TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-09, n. 202201965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-09, n. 202201965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201965
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2022

N. 01965/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00849/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, proposto da
Autocentro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Calopezzati, viale della Libertà 25;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Grefer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia:

(i) della comunicazione a firma del Prefetto di Crotone e del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria, prot. 19593 del 24 maggio 2022 di aggiudicazione – e della stessa aggiudicazione – alla Grefer s.r.l. della procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. 285/92 nell'ambito provinciale di Crotone;

(ii) di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento ai nn. 13 del 25.1.2022, 14 del 27.1.2022 (non 2021), 15 del 2.2.2022, 16 del 26.4.2022 e della allegata valutazione di anomalia del R.U.P. resa sull'offerta della Grefer s.r.l.;

(iii) della proposta di aggiudicazione prot. 0018302 del 17 maggio 2022;

(iv) della successiva attività di verifica del possesso dei requisiti tecnici in capo alla Grefer s.r.l.,

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del sevizio, ove stipulato, e quindi per il subentro nella gestione del servizio da parte della ricorrente che si dichiara sin da ora disponibile ad eseguirlo,

ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente scaturente dalla mancata esecuzione del servizio di spettanza della Autocentro s.r.l. sia quanto al danno emergente che al lucro cessante, oltre al risarcimento del danno reputazionale e del danno all'immagine.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Crotone e di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria e di Grefer S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso ritualmente notificato il 22.6.2022 e depositato in pari data, la Autocentro s.r.l. ha esposto:

-) di aver partecipato alla gara indetta dalla Prefettura di Crotone e dall’Agenzia del Demanio – Direzione regionale per la Calabria con determina a contrarre del 7.12.2020 per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285/92, da svolgersi nell’ambito provinciale di Crotone, con valore del servizio individuato mediante tariffe per la custodia dei veicoli e per l’acquisto di essi, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, per la durata in 36 mesi dalla data di rilascio al custode acquirente delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES), salva eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente;

-) alla gara partecipavano la ricorrente Autocentro s.r.l. in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Autocentro di Pecora Paolo, la controinteressata Grefer e la DBN di D Bolo Nicodemo, quest’ultima esclusa con provvedimento del 10.12.2021;

-) il 27.1.2022 la Commissione si riuniva per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuiva alla ricorrente punti 53,96 su 70 e alla Grefer il massimo punteggio di 70;

-) il 2.2.2022 venivano esaminate le offerte economiche e, all’esito, sono stati attribuiti ad Autocentro il punteggio di 24,693, alla Grefer il punteggio di 27, che la vedeva collocata al primo posto con punti 97, mentre la ricorrente si collocava al secondo posto con punti 78,653;

-) l’offerta della Grefer veniva quindi sottoposta a verifica di anomalia, risolta positivamente nella seduta del 26.4.2022;

-) all’esito, con atto del 24.5.2022 il servizio veniva aggiudicato alla Grefer.

2- Ritenendo illegittima l’aggiudicazione, con l’epigrafato ricorso ne viene chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di diritto;

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, co. 5, lett. c-bis) e 83, co. 9, del Codice. Violazione e falsa applicazione del par. IX del disciplinare di gara in relazione alle prescrizioni di cui alle pp. 14, 15 e 18. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .

3- Con atto depositato il 23.6.2022 si sono costituiti il Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Crotone e l’Agenzia del Demanio per resistere al ricorso.

4- Con atto depositato il 27.6.2022 si è costituita la Grefer s.r.l., la quale ha eccepito –in rito- inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo all’impresa mandante del costituendo R.T.I. e infondatezza del ricorso nel merito.

5- Alla camera di consiglio del 6.7.2022, con ordinanza n. 330/2022 pubblicata il 7.7.2022 è stata accolta l’istanza cautelare rilevando la possibile fondatezza del primo motivo di ricorso e contestualmente è stata disposta istruttoria, onerando il controinteressato aggiudicatario Grefer s.r.l. di depositare il CCNL applicabile alle maestranze.

6- A seguito di appello cautelare, con ordinanza n. 3801 del 27.7.2021, il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame per l’assorbente considerazione dell’avvenuta sospensione della gara e dell’imminenza della trattazione del merito.

7- È seguita la produzione di documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. ed, in particolare, in data 11.7.2022 la Grefer s.r.l. ha depositato il CCNL che intende applicare alle maestranze.

8- Con memoria depositata il 7.10.2022 la controinteressata Grefer s.r.l. ha chiesto un rinvio della trattazione dell’udienza di merito, stante lo svolgimento delle verifiche da parte della Commissione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario.

9- All’udienza del 19.10.2022, previa discussione –nel corso della quale la controinteressata ha ribadito la richiesta di rinvio alla quale si è opposta parte ricorrente – il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

10- Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere l’istanza di rinvio formulata dalla controinteressata Grefer s.r.l.

10.1- Chiarito infatti che “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, secondo periodo, c.p.a . (inserito dall'art. 17, comma 7, lett. a, punto 2 del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021 n. 113 ), il rinvio della causa è disposto solo per casi eccezionali ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10.3.2022, n. 1614), la mera esigenza di svolgimento delle operazioni di verifica dei requisiti di aggiudicazione, che costituisce condizione di efficacia di quest’ultima priva di valore provvedimentalee –unitamente alle esigenze di celerità connaturate al rito ex art. 120 c.p.a. e all’assenza di chiare indicazioni in ordine alla tempistica utile di rinvio – non giustificano, in termini di eccezionalità, il richiesto rinvio.

11- Passando alla disamina della controversia, il Collegio scrutina dapprima l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata Grefer s.r.l..

11.1- La controinteressata rileva che, per un verso, la ricorrente dichiari di agire sia in proprio ma anche in rappresentanza di un costituendo R.T.I. di cui si afferma capogruppo/mandataria ma che ancora non è formalmente costituito e con riferimento al quale manca l’atto di conferimento d’incarico (il mandato di rappresentanza processuale) idoneo a tutelare in giudizio gli interessi anche dell’altra impresa mandante per la quale la ricorrente asserisce di agire, circostanza desunta dal fatto che la procura speciale conferita ai difensori della ricorrente risulta essere stata rilasciata unicamente dal legale rappresentante della Autocentro s.r.l., allo stato privo di poteri di rappresentanza anche per l’altra impresa mandante Autocentro di Pecora Paolo.

11.2- L’eccezione è infondata.

11.3- Rileva la giurisprudenza che “ In materia di gare pubbliche, ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a una entità giuridica autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono. La legittimazione processuale delle imprese partecipanti al raggruppamento - che si correla alla posizione sostanziale di interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, in relazione ai poteri autoritativi che fanno capo alla Stazione appaltante nella fase di evidenza pubblica della selezione del contraente, e alla consequenziale pretesa al risarcimento dei danni (in forma specifica e/o per equivalente monetario) - non viene meno, né trova limite quanto all'oggetto e agli effetti della domanda di annullamento e della connessa domanda risarcitoria, ove taluno degli iniziali litisconsorti, individuati fra le imprese del raggruppamento costituito o costituendo, non impugni gli atti di gara o la sentenza sfavorevole di primo grado, oppure rinunzi al ricorso in corso di causa ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29.12.2020, n.14057).

11.4- Orbene, atteso che dalla giurisprudenza sopra riportata si ricava che la legittimazione processuale delle imprese partecipanti ad un R.T.I. non viene meno ove taluna delle imprese non impugni gli atti di gara, il fatto che la ricorrente abbia agito non solo quale mandataria del costituendo R.T.I. (rispetto al quale –ossia con riferimento all’impresa mandante- difetti di procura) ma anche in proprio rende priva di sostanza la prospettata censura.

12- Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che - sebbene da una sommaria disamina in sede cautelare avesse ritenuto sussistere possibili profili di fondatezza del ricorso nei termini evidenziati nel provvedimento cautelare - melius re perpensa a seguito di un’approfondita analisi della controversia connaturata alla fase di merito il ricorso è da ritenersi infondato.

13- Viene anzitutto scrutinato il primo motivo di ricorso.

13.1- Con esso la ricorrente contesta la mancata esclusione della Grefer perché priva del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al par.15 lettera a) del disciplinare, consistente nel “ … possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale
”.

Nello specifico, deduce la ricorrente che, pur avendo l’aggiudicataria dichiarato nel D.G.U.E. di soddisfare i requisiti richiesti dal bando, i mezzi elencati nell’elenco delle attrezzature per l’esecuzione del servizio (elenco allegato all’offerta tecnica giusta par. B.1 del disciplinare, pagg. 13-14) non consentirebbero di ritenere coperti i suddetti requisiti risultando integrato il solo requisito del possesso di un mezzo per recupero di veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate (stante la presenza di un mezzo omologato come autoveicolo per il soccorso stradale, categoria speciale per la portata di kg.

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