TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-11-08, n. 202406064

TAR Napoli
Ordinanza cautelare
17 novembre 2023
TAR Napoli
Decreto cautelare
27 ottobre 2023
TAR Napoli
Sentenza
8 novembre 2024
TAR Napoli
Decreto cautelare
31 ottobre 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-11-08, n. 202406064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202406064
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2024

N. 06064/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04885/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gruppo Siass S.r.l. unipersonale, Meranese Servizi S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9390259EDA, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Mauro Marangon e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Creuso in Padova, via San Marco n. 11/C;



contro

Università degli Studi della Campania IG NV OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;



nei confronti

La IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Savastano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Scala Enterprise S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera del C.d.A. dell''Università degli Studi della Campania “ L. NV” n. 127/2023 di aggiudicazione del lotto 3 dell''appalto del “ Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in OL, Caserta e provincia per anni 4 ” relativo alle Strutture di VE - CIG: 9390259EDA - importo 1.766.272,52 €, in favore del RTI tra La IA S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi.

- per quanto occorra, degli atti e dei verbali di gara, con i quali l’RTI La IA S.r.l. - Scala Enterprise S.r.l. è stata ammessa alla gara e dichiarata aggiudicataria, nonché della proposta di aggiudicazione;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;

e per la condanna

della società aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica;

nonché

per l’accertamento della illegittimità e l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla Stazione appaltante a RTI Siass-Meranese, con conseguente condanna ex art. 116 c.p.a. della Stazione appaltante alla ostensione integrale, in termine assegnando, di tutti gli atti e documenti non ostesi o non ostesi integralmente al RTI Siass-Meranese (in particolare offerta tecnica in forma integrale, giustificazioni dell’anomalia complete di allegati ed in forma integrale).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo Siass S.r.l. Unipersonale il 23/1/2024:

per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e, in particolare, della delibera del C.d.A. dell'Università degli Studi della Campania “ L. NV ” n. 127/2023 di aggiudicazione del lotto 3 dell'appalto “ Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in OL, Caserta e provincia per anni 4 ” relativo alle Strutture di VE - CIG: 9390259EDA - importo 1.766.272,52 €, in favore del RTI tra La IA S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi;

e per l’accoglimento delle ulteriori domande di accertamento e condanna ivi proposte.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo Siass S.r.l. Unipersonale il 19/3/2024:

declaratoria di nullità o annullamento del D.D.G. rep. n. 122 del 06.02.2024 e dei provvedimenti con i quali e sulla base dei quali l'Università degli Studi della Campania “ L. NV ” ha concluso il procedimento di rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche e della congruità dell'offerta del RTI La IA in relazione al lotto 3 dell'appalto “ Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in OL, Caserta e provincia per anni 4 ” relativo alle Strutture di VE, in pretesa ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 2116/2023 emessa in corso di causa; con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania IG NV OL e di La IA S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in trattazione, la società Gruppo IA s.r.l. unipersonale e Meranese Servizi S.p.a., in qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante di un costituendo A.T.I., hanno impugnato la Delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi della Campania “L. NV” n. 127/2023, comunicata il 20.9.2023, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto relativo al “Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in OL, Caserta e provincia per anni 4 ”, relativo alle Strutture di VE (CIG: 9390259EDA) in favore del R.T.I. costituito tra La IA S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e tutti gli atti presupposti.

Le ricorrenti hanno, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione della gara ed alla stipula del contratto, con eventuale subentro in esso, ove già stipulato, previa declaratoria della sua inefficacia.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1.Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità del presupposto e del difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 5. Inammissibilità ed erronea valutazione dell’offerta sotto i profili della contraddittorietà e alternatività dell’offerta nonché della modifica dell’offerta in sede di giustificazioni dell’anomalia, anche in relazione alla violazione dell’art. 80 cit. Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis in punto di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità del presupposto e della carenza di istruttoria e di motivazione.

Illegittimamente sarebbe stato attribuito sia alla ricorrente che alla controinteressata il punteggio massimo per il criterio A.1 che imponeva di assegnare prevalenza all’offerta che garantisse la maggiore presenza di personale. Siass, infatti, ha proposto per il criterio A1 ha proposto 29.167 ore annue, ovvero 112,18 ore giornaliere, La IA ne ha proposte 26.167 (annue), ovvero 100,64 ore giornaliere. Non potrebbe rilevare il maggior numero di operatori giornalieri offerto dalla controinteressata (pari a 48 unità) da utilizzare per un numero di ore complessivamente inferiore, poiché il dato numerico riferito al personale non sarebbe comunque idoneo ad assicurare una maggiore presenza di addetti durante la giornata. L’indicazione da parte della controinteressata di 48 unità di personale per il criterio A.1. sarebbe in contrasto con quanto risulta dall’offerta economica e dalle giustificazioni, da cui emerge che le unità di personale destinate all’appalto sono solo 24. La suddetta indicazione costituirebbe (anche) un grave illecito professionale, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), lettera c-bis) e lettera f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.

Parimenti configurerebbe un grave illecito professionale l’aver giustificato il costo delle attrezzature di cui al criterio C.1 ( “Tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico.” ) facendo riferimento ad attrezzature “rigenerate ” piuttosto che alle attrezzature nuove indicate nell’offerta tecnica.

Tale contraddittoria indicazione, comporterebbe l’illegittimità del punteggio attribuito dalla commissione sul criterio C1, essendo le attrezzature offerte non nuove, ma usate. L’offerta di La IA sul punto risulta anche contraddittoria e alternativa, oltre che radicalmente modificata in sede di giustificazioni, e dunque meritevole di esclusione. Emerge, comunque, anche la grave incongruità dell’offerta di La IA, in dipendenza anche solo del costo delle attrezzature e macchinari. L’offerta economica del RTI aggiudicatario ha previsto un costo nullo per le attrezzature e i macchinari, mentre nell’offerta tecnica il R.T.I. aggiudicatario ha proposto al punto C1 attrezzature acquistate ex novo, ed ha indicato anche il numero di tali attrezzature/macchinari da acquistare. Le ricorrenti hanno acquisito dalle ditte fornitrici indicate dall’aggiudicataria i preventivi per alcune delle attrezzature proposte al punto C1 dell’offerta tecnica di La IA, e precisamente per i 31 carrelli pulizia Filmop “Alpha drive ”, per i 31 carrelli raccolta differenziata Filmop “ Alpha split ”, per i 4 igienizzatori “Polti sani system ” e per le 4 lavatrici “Miele ”. Solo per l’acquisto di dette attrezzature e di detti macchinari, il costo è pari almeno a 9.036,81 + 25.608,17 + 17.160,00 + 47.277,00 = 99.081,98 euro, ampiamente superiore all’utile indicato, pari ad euro 6.401,33, con conseguente manifesta incapienza e inammissibilità dell’offerta.

La ricorrente ha, infine, presentato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., istanza di accesso integrale agli atti di gara.

Si sono costituite

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