SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 5S, numero provv.: 202404289, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 5S, numero provv.: 202404289, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404289
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 04289/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00608/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, per mandato in calce al ricorso;
con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Vincenzo Gagliardi, intimato come controinteressato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

• del decreto del Ministero della Giustizia – D.A.P. datato 7.11.2019 (doc.1), notificato con la nota datata 20.11.2019, (n. prot. mdg GDAPPR-OMISSIS-, doc.2), da intendersi anch’essa impugnata, con la quale “ si è proceduto alla decadenza della nomina alla qualifica di vice commissario …”;

• nonché di ogni ulteriore atto, connesso e correlato, antecedente e successivo o consequenziale e, comunque, lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente a mantenere lo status di vice commissario del ruolo ad esaurimento, ivi inclusi, ove possa occorrere:

• il decreto del Ministero della Giustizia, emesso in data 19.11.2018 (recante la disciplina delle modalità per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria, doc. 3), laddove (all’art. 8) è stato stabilito che:

i candidati ammessi al corso di formazione che rinunciano alla frequenza prima dell’inizio del corso e coloro che comunque non si presenteranno al corso senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti dalla nomina …,

il personale vincitore del concorso deve frequentare presso la Scuola Superiore dell’esecuzione penale, con qualifica di vice commissario, un corso di formazione tecnico – professionale…

i vice commissari che superano gli esami di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria ed assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, alle sedi di servizio disponibili …”.

• il provvedimento del Ministero, datato 21.6.2019 (prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-), dove è stato chiarito che “ i candidati ammessi al corso di formazione possono rinunciare alla frequenza del corso medesimo prima dell’inizio dello stesso. Gli stessi e coloro che comunque non si presenteranno al corso senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti dalla nomina …”,

• il provvedimento del Ministero, datato 21.6.2019 (prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-, doc.5), dove è stato chiarito che “i candidati ammessi al corso di formazione possono rinunciare alla frequenza del corso medesimo prima dell’inizio dello stesso. I predetti e coloro che comunque non si presenteranno al corso senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti dalla nomina …”

• il provvedimento del Ministero, datato 30.9.2019 (prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-, doc.6), dove è stato chiarito che “ i vincitori del concorso indetto con P.D.G. 19 novembre 2018 saranno nominati vice commissari con decorrenza coincidente con la data di inizio del corso di formazione ,

• la nota del 9.10.2019 (prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-, doc.7), con cui l’Amministrazione ha comunicato che “ in data 9 ottobre 2019 sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia le sedi e i posti di funzione, che si allegano, per i Commissari del Corpo di polizia penitenziaria che supereranno gli esami di fine corso, il cui inizio è fissato per il prossimo 21 ottobre ”,

• il provvedimento del Capo del DAP del 10.10.2019, con il quale l’Amministrazione (all’art. 6), ha previsto la decadenza dalla nomina di coloro che sono dimessi/espulsi dal corso di formazione (doc.8),

• l’ulteriore nota ministeriale datata 11.10.2019 (prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-, doc.9), è stato trasmesso il decreto -OMISSIS- “ in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, riguardante la nomina a “vice commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria” dei candidati che dovranno partecipare al corso di formazione che avrà inizio il 21 ottobre 2019 …”,

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto e/o interesse del ricorrente al mantenimento della qualifica di vice commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria a decorrere dalla data del 24.9.2019, nella quale è stata pubblicata la graduatoria di merito, con conseguente responsabilità dell'Amministrazione per i danni patiti e patiendi derivanti dall’ingiustificato e illegittimo provvedimento di decadenza dalla nomina alla qualifica di vice commissario.

1.2 L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile in data 2 marzo 2020, depositando relazione della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

1.3 Con memoria depositata il 12 settembre 2023 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1.4 All’udienza di smaltimento del 13 ottobre 2023, celebrata in modalità telematica, il ricorso, preso atto dell’istanza del difensore del ricorrente di passaggio in decisione senza discussione e sulla base degli scritti, è stato riservato per la decisione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 il dott. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 17 gennaio 2020 e depositato il 21 gennaio 2020 -OMISSIS- ha proposto le cumulative domande di annullamento e accertamento in epigrafe meglio specificate.

1.1 Il ricorrente, ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, ha partecipato al concorso interno, per titoli, a ottanta posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo a esaurimento indetto con provvedimento del 19 novembre 2018, collocandosi in posizione utile di graduatoria, rinunciando a partecipare al successivo corso di formazione, onde è stato dichiarato decaduto dalla nomina a vice commissario del ruolo a esaurimento.

1.2 A sostegno del ricorso sono stati dedotte, con unico articolato motivo, in sintesi, le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione D.lgs. 95/2017, art. 40 co. 1, lett. b) e art. 44, co. 14, lett. c) in relazione alla decorrenza della nomina a vice commissario.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento di decadenza dalla nomina a vicecommissario ed erronea interpretazione giuridica della disciplina di

rango legislativa. Sviamento e difetto di motivazione.

Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti.

Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e irragionevolezza e per difetto di adeguata attività istruttoria.

Violazione degli artt.

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