TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201301459
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01459/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L V, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Liborio Romano n. 51;
contro
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti F T e M G C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Lecce, via Umberto I n. 13;
Comune di Diso, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
nei confronti di
Zincherie Adriatiche Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
per l’annullamento
(quanto al ricorso)
della determinazione n. 185 del 14/06/12, pubblicata sul BURP n. 93 del 28/06/12, della Provincia di Lecce avente ad oggetto la verifica "ex post" di assoggettabilità a VIA (art. 16 della L.R. n. 11/2001, art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006) dell’impianto per l'applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato "Zincherie Adriatiche" sito nel Comune di Diso;
del parere del 16/04/12 del Comune di Diso con il quale è stato espresso "...parere favorevole al procedimento per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152";
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
(quanto ai motivi aggiunti)
della determinazione n. 388 del 15.11.12, con la quale la Provincia di Lecce ha precisato ed integrato la precedente determinazione n. 340 dell’11.10.12;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce, del Comune di Diso e della Zincherie Adriatiche Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. G E e uditi per le parti l’avv. L V, l’avv. M G C, l’avv. T M e l’avv. Ernesto Sticchi Damiani, in sostituzione dell’avv. Saverio Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune ricorrente impugna la determinazione con cui la Provincia di Lecce, all’esito della verifica “ex post” di assoggettabilità a VIA dell’impianto “Zincherie Adriatiche” per l’applicazione di strati protettivi di metallo fuso, sito nel Comune di Diso alla Via Provinciale per Spongano, lo ha ritenuto “escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la attività dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull’ambiente” (determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia provinciale n. 185 del 14/6/2012); con l’atto introduttivo del giudizio è stato anche impugnato il parere favorevole del Comune di Diso del 16/4/2012.
La Provincia di Lecce ha rettificato la suddetta determinazione con atto dell’11/10/2012 n. 340, prot. n. 2208, chiarendo di essere incorsa in un errore materiale nel ricondurre l’attività della Zincherie Adriatiche in una diversa categoria (quale descritta all’allegato A del d.lgs. n. 152/06 e all’allegato B della L.R. n. 11/2011); successivamente, con determinazione del 15/11/2012 n. 388, l’Ente ha precisato che:
a) la verifica è stata “riferita all’attività oggettivamente svolta presso l’opificio”, riconducibile alla categoria di cui all’allegato IV del d.lgs. n. 152/06, paragrafo 3, lettera c) (“impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”);
b) l’inesatta attribuzione riportata nella determina del 15/6/2012 (che si era riferita alla lettera f) dell’allegato) avrebbe comunque comportato la sottoposizione a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) la stessa, frutto di errore materiale, è contenuta solo nella narrativa dell’atto e “non ha in alcun modo influenzato l’iter procedurale e il relativo esito”.
Quest’ultima determinazione è stata impugnata con motivi aggiunti, riproponendo le stesse censure (ad eccezione del primo motivo).
Premette il ricorrente che l’impianto industriale della Zincherie Adriatiche, ubicato a poca distanza dagli insediamenti civili di Spongano, venne originariamente realizzato dalla Corvaglia Srl su area già a destinazione agricola, trasformata in area artigianale D1 (in variante allo strumento urbanistico), in virtù di accordo di programma ex L.R. del 28 gennaio 1998, n. 8 tra la Regione Puglia e il Comune di Diso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 6/3/1999.
Espone che la Corvaglia Srl venne autorizzata, con concessione edilizia n. 15/99, alla costruzione di un “opificio artigianale per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura”, ma che le caratteristiche artigianali scomparvero con la cessione dell’azienda alla Società Zincherie Adriatiche, non essendo più in produzione i serbatoi metallici.
Dopo aver ripercorso le vicende amministrative e giudiziarie che hanno interessato l’impianto, il ricorrente reagisce avverso i provvedimenti impugnati, deducendo:
1) violazione e/o elusione della sentenza del TAR Puglia – sez. di Lecce del 14 dicembre 2011 n. 2165; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e sviamento;
2) violazione dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta;
3) violazione degli artt. 16 e 17 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione dell’allegato V, parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e sviamento.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Lecce e il Comune di Diso, che con le rispettive memorie hanno contestato le deduzioni contenute nel ricorso e concluso per il suo rigetto.
Anche la Zincherie Adriatiche Srl si è costituita in giudizio e ha contrastato le argomentazioni del ricorrente nel controricorso depositato.
Le parti hanno prodotto documentazione e ulteriori scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2013 la controversia è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Si può procedere all’esame contestuale del ricorso e dei motivi aggiunti, posto che con questi ultimi sono state riproposte, avverso la successiva determinazione provinciale, le medesime censure (ad eccezione, come detto, del primo motivo).
1.1- Con il motivo contenuto nel solo atto introduttivo è dedotta l’elusione del giudicato di cui alla sentenza della Sezione del 14 dicembre 2011 n. 2165, con la quale veniva considerato che l’impianto è assoggettato a VIA obbligatoria, secondo le previsioni del punto 3.c dell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/06 e del punto A.2 della L.R. n. 11/2011.
Il motivo (poi abbandonato) è infondato, alla luce della successiva pronuncia del 14 dicembre 2012 n. 2076 con cui, in sede di ottemperanza, questo Tribunale ha chiarito che il riferimento nella sentenza invocata al punto A.2. della l.r. 12 aprile 2001 n. 11 (“impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici”) era frutto di un errore, posto che corrisponde a un processo produttivo differente rispetto a quello svolto dalle Zincherie Adriatiche, come individuato nella stessa sentenza, per cui la corretta qualificazione comporta che la norma regionale applicabile è quella prevista dall’elenco B2, Allegato B, l.r. 11/2001 (che al punto B.2.j) considera per l’appunto gli “impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: … applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora”); attività per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e non la VIA obbligatoria.
Si deve quindi passare all’esame degli altri motivi.
2.- Con il secondo motivo del ricorso (primo dei motivi aggiunti) si afferma che:
a) ai sensi dell’art. 16, co. 5, L.R. n. 11/01, occorre acquisire il parere delle amministrazioni interessate e, benché sia stata richiesta la pubblicazione degli atti al -OMISSIS-, non è stato acquisito il suo parere, ma unicamente quello del Comune di Diso;
b) il parere del Comune di Diso non va inteso nel senso favorevole alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, poiché l’Ente intendeva riferirsi alla VIA;
c) lo stesso parere è censurabile, essendo stati rilevati in modo parziale i vincoli paesaggistici derivanti dal PUTT, attestando (certificato di destinazione urbanistica dell’11/10/2011) che le particelle ricadono in ATE “C”, ma omettendo ogni riferimento all’ATD ed esattamente all’area annessa di emergenze geo-morfologiche (cosicché lo studio preliminare ambientale non esamina