TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2009-03-25, n. 200900250
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N. 00250/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00354/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 354 del 2009, proposto da:
Icaro - Consorzio della Misericordia e della Pubblica Assistenza, rappresentato e difeso dagli avv. D N, L M, M G, con domicilio eletto presso L M in Firenze, via Adelaide Ristori n. 7;
contro
Comune di Montespertoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso F G in Firenze, via Francesco Bonaini n. 10;
nei confronti di
Publi.Sec. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;Publiambiente S.p.A., Publiservizi S.p.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- (a) della determinazione n. 342 del 30 dicembre 2008 (rep. gen. 1617 del 31 dicembre 2008) del Settore V - lavori pubblici e servizi tecnici del Comune di Montespertoli, con la quale sono stati approvati i verbali di gara del 23/24 dicembre 2008, è stata affidata provvisoriamente ed in via di urgenza la concessione a Publi.Sec. S.r.l., sono stati adottati i conseguenti impegni di spesa, è stato disposto di procedere alla verifica dei requisiti prescritti negli atti di gara ed, infine, si è dato atto che l’aggiudicazione definitiva verrà approvata in seguito a detta verifica;(b) della delibera del Consiglio Comunale 27 ottobre 2008, n. 88, della delibera G.C. 4 dicembre 2008, n. 274, della determinazione del Responsabile Settore V 5 dicembre 2008, n. 288, della lettera d’invito che prescrive i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara informale, nella parte in cui non prevedono l’applicazione di quanto disposto dall’art. 23 bis, D.L. n. 112/2008, conv. in Legge n. 133/2008;(c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, anche se sconosciuto, ed, in particolare, per quanto occorre possa dell’invito a partecipare alla gara formale a Publi.Sec. S.r.l., nonché dell’eventuale aggiudicazione definitiva, che ad oggi non risulta intervenuta, e della conseguente determinazione a contrarre;il tutto unitamente alla dichiarazione di illegittimità e/o nullità dell’eventuale contratto che venisse stipulato fra il Comune di Montespertoli e Publi.Sec. S.r.l.;
e per il risarcimento dei danni
conseguente all’illegittimità degli atti impugnati, sia in forma specifica, con conseguente aggiudicazione della concessione alla ricorrente, sia per equivalente, così come precisato in narrativa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente principale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montespertoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Publi.Sec. S.r.l.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame, sembrano sussistere consistenti dubbi circa la legittimazione della parte ricorrente, in qualità di consorzio di cui fanno parte associazioni di volontariato, a partecipare ad una procedura concorsuale come quella di cui si controverte, in relazione alla particolare natura delle organizzazioni di volontariato, quale definita dalle previsioni di cui alla legge quadro n. 266/1991 ed alla L.R. n. 28/1993;
Ritenuto che, in relazione a quanto sopra, non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 23 bis della legge n. 1034/1971 per l'accoglimento della domanda cautelare formulata con il ricorso principale;