TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2012-09-05, n. 201200390
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N. 00390/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00463/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2012, proposto da:
Franciacorta Sport Ssdrl, rappresentato e difeso dagli avv. Nadia Cora', G P, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Gussago;Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Bs Cr e Mn, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 27 febbraio 2012 prot. gen. n°31481 – 5353, con il quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Gussago ha espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla richiesta presentata dal ricorrente per la realizzazione di pensiline fotovoltaiche;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e segnatamente:
del parere negativo 17 febbraio 2012 prot. n°3554 della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici di Brescia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Bs Cr e Mn;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con gli atti impugnati si denega alla ricorrente l’autorizzazione a realizzare un impianto di pensiline fotovoltaiche, ovvero di coperture di un autoparcheggio equipaggiate con detti pannelli, perché asseritamente “troppo percepibile da un punto di visione privilegiato quale la collina della Santissima” (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento comunale impugnato);
- che, in ordine logico, con il primo motivo di ricorso (§ 3.2 prima parte) la ricorrente deduce violazione dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n°241, per avere la Soprintendenza, competente ad esprimere parere vincolante, omesso del tutto di valutare le proprie osservazioni (cfr. doc. 13 ricorrente, copia di esse);
- che con il secondo motivo di ricorso, corrispondente alle residue censure, la stessa ricorrente deduce eccesso di potere per omessa istruttoria ovvero falso presupposto, osservando in sintesi estrema quanto segue. Da un lato il suggerimento della Soprintendenza, di integrare l’impianto nella copertura dell’edificio adibito a piscina cui l’autoparcheggio serve, sarebbe impraticabile, perché la copertura in questione già alloggia pannelli di tal tipo, debitamente autorizzati dallo stesso ufficio, e quindi ad esso ben noto. Dall’altro lato, il rilievo della Soprintendenza stessa avrebbe omesso di valutare che dal punto di visione considerato sono ben percepibili molti altri impianti similari, dei quali la ricorrente ha dato conto sia nelle citate osservazioni, sia in fotografie prodotte nella presente sede (doc. ti ricorrente 14-17);
- che le suddette censure appaiono non sprovviste di fumus anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza nella relazione 3 agosto 2012, la quale in particolare non contesta quanto emerge dalle fotografie suddette, sì che il paventato pregiudizio al cono visuale appare difficilmente configurabile;
- che le spese di fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;