargato le maglie dell’oggetto dell’accesso classicamente inteso, ritiene il Collegio che essa non possa spingersi, seppure nell’ottica di un doveroso bilanciamento di interessi, sino a pregiudicare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, facendo gravare su quest’ultima “ l’onere di reperire la documentazione richiesta” ( ex multis , vd. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 19/02/2020, n. 2189, in senso conforme, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 23/02/2021, n. 145, per cui: “ In tema di accesso agli atti, la Pubblica Amministrazione è tenuta unicamente a produrre documenti già esistenti e individuati e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi e ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l’esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire […], documentazione inerente un determinato segmento di attività ”).
A tali argomentazioni di carattere generale va doverosamente aggiunto che una siffatta ricostruzione, apparentemente “restrittiva” del dato normativo, è in realtà coerente con i principi generali del diritto amministrativo, tali per cui l’eventuale carenza di documentazione ritenuta fondamentale ai fini del rilascio dell’A.I.A. (perché, come nel caso in esame, non prodotta dall’istante), potrebbe rilevare, sussistendone i presupposti e per il caso di esito positivo del procedimento, quale possibile motivo di impugnazione, sotto il profilo di un’omessa istruttoria. Dato che porta a ritenere, in ultima analisi, non sfornita di tutela la posizione della ricorrente, la cui qualificata preoccupazione per la sicurezza del sito – anche alla luce dei recenti trascorsi dell’impianto – è senz’altro meritevole di adeguato apprezzamento.
Sulla scorta di tali elementi, il ricorso va respinto.
2.2. - La peculiarità della vicenda ed il tenore degli interessi in gioco, giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.