TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-27, n. 202000703
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Pubblicato il 27/11/2020
N. 00703/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;
Questura -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS-, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale si è disposto: “ la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 2 (due), dal -OMISSIS--OMISSIS-, per i motivi contenuti nell'unita deliberazione del -OMISSIS-, che si intendono integralmente trascritti.
- 1° punizione - art. 6, comma 3. n. 1, in relazione all'art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981.
- mancanza accertata il -OMISSIS-.
Oltre agli altri effetti previsti dalla legge, detta sanzione comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a mesi 2 (due) e, pertanto, il dipendente prenderà il posto nel ruolo del personale dopo l'Assistente Capo -OMISSIS- “;
2) Delibera della Questura -OMISSIS-, Consiglio Provinciale di Disciplina, -OMISSIS-, in quanto richiamata dal Decreto sopra detto e definita parte integrante di esso;
3) ogni altro atto precedente, coevo, successivo, presupposto, comunque connesso e correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. T C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura -OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
La sanzione qui avversata è stata inflitta all’assistente capo -OMISSIS- in relazione al seguente episodio:
- in data -OMISSIS-l’odierno ricorrente, mentre era in ferie, è stato sottoposto a fermo di P.G. dalla Polizia di -OMISSIS-alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, la quale è risultata successivamente di proprietà di una società diversa da quella che aveva rilasciato all’assistente -OMISSIS- l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo;
- l’assistente -OMISSIS- è stato dunque rinviato a giudizio per i seguenti reati: tentativo, in concorso con altre persone, di rendere legittimi i proventi di attività criminale (possesso di un bene di rilevante valore, di cui era conosciuta la provenienza illecita) e utilizzo di documenti falsi allo scopo di conseguire guadagni patrimoniali a danno di terzi.
Con sentenza della Corte di Appello della -OMISSIS-l’assistente -OMISSIS- è stato giudicato non colpevole, ma la Polizia di Stato, che aveva sospeso cautelarmente dal servizio il dipendente, ha avviato il procedimento disciplinare, contestando la violazione di cui all’art. 6, comma 3, n. l, del D.P.R. n. 737/1981, in relazione al precedente art. 4, comma 2, n. 18.
Il Consiglio Provinciale di Disciplina ha ritenuto il dipendente responsabile della predetta violazione, rilevando in particolare che egli:
- aveva omesso di effettuare gli opportuni controlli sulla documentazione fornitagli al momento di intraprendere il viaggio (carta di circolazione, assicurazione con carte verde e autorizzazione a condurre il veicolo in Italia ed all’estero) ed in particolare di non aver effettuato “ …i possibili accertamenti in Banca Dati SDI onde effettuare una prima valutazione sulla liceità della proposta di trasferimento del veicolo che gli era stata rappresentata ”;
- non aveva dichiarato alla Polizia -OMISSIS- il proprio status di appartenente alla Polizia di Stato italiana.
Il Capo della Polizia, recependo integralmente il parere del Consiglio Provinciale di Disciplina, ha irrogato la sanzione per cui è causa.