TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-09-30, n. 200900916
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N. 00916/2009 REG.SEN.
N. 00146/1989 REG.RIC.
N. 00147/1989 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 146 del 1989, proposto da:
VILLAGGIO BIANCO s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, al Corso Garibaldi, n. 124;
contro
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall’avv. P D B, dell’Avvocatura regionale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato, in Ancona, alla Via Giannelli, n. 36;
- il COMUNE di FALCONARA MARITTIMA (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M D, presso il quale é elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti, n.99;
Sul ricorso numero di registro generale 147 del 1989, proposto da:
VILLAGGIO BIANCO S.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), in persona del suo rappresentante legale rappresentato e difeso dall'avv. G M, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Ancona, al Corso Garibaldi, n.124
contro
il COMUNE di FALCONARA MARITTIMA (AN) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso originariamente dall'avv. Maurizio Fabiani, e poi a seguito di nuovo mandato alle liti dall'avv. M D, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti, n. 99;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 146 del 1989:
- della delibera della Giunta regionale delle Marche, n. 6786 del 31.10.1988, con cui è stata negata l’autorizzazione paesaggistica per la sanatoria edilizia di n. 31 opere abusive realizzate dalla società ricorrente in località Rocca Priora del Comune di Falconara Marittima;
- dei provvedimenti contraddistinti con i numeri di protocollo da 26894 a 26924 adottati in data 17.12.1989, con cui sono state respinte altrettante domanda di condono edilizio di manufatti abusivi realizzate dalla società ricorrente in località Rocca Priora di Falconara Marittima;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e correlato, ivi compreso, se necessario, il parere espresso sulle pratiche edilizie suddette dall’Ufficio Protezione Bellezze Naturali delle Regione Marche;
quanto al ricorso n. 147 del 1989:
- dei provvedimenti recanti i numeri di protocollo dal n. 23037 al n. 23040 e dal n. 23061 al n. 23075 adottati dal Sindaco di Falconara Marittima in data 4.11.1988, con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti avviati a seguito della presentazione da parte della società ricorrente di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati in località Rocca Priora, Via del Fiume, in attesa della conclusione del procedimento di variante di recupero urbanistico avviato dallo stesso Comune;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e correlato
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche (per il ricorso n. 146 del 1989) e del Comune di Falconara Marittima (per entrambi i ricorsi);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso n. 146 del 1989 la s.r.l. Villaggio Bianco ha impugnato n. 31 provvedimenti adottati in data 17.12.1988 dal Sindaco di Falconara Marittima, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con i quali è stato formalizzato il diniego di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati dalla società ricorrente in Località Rocca Priora, Via del Fiume, sul presupposto della loro insistenza su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e della circostanza che l’Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo, nella specie la Regione Marche, ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla legge per conseguire la sanatoria dei suddetti edifici abusivi;con il medesimo ricorso sono stati impugnati, inoltre, la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 6786 del 31.10.1988 e il parere espresso sulle pratiche edilizie suddette dall’Ufficio Protezione Bellezze Naturali delle Regione Marche.
Con il ricorso n. 147 del 1989 la s.r.l. Villaggio Bianco ha impugnato i provvedimenti recanti i numeri di protocollo dal n. 23037 al n. 23040 e dal n. 23061 al n. 23075 adottati dal Sindaco di Falconara Marittima in data 4.11.1988, con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti avviati a seguito della presentazione da parte di essa ricorrente di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati in località Rocca Priora, Via del Fiume, in attesa della conclusione del procedimento di variante di recupero urbanistico avviato dallo stesso Comune, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
A sostegno delle impugnative sono state dedotte censure di eccesso di potere e violazione di legge sotto molteplici profili.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche (nel ricorso n. 146 del 1989) e il Comune di Falconara Marittima (in entrambi i ricorsi) che hanno dedotto la infondatezza delle censure “ex adverso” formulate, concludendo per la reiezione.
Con ordinanze 13 maggio 2008, n. 48 (per il ricorso n. 146 del 1989) e n. 49 (per il ricorso n. 147 del 1989) il Tribunale, relativamente ad ognuno dei procedimenti sopra specificati, ha disposto l’espletamento di una verificazione, allo scopo di acquisire chiarimenti in merito a circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione delle controversie, incaricandone della esecuzione il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona.
Con successive ordinanze 10 ottobre 2008 n. 134 e n. 135 il Tribunale, aderendo a richiesta formulata dal difensore del Comune di Falconara Marittima, ha disposto la revoca dei precedenti provvedimenti n. 48 e n. 49 del 2008 e, conseguentemente, dell’incarico conferito al tecnico verificatore, facendo riserva di liquidare successivamente il compenso per le attività istruttorie già svolte.
2.- Il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
3.- Alla pubblica udienza fissata per la discussione dei ricorsi il difensore della s.r.l. Villaggio Bianco ha dato notizia che è venuto meno l’interesse della sua assistita alla definizione di entrambe le controversie ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 23 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;al Collegio non resta, pertanto, che provvedere di conseguenza.
4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, mentre per quelle relative alla verificazione il Collegio (vista la parcella presentata dal funzionario incaricato ing. R R, e ritenutala congrua), ritiene che esse debbano fare carico, in parti uguali, a ciascuna delle parti costituite in giudizio.