TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-07-02, n. 202002817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-07-02, n. 202002817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002817
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2020

N. 02817/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04524/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A T, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale - Isola F/12, con indirizzo di posta elettronica certificata: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it;

contro

Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e A L G F, con domicilio digitale pec: avvocatura@pec.comune.gragnano.na.it e avvannaluciagrivetfojaja@puntopec.it;

quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento:

a) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria “C” – con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui al provvedimento datato 24.8.2018, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Gragnano (Na), privo di numero di protocollo e individuato quale Allegato “A” alla determina del Settore Affari Generali n. 597/RG del 20.7.2018, pubblicato in pari data all'Albo pretorio on-line del Comune;

b) della determinazione n. 597 Registro Generale del 20.7.2018 e della racchiusa determinazione n. 116 dell'11.7.2018, menzionate nel provvedimento di cui al precedente capo a), con cui è stato indetto il suddetto concorso;

c) per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta Comunale di Gragnano n. 46 del 15.2.2018, recante la programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2018, nella parte in cui ha previsto la copertura di n. 4 posti di categoria “C”, con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

d) per quanto possa occorrere, della delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24.5.2018, avente ad oggetto l'approvazione del “Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi del Comune di Gragnano”, se e quanto in contrasto con gli interessi del ricorrente;

2) quanto ai motivi aggiunti presentati il 18.4.2019, per l’annullamento:

a) della deliberazione della Giunta Comunale di Gragnano n. 4 del 10.1.2019, pubblicata in data 14.1.2019 all’Albo Pretorio informatico dell’ente, avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela della procedura concorsuale indetta con determinazione dirigenziale n. 116 dell’11.07.2018 e n. 597/RG del 20.07.2018, per la copertura di n. 3 posti di categoria “C” con profilo professionale di Istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato”, nella parte in cui non dispone lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, bandito dallo stesso ente locale con determinazione del Settore Affari Generali n. 744/RG del 3.7.2016, per la copertura di n. 3 posti di categoria “C” con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, approvata con determina dirigenziale n. 1404/RG del 04.12.2007, nella quale il ricorrente risulta utilmente collocato quale idoneo non vincitore;

b) della determinazione n. 53 Registro Generale del 18.1.2019, con racchiusa la determinazione n. 9 del 18.1.2019 del Settore Affari Generali, pubblicata in pari data all’Albo Pretorio informatico dell’ente, con la quale, preso atto della deliberazione di cui al precedente capo a), il Responsabile del Settore ha proceduto all’annullamento, in sede di autotutela, degli atti ivi specificati, nella parte in cui non dispone lo scorrimento cui è interessato il ricorrente;

c) per quanto possa occorrere, dell’avviso di annullamento in autotutela della suddetta procedura concorsuale;

d) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gragnano n. 40 del 15.2.2019, avente ad oggetto: “Approvazione del piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019/2021, in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 - Provvedimenti”, con particolare riferimento alla parte in cui ridetermina la dotazione organica dell’ente, racchiusa nell’allegato “E”, e attua il piano occupazionale per l’anno 2019 e successivi, dando atto che le modalità di copertura dei posti risultano indicate nel documento di cui all’allegato “D”, nonché nella parte in cui non considera più valida ed efficace la richiamata graduatoria in cui è inserito il ricorrente;

e) degli allegati tutti alla deliberazione di G.C. di cui al precedente capo d), con particolare riferimento all’allegato “D”, nella parte in cui ha previsto per gli anni 2019 e 2020, rispettivamente, la copertura di n. 8 e di n. 2 posti di categoria “C”, con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

f) della determinazione n. 214 Registro Generale del 28.2.2019, con racchiusa la determinazione n. 31 del 25.2.2019 del Settore Affari Generali, avente ad oggetto: “Avvio procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti vacanti programmati dall’Amministrazione comunale per l’anno 2019 - Approvazione e indizione dell’avviso pubblico”;

g) dell’avviso pubblico per mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti vacanti programmati dall’Amministrazione comunale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, datato 1.3.2019 e costituente l’Allegato “A” della determinazione di cui al precedente capo f);

e per l’accertamento dell’obbligo, da valersi eventualmente anche sotto il profilo di richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, del Comune di Gragnano di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico nella quale il ricorrente risulta utilmente collocato quale idoneo non vincitore e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente del danno patito;

3) quanto ai motivi aggiunti presentati l’11.11.2019, per l’annullamento:

a) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria “C” – con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui al provvedimento datato 5.8.2019 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Gragnano, individuato quale Allegato “A” alla determinazione n. 741 Registro Generale del 05.08.2019, con racchiusa la determinazione n. 122 del Settore Affari Generali;

b) della citata determinazione n. 741 del 5.8.2019 e della racchiusa determinazione n. 122 del Settore Affari Generali del Comune di Gragnano (Na), anch’essa del 5.8.2019, menzionata nel provvedimento di cui al precedente capo a);

c) per quanto possa occorrere, della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 21.5.2019, richiamata nel provvedimento di cui al precedente capo b), avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi del Comune di Gragnano”, se e in quanto in contrasto con gli interessi del ricorrente;

nonché per il risarcimento del danno patito dal ricorrente in conseguenza delle illegittime determinazioni assunte dall’Ente locale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 26 maggio 2020 il cons. P R e riservata la causa in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 2 novembre 2018 e depositato il 17 seguente, il sig. A T ha premesso di aver partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di categoria “C”, con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, bandito dal Comune di Gragnano (NA) con determinazione del 3.7.2016, collocandosi al posto n. 25, quale “idoneo” non vincitore, della graduatoria di merito approvata con determina dirigenziale datata 4.12.2007.

Avendo interesse allo scorrimento della suddetta graduatoria (già utilizzata fino alla posizione n. 19 ed attinta anche da altri comuni per assunzioni a tempo determinato), a quel momento ancora valida ed efficace, l’esponente ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe specificati, coi quali il Comune di Gragnano ha programmato ed indetto un nuovo concorso per coprire n. 3 posti di Istruttore di Vigilanza - Categoria “C” - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ossia per un profilo professionale da considerarsi identico a quello oggetto del precedente concorso.

A sostegno del gravame egli ha dedotto un unico, articolato motivo di diritto, così formulato in rubrica: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91,

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