TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-21, n. 202207967
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 07967/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3621 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F M, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n.11;
Commissione Giudicatrice di Concorso, Sottocommissioni Giudicatrici di Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Beatrice D G, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Ciappa in Napoli, via Santa Lucia 34-36;
Massimiliano Scardacchi, Viviana Petrone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a)- del Decreto prot. n. 12957 del 03.06.2021 in uno alle allegate graduatorie con cui il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (in accorpamento) ha approvato la graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G. 510 del 23.04.2020 (modificato dal D.D. n. 783/2020), per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la Regione Campania nella parte in cui colloca la ricorrente solo alla posizione n. 14;
b)- per quanto di ragione e per come pedissequamente richiamati, degli atti (volutamente non ostesi e non altrimenti conoscibili) di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
c)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti prot. n. 27748 del 22.10.2020, prot. n. 1999 del 26.01.2021 e prot. n. 2961 del 08.02.2021 con i quali è stata nominata e successivamente rettificata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A057 (Tecnica della Danza classica);
d)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, dell'allegato B del D.D. n. 783/2020 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
e)- ancora per quanto di ragione, dell'allegato A del D.D. n. 783 del 08.07.2020 con il quale sono stati individuati i posti per le immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso fissando, per classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica), n. 4 posti per la Regione Sicilia, n. 1 posto per la Regione Basilicata, n. 1 posto per la Regione Calabria, n. 5 posti per la Regione Campania e n. 4 posti per la Regione Puglia;
f)- correlatamente al punto e), e nella misura in cui si sottrae una disponibilità per le immissioni in ruolo per la Regione Campania, del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013304 del 30.07.2021 con cui, in ragione della inesistenza di candidati attingibili da GM 2016 e GM 2018, è stato disposto “l'ampliamento” dei posti a concorso per la Campania da 5 a 13 (e non già 14) sebbene, dall'esame delle dichiarazioni dell'Istituto “Boccioni-Palizzi” di Napoli, emerga, a tutt'oggi, l'esistenza di un'ulteriore cattedra e ½ (18 ore + 11 ore) già vacante in organico di diritto alla data di indizione della procedura concorsuale di cui è causa (cfr. disponibilità sedi per la provincia di Napoli a.s. 2020/2021 e dichiarazione dell'Istituto “Boccioni-Palizzi” di Napoli del 16.08.2021);
g)- e ancora, laddove direttamente incidenti sull'impugnativa qui promossa, delle note prot. n. 18646 del 22.07.2021 e prot. n. 19172 del 27.07.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella parte in cui, richiamando la nota prot. n. 8771 del 16.04.2021 (inizialmente non ostesa), limita la possibilità di accedere alla documentazione concorsuale a soli 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria qui impugnata;
h)- ed ancora delle note prot. n. 19889 del 30.07.2021 e prot. n. 20166 del 02.08.2021 sempre dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella parte in cui, nuovamente richiamando la nota prot. n. 8771 del 16.04.2021 e la nota prot n. 7887 del 07.04.2021, non consente l'accesso agli ulteriori atti amministrativi (pur formalmente richiesto) in ragione di una non meglio qualificata “prassi dell'ufficio” (cfr. nota prot. n. 20166 del 02.08.2021);
l)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;
Per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente, previa corretta valutazione dei titoli (non integralmente prodotti dall'Amministrazione) dichiarati dai candidati collocatisi in posizione utile al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e, quindi, previa rideterminazione del punteggio illegittimamente attribuito nonché ampliamento del contingente delle immissioni previste per l'a.s. 2021/2022, a essere ricollocata nella graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G n. 510 del 23.04.2020, per come modificato dal D.D. n. 783/2020, per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo;
E per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento, previa corretta valutazione dei titoli (integralmente non prodotti dall'Amministrazione) dichiarati dai candidati collocatisi in posizione utile al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e, quindi, previa rideterminazione del punteggio illegittimamente attribuito nonché ampliamento del contingente delle immissioni previste per l'a.s. 2021/2022, di corretta ticollocazione della ricorrente in seno alla graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G n. 510 del 23.04.2020, per come modificato dal D.D.G. n. 783/2020, per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
-degli atti impugnati con il ricorso principale;
-ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione e rivalutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente.
Per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente, previa corretta valutazione dei titoli (non integralmente prodotti dall'Amministrazione) dichiarati dai candidati collocatisi in posizione utile al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e, quindi, previa rideterminazione del punteggio illegittimamente attribuito nonché ampliamento del contingente delle immissioni previste per l'a.s. 2021/2022, a essere ricollocata nella graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G n. 510 del 23.04.2020, per come modificato dal D.D. n. 783/2020, per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento, previa corretta valutazione dei titoli (integralmente non prodotti dall'Amministrazione) dichiarati dai candidati collocatisi in posizione utile al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e, quindi, previa rideterminazione del punteggio illegittimamente attribuito nonché ampliamento del contingente delle immissioni previste per l'a.s. 2021/2022, di corretta ricollocazione della ricorrente in seno alla graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G n. 510 del 23.04.2020, per come modificato dal D.D.G. n. 783/2020, per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del il 7/3/2022:
avverso e per l'annullamento
degli atti già impugnati con ricorso introduttivo del 09.09.2021 e segnatamente:
a)- del Decreto prot. n. 12957 del 03.06.2021 in uno alle allegate graduatorie con cui il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (in accorpamento) ha approvato la graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G. 510 del 23.04.2020 (modificato dal D.D. n. 783/2020), per la classe di concorso A057 (Tecnica della danza classica) per la Regione Campania nella parte in cui colloca la ricorrente solo alla posizione n. 14;
b)- per quanto di ragione e per come pedissequamente richiamati, degli atti (volutamente non ostesi e non altrimenti conoscibili) di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
c)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti prot. n. 27748 del 22.10.2020, prot. n. 1999 del 26.01.2021 e prot. n. 2961 del 08.02.2021 con i quali è stata nominata e successivamente rettificata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A057 (Tecnica della Danza classica);
d)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, dell'allegato B del D.D. n. 783/2020 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
e)- ancora per quanto di ragione,