TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600719
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N. 00719/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti - società cooperativa per azioni, rappresentata e difesa dall'avv. E P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Antonietta Montò, in Milano, Via Alberto Da Giussano, 7;
contro
Comunità Montana della Valtellina, rappresentata e difesa dall'avv. G R, presso il cui studio, in Milano, Via Vincenzo Monti, 8, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
Cossi Costruzioni s.p.a.;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, avente ad oggetto i lavori di recupero del complesso immobiliare Vallesana, interventi II lotto nel Comune di Sondalo n. 65797458, avvenuta con procedura SINTEL in data 10 marzo 2015, anche nella parte in cui la stazione appaltante manifesta l'intenzione di provvedere alla segnalazione all'ANAC per asserita falsa dichiarazione della società ricorrente;
- della comunicazione prot. n. CMAV/16/03/2015/P/0001101 del 16 marzo 2015 a firma del responsabile del Servizio Pianificazione e Programmazione, nella parte in cui afferma la violazione, da parte della ricorrente del Patto d'Integrità e la sua conseguente esclusione con segnalazione all'ANAC;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, tra cui il verbale in cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria della gara alla società Cossi Costruzione s.p.a., avvenuta in data 11 marzo 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana della Valtellina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa per azioni Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti ha impugnato i seguenti atti: il provvedimento del 10 marzo 2015 con cui la Comunità Montana Alta Valtellina l’ha esclusa dalla procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione di lavori di recupero del complesso immobiliare Vallesana (interventi II lotto), anche nella parte in cui ha manifestato l’intenzione di provvedere alla segnalazione all’A.n.a.c per falsa dichiarazione (ed indipendentemente dal giudizio sull’esclusione), la nota del 16 marzo 2015, nella parte in cui viene affermato che la società ha violato il patto d’integrità e comunicata l’intenzione di effettuare la segnalazione all’A.n.a.c. e il verbale con cui l’amministrazione ha disposto l’aggiudicazione provvisoria della gara alla Cossi Costruzioni s.p.a.
2. Queste le censure dedotte:
I. inesistenza di indici rivelatori del collegamento sostanziale;
II. irrilevanza del collegamento sostanziale ai fini della partecipazione alle gare;violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 1, m quater), d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2359 c.c.;eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, libertà di iniziativa economica e di massimo accesso alle gare;eccesso di potere per sviamento;
III. illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui prevede la segnalazione all’A.n.a.c. per eccesso di potere, illogicità manifesta e irragionevolezza.
3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 123 del 18 giugno 2015 con cui la Comunità Montana Alta Valtellina ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla Cossi Costruzioni s.p.a., ha confermato l’esclusione della società Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti per le motivazioni già comunicate con la nota del 16 marzo 2015 e ha manifestato l’intenzione di dare notizia dell’esclusione all’A.n.a.c. e all’autorità giudiziaria, il tutto comunicatole con note del 22 giugno 2015.
4. Queste le doglianze proposte:
I. erroneità del presupposto di fatto e di diritto;irragionevolezza e difetto di proporzionalità;
II. inesistenza di indici rivelatori del collegamento sostanziale;
III. irrilevanza del collegamento sostanziale ai fini della partecipazione alle gare;violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 1, lett. m quater), d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2359 c.c.;eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, libertà di iniziativa economica e di massimo accesso alle gare;eccesso di potere per sviamento;
IV. illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui prevede la segnalazione all’A.n.a.c. per eccesso di potere, illogicità manifesta e irragionevolezza.
5. Si è costituita in giudizio la Comunità Montana Alta Valtellina, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’offerta della ricorrente sarebbe stata comunque esclusa essendo superiore alla soglia di anomalia e poiché i lavori sono stati ormai realizzati.