TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-04-16, n. 201000943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-04-16, n. 201000943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000943
Data del deposito : 16 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01474/1994 REG.RIC.

N. 00943/2010 REG.SEN.

N. 01474/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1474 del 1994, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. L P, A S, con domicilio eletto presso Fabio Vitale in Lecce, via B. Mazzarella 8;

contro

Comune di Casarano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casarano n.60 del 22.10.93 avente ad oggetto “ approvazione variante tipologica al piano di lottizzazione di via Ruffano relativamente al lotto n.8 lettera H “mai comunicata o notificata al ricorrente e di cui egli ha avuto legale conoscenza il 22 marzo 1994 a mezzo del sottoscritto avvocato;

-della decisione del Sindaco di Casarano del 22.4.93 con la quale l’ente locale comunica il diniego della concessione edilizia relativa alla domanda del 16 e 18 marzo 1993 per il seguente motivo: “il progetto è difforme dalle prescrizioni previste dal piano di lottizzazione approvato dal consiglio comunale con deliberazione 154 del 17.3.86;

-della decisione sindacale del 19.2.93, con la quale si comunica il diniego di concessione edilizia “ perché il progetto non rispecchia la sagoma prevista dal piano di lottizzazione”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.Pastore ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con la delibera consiliare in epigrafe richiamata, è stata respinta la proposta di approvazione di una variante tipologica presentata dal ricorrente con riferimento alla sagoma del corpo di fabbrica dell’edificio distinto nel piano di lottizzazione approvato con delibera di consiglio comunale 154 del 17 marzo 1986 , contraddistinto con la lettera H.

Il ricorrente è insorto avverso detta delibera che ritiene lesiva dei suoi interessi perché affetta da eccesso di potere e da violazione della legge urbanistica fondamentale 1150/1942.

Il Comune di Casarano non si è costituito in giudizio.

La controversia è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Si osserva che il Consiglio Comunale di Casarano, chiamato a deliberare in merito alla proposta avente ad oggetto l’approvazione di una variante tipologica relativa alla sagoma del corpo di fabbrica di un edificio di proprietà del ricorrente ,incluso in un piano di lottizzazione approvato circa sette anni prima, e cioè esattamente con delibera 154 del 17 marzo 1986, ha espresso una scelta discrezionale che appare immune dalle censure prospettate.

Occorre infatti sottolineare che, nonostante la formulazione di un parere favorevole da parte della Commissione edilizia comunale – senz’altro non vincolante- , l’organo assembleare ha esaurientemente motivato le ragioni della determinazione contraria al progetto del ricorrente.

Ciò ha fatto muovendo dalla necessità che la realizzazione dell’edificio in oggetto prevedesse un congruo arretramento non dal ciglio stradale, sebbene dalla demarcazione del marciapiede, così come si è dato ampio risalto, nel dibattito consiliare, alla necessità che l’edificio in questione si allineasse ad altri fabbricati già edificati nella zona.

Lo stesso ricorrente riconosce, del resto, il sopravvenuto mutamento dell’assetto stradale del comparto e la sua interferenza sulle potenzialità edificatorie della zona di cui si tratta , così come non ignora la circostanza che la convenzione urbanistica non sia mai stata perfezionata tra parte pubblica e privato, con la conseguente configurabilità di una mera aspettativa edificatoria subordinata alle scelte pubblicistiche connesse al corretto e ordinato assetto del territorio comunale.

Il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate

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