TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-12-15, n. 201601376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-12-15, n. 201601376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201601376
Data del deposito : 15 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2016

N. 01376/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2016, proposto da:
Associazione Italiana Tecnici Audiometristi - A.I.T.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L L C.F. LMBLNZ66E31F205Y, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C Z C.F. ZMPCST65A42F241L, E M C.F. MIOMNL65B18M089G, E Z C.F. ZNNZEI57L07B563K, con domicilio eletto presso E Z in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

nei confronti di

Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi, Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici D'Infanzia di Venezia, Luigino Schiavon, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Reginale della Regione Veneto n. 2077 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BUR n. 10 del 5 febbraio 2016, avente ad oggetto: "Istituzione dello screening auditivo nella Regione Veneto. Piano Socio-Sanitario 2012-2016";

di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

e per la condanna della Regione Veneto al risarcimento dei danni conseguenti all'attuazione del provvedimento impugnato, con riserva di quantificarne l'importo in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera in epigrafe indicata con cui la Giunta Regionale del Veneto ha istituito lo screening audiologico, inserendolo tra gli screening neonatali obbligatori, e affidato le competenze di primo livello al personale infermieristico presso i punti nascita, previa frequenza di appositi corsi di formazione: ha, altresì, richiesto il risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.

Ha resistito al ricorso la P.A., eccependo preliminarmente l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso del gravame e contrastando nel merito le avverse pretese.

L’eccezione d’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso sollevata dalla Regione Veneto per mancata impugnazione dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 13 novembre 2014 recepita con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 2705 del 29 dicembre 2014, costituente atto presupposto rispetto a quello impugnato, non merita accoglimento.

L’Intesa non appare lesiva degli interessi dei tecnici audiometristi in quanto si limita a prevedere l’obbligo delle Regioni di istituire lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita, senza nulla specificare in merito alle relative modalità organizzative e alle figure professionali coinvolte, la cui individuazione viene rimessa alle scelte delle singole Regioni.

Può, pertanto, procedersi all’esame del ricorso nel merito.

Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la parte ricorrente deduce l’incompetenza della Giunta Regionale ad adottare l’atto per cui è causa, ritenendo che la delibera impugnata integri una modifica del piano sanitario, come tale rientrante nella competenza del Consiglio regionale.

L’assunto non merita di essere condiviso.

La delibera gravata, con cui si istituisce lo screening auditivo neonatale e si definisce un dettagliato modello organizzativo e gestionale articolato su tre livelli di percorso, non può essere considerata un atto di programmazione, sub specie di modifica o integrazione del Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016, ma va qualificata come provvedimento di attuazione del medesimo Piano, rientrante nella competenza della Giunta quale organo esecutivo della Regione.

Con il secondo motivo di ricorso l’associazione ricorrente lamenta la mancata acquisizione da parte della Giunta dei pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione socio sanitaria richiesti dalla normativa regionale per gli atti di attuazione del Piano.

La censura, che non è stata confutata dalla Regione Veneto nelle proprie difese, appare fondata.

L’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 23 del 2012 dispone che il Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 “è attuato dai provvedimenti di attuazione nei settori dell’assistenza territoriale, dell’assistenza ospedaliera, del settore socio sanitario e delle reti assistenziali, adottati dalla Giunta Regionale e trasmessi alla competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso”.

Il successivo comma 4 prevede che “sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione socio sanitaria da esprimersi entro trenta giorni … trascorsi i quali si intende espresso favorevolmente”.

Infine, il comma 5 stabilisce che “La Giunta regionale, acquisiti i pareri di cui ai commi 3 e 4, approva i provvedimenti di attuazione di cui al comma 3 nei trenta giorni successivi”.

Tali pareri - che la fraseologia legislativa induce a qualificare come obbligatori (depone, in particolare, per la doverosità dell’acquisizione del parere l’utilizzo di verbi all’indicativo: “ … provvedimenti di attuazione adottati dalla Giunta … e trasmessi alla competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere”;“ la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione socio sanitaria “;
“la Giunta regionale, acquisiti i parere di cui ai commi 3 e 4,
approva i provvedimenti di attuazione” ) - non risultano essere stati richiesti dalla Giunta Regionale ai competenti organi consultivi, sicchè la delibera gravata deve essere annullata, con assorbimento del terzo motivo di gravame, non potendo il G.A. pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (Cons. St. Ad Plen. n. 5 del 2015).

La domanda risarcitoria va, invece, respinta perché formulata in via del tutto generica, indeterminata e priva di adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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