TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801138
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 01138/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2013, proposto da
E A, S B, M C, L C, E F, G G, M M, C M, R T M, A O, rappresentati e difesi dagli avvocati R S e D P, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia, Istituti Penitenziari di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione:

- del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio 2007-2011 per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge ed ai contratti collettivi succedutisi nel tempo o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia;

- dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con D.P.R. 11/09/2007 n. 170, relativamente al periodo 2007-2011;

- della differenza economica tra il lavoro straordinario svolto e le ore di recupero di lavoro ordinario diurno, relativamente al periodo 2007-2011, allorquando il recupero del giorno di riposo compensativo venga fruito in presenza di ore di lavoro straordinario, alle quali corrisponde una maggiore indennità economica;

nonché

per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento delle spettanze dovute a ciascun ricorrente, con rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;

nonché

per l’annullamento

della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 421229/2012 del 26.11.2012 avente ad oggetto “prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - esercizio finanziario 2012”, con la quale il citato Dipartimento ha sostenuto la remunerabilità di detto riconoscimento a partire dall’anno 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e degli Istituti Penitenziari di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 29.12.2012 e depositato il 24.01.2013, E A, S B, M C, L C, E F, G G, M M, C M, R T M ed A O adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio precisate in oggetto.

I ricorrenti, tutti agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Foggia, esponevano nel ricorso che:

- il loro orario di lavoro era di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, e dell’art. 10 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, con il quale era stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;

- qualora esigenze di servizio lo avessero richiesto, gli agenti erano tenuti a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, con diritto al compenso maggiorato (art. 11, comma II, della legge n. 395 del 1990);

- l’agente poteva essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo, con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un’indennità di euro 8,00 per il disagio, ai sensi dell’art. 11, comma V, l. 395/1990 e dell’art. 10, comma III, del d.P.R. 170/2007;

- a far tempo dall’anno 2007, i ricorrenti avevano prestato attività di lavoro straordinario, essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali di lavoro;

- non era stata loro corrisposta né l’indennità per il disagio subito previsto dall’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. (euro 8,00) né tanto meno la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario;

- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con la circolare n. 421229/2012 aveva disposto la remunerabilità del lavoro straordinario prestato solo a partire dall’anno 2012.

I ricorrenti, pertanto, agivano in giudizio per l’accertamento del loro diritto alla maggiore remunerazione per il lavoro straordinario prestato e alle indennità citate, nonché per l’annullamento del menzionato provvedimento del Ministero della Giustizia.

In data 25.01.2013 si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti senza nulla eccepire o contestare.

Alla pubblica udienza del 6.6.2018 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.

Giova premettere che sulle problematiche oggetto di contenzioso si è determinato un contrasto giurisprudenziale, il quale può sintetizzarsi nelle seguenti posizioni contrapposte:

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