TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-16, n. 202317105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-16, n. 202317105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317105
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 17105/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11814/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11814 del 2018, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati M D e C O che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento prot. n. 423/6 del 16/08/18 con cui il -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento prot. n. 129/9 del 9 maggio 2018, di irrogazione della “ sanzione disciplinare della consegna di giorni 5 ”;

- provvedimento prot. n. 129/9 del 09/05/18 con cui il -OMISSIS- ha irrogato la sanzione disciplinare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12/10/18 e depositato il 23/10/18 -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti prot. n. 423/6 del 16/08/18, con cui il -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento prot. n. 129/9 del 9 maggio 2018, di irrogazione della “sanzione disciplinare della consegna di giorni 5”, e prot. n. 129/9 del 09/05/18, con cui il -OMISSIS- ha irrogato la sanzione disciplinare.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30/10/18, ha concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza del 20/10/23, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

-OMISSIS- impugna i provvedimenti prot. n. 423/6 del 16/08/18, con cui il -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento prot. n. 129/9 del 9 maggio 2018, di irrogazione della “ sanzione disciplinare della consegna di giorni 5 ”, e prot. n. 129/9 del 09/05/18, con cui il -OMISSIS- ha irrogato la sanzione disciplinare della “ consegna di giorni 5 ” per la mancanza di cui alla seguente motivazione: “ -OMISSIS- ”.

Con le prime due censure, tra loro connesse, il ricorrente prospetta:

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 7 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che la sanzione sarebbe stata applicata senza svolgere la necessaria attività istruttoria ma sulla base del mero richiamo alle informazioni acquisite dall’autorità giudiziaria e senza considerare che tali elementi sarebbero stati ritenuti contraddittori nell’ambito dello stesso procedimento penale dal Gip che ha disposto l’archiviazione nei confronti del ricorrente (prima doglianza);

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 6 Cedu e 7 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto, a fondamento della sanzione disciplinare, sarebbero state assunte le dichiarazioni di soggetti portatori di un interesse incompatibile e da considerarsi coindagati tanto che le stesse sarebbero state ritenute inutilizzabili in sede penale. Pertanto, tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere adeguatamente riscontrate il che non è avvenuto. Inoltre, secondo un consolidato l’orientamento giurisprudenziale, i principi di ne bis in idem e nemo tenetur se detegere dovrebbero trovare applicazione anche nel diritto amministrativo punitivo (seconda doglianza).

I motivi sono fondati secondo quanto in prosieguo evidenziato.

Sia il provvedimento del 16/08/18, di rigetto del ricorso gerarchico, che quello del 09/05/18, irrogativo della sanzione disciplinare, richiamano, anche attraversi gli atti istruttori ivi citati, le sole risultanze del procedimento penale: significativo, in quest’ottica, è il rapporto disciplinare del 18/05/18, trasmesso dal -OMISSIS- alla -OMISSIS-, in cui si fa esclusivo riferimento alle “ -OMISSIS- ” (pag. 2).

Senonché proprio le risultanze del procedimento penale non palesano, in maniera univoca, l’avvenuto accadimento dei fatti storici contestati al ricorrente.

Ed, infatti, la stessa richiesta di archiviazione del P.M. datata -OMISSIS-, più volte richiamata dall’amministrazione, dà espressamente atto della -OMISSIS- che hanno accusato il ricorrente e dell’inutilizzabilità di quelle dichiarazioni in sede penale ai sensi dell’art. 63 c.p.c. in quanto rese, in assenza del difensore, da soggetti che avrebbero dovuto assumere formalmente la veste di indagati.

A ciò si aggiunga che il provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Gip presso il -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione del procedimento, evidenzia specificamente, ai fini della ritenuta insussistenza di condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla parte offesa sia in sede di querela che, successivamente, di sommarie informazioni e gli elementi di contrasto emergenti tra tali dichiarazioni e le evidenze dei tabulati telefonici.

Dai predetti provvedimenti giurisdizionali emergono, pertanto, elementi non univoci circa l’effettivo accadimento dei fatti storici contestati al ricorrente.

Tali aspetti non risultano valutati con la necessaria specificità dalle autorità che hanno emesso i provvedimenti impugnati nel presente giudizio;
in particolare, il procedimento perfezionatosi con il gravato rigetto del ricorso gerarchico non risulta avere in alcun modo valutato con la necessaria attenzione le argomentazioni poste dal Gip a fondamento del provvedimento di archiviazione, nonostante tale provvedimento sia stato dall’interessato trasmesso alla competente autorità in tempo utile per la decisione.

Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere non comprovati, con la necessaria certezza, i fatti storici posti dall’amministrazione a fondamento della sanzione disciplinare e del conseguente rigetto del ricorso gerarchico.

Ne consegue la sussistenza del vizio di difetto d’istruttoria prospettato, sotto vari profili, con le prime due censure da ritenersi, pertanto, fondate.

La fondatezza dei motivi in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento delle ulteriori censure) e l’annullamento degli atti impugnati.

La peculiarità della situazione fattuale oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

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