TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-15, n. 202100496
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00496/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F A, M B, S B, M B, C C, G I, C L M, C L C, M M, S R, C V, rappresentati e difesi dagli avvocati E C, V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
G C, non costituito in giudizio;
nei confronti
G D Gudio, non costituito in giudizio;
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Cappello in Catania, via Milano, 6;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della deliberazione n. 1 del 18 novembre 2019, con la quale il Commissario ad acta ha approvato, sostituendosi al Consiglio comunale di Siracusa, il rendiconto di gestione relativo all'anno 2018;
- il decreto n. 551 del 17 dicembre 2019, con il quale l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha revocato il suo precedente decreto n. 526 del 10 dicembre 2019, disponendo la sospensione del Consiglio comunale di Siracusa e nominando il dottore G D Gudio quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune, in sostituzione del Consiglio;
e, occorrendo, degli ulteriori provvedimenti di seguito indicati:
- la norma di cui all'art. 37 del regolamento del Consiglio comunale di Siracusa;
- i provvedimenti resi dal Commissario ad acta nel corso della riunione, di cui infra, tra lo stesso, il Segretario generale, il Delegato del Servizio finanziario e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- il decreto del 26 novembre 2019 numero 488, con il quale l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, aveva disposto la sospensione del Consiglio comunale di Siracusa, nominando la dottoressa Maria Concetta Moavero quale Commissario straordinario in sostituzione dell'organo sospeso;
- il decreto del 10 dicembre 2019 numero 526, con il quale l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana aveva revocato il suo precedente decreto del 26 novembre 2019 e aveva nominato la dottoressa Margherita Rizza Commissario straordinario per la gestione del Comune di Siracusa in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12/6/2020 :
per l’annullamento
- del decreto del 20 febbraio 2020, n. 512/GAB sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana e dall'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Siracusa e nominato il dottor G d G, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale Autonomie Locali, Commissario straordinario in sostituzione del disciolto Consiglio, fino alla scadenza naturale “dell'organo ordinario” ed altro;
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/10/2020 :
per l’annullamento
- della deliberazione n. 24 del 13 luglio 2020 del Commissario straordinario per la gestione del Comune di Siracusa,
- occorrendo, della deliberazione della Giunta del Comune di Siracusa comunale n. 60 del 5 giugno 2020
- e della deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2020 del Commissario straordinario per la gestione del Comune di Siracusa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Comune di Siracusa in persona del legale rappresentante pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda contenziosa in esame instaurata dai ricorrenti, dichiaratisi consiglieri comunali del Comune di Siracusa, riguarda il procedimento con il quale l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana ha disposto l’intervento sostitutivo per l’approvazione del conto consuntivo prima e lo scioglimento del Consiglio comunale poi.
I ricorrenti hanno esposto, in fatto, quanto segue:
- con decreto n. 310/S.3/2019 del 26 luglio 2019 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio 3, presso vari Comuni facenti parte del Libero Consorzio comunale di Siracusa, tra cui il Comune di Siracusa, visto che il termine previsto per le deliberazioni relative al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 era già scaduto, sono stati nominati Commissari al fine di “ svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 … sostituendosi se necessario, per l’esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti degli stessi Comuni per l’approvazione dei rendiconti necessari ”;
- con atto n. 143 del 4 settembre 2019, l’Organo di governo ha approvato “ gli schemi di conto del bilancio 2018 con allegato il conto economico ed il conto del patrimonio >>nonché la << relazione al rendiconto 2018 ”;
- il 26 settembre 2019, presso l’ufficio del Segretario generale, il Commissario ha incontrato i responsabili di taluni uffici comunali, “ senza che alla riunione fosse (quantomeno) presente, in rappresentanza del Consiglio comunale, il suo Presidente ”. Nel corso della seduta, il Commissario ha “ dato mandato ” ai soggetti intervenuti di osservare le seguenti indicazioni:
a) sarebbe stata cura del Collegio dei revisori definire e depositare il proprio parere entro il 7 ottobre 2019;
b) sarebbe stata cura del Segretario generale curare il deposito in segreteria, in data 8 ottobre 2019, della proposta di deliberazione del Consiglio comunale, comprensiva del parere del Collegio dei revisori, accertandosi che venisse tempestivamente richiesto il parere di competenza della Commissione Bilancio;
c) sarebbe stata cura del Presidente del Consiglio comunale procedere alla convocazione entro il 28 settembre 2019, “ con seduta da tenersi con procedura d’urgenza in prima adunanza in data 29 ottobre 2019 ”;
- con avviso del 23 ottobre 2019, il Presidente del Consiglio comunale ha convocato l’adunanza consiliare per il giorno 29 ottobre 2019 con all’ordine del giorno la “ approvazione del rendiconto di gestione anno 2018 ed allegati ”, senza alcun avvertimento circa le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione;
- nel corso del dibattito consiliare, svoltosi il 29 ottobre, è stata rilevata la necessità di un’integrazione del parere reso dal Collegio dei revisori e pertanto il Consiglio ha disposto l’aggiornamento della seduta per l’acquisizione del parere;la proposta di aggiornamento è stata approvata dal Consiglio con deliberazione n. 164 e per la prosecuzione è stata prevista la data del giorno 8 novembre 2019;
- l’integrazione al parere reso in precedenza (il 7 ottobre 2019, distinto dal n. 38) è stata depositata dal Collegio dei revisori presso la Presidenza del Consiglio in data 5 novembre 2019;
- all’esito della discussione, il Consiglio, a maggioranza, con propria deliberazione n. 166 dell’8 novembre 2019, ha deciso di “ non approvare la proposta numero 9 del 9 settembre 2019, dei Servizi Finanziari, avente per oggetto “approvazione rendiconto di gestione anno 2018 ed atti allegati” ”;
- due giorni dopo la seduta, il Presidente del Consiglio ha chiesto al Segretario generale un parere sulla possibilità di una riconvocazione del Consiglio comunale sul medesimo argomento. Il Segretario, esprimendo parere, ha escluso detta possibilità;
- il Commissario ad acta, infine, ha approvato, sostituendosi al civico consesso, con propria deliberazione n. 1 del 18 novembre 2019, il rendiconto di gestione relativo all’anno 2018;
- preso atto di detta approvazione, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con proprio decreto del 26 novembre 2019 n. 488, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Siracusa, nominando il Commissario straordinario in sostituzione dell’organo sospeso;
- il 6 dicembre 2019 è stata pubblicata la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania n. 2938/2019, la quale, accogliendo il ricorso presentato dal candidato a Sindaco Ezechia Reale, ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni elettorali che si erano svolte a Siracusa il 10 giugno 2018, limitatamente a nove sezioni. Per l’effetto, il Tribunale ha disposto l’annullamento dei verbali dell’Ufficio elettorale centrale di ammissione al ballottaggio per l’elezione a Sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione a Sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a Consiglieri comunali;
- l’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha, quindi, revocato il suo precedente decreto del 26 novembre e, con ulteriore decreto n. 526 del 10 dicembre 2019, ha nominato il Commissario straordinario per la gestione del Comune di Siracusa in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;
- a seguito di appello, nella fase di richiesta di misure cautelari monocratiche, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decreto del 10 dicembre 2019, n. 783/2919, ha concesso la sospensione della citata sentenza del TAR;
- l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica è nuovamente intervenuto con decreto n. 551 del 17 dicembre 2019, con cui ha revocato il suo precedente atto ed ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Siracusa, nominando il Commissario Straordinario per la gestione del Comune, in sostituzione del Consiglio;
- con ordinanza del 15 gennaio 2020 n. 8/2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, confermando quanto disposto col decreto presidenziale, ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante principale e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, fissando per la trattazione l’udienza del giorno 8 aprile 2020.