TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-17, n. 202412394
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Pubblicato il 17/06/2024
N. 12394/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2024, proposto da MMRCINEMA s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C B e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola e Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinecittà s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato dal Ministero della cultura - Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA), con decreto direttoriale prot. n. DG - CA|20/11/2023|DECRETO 3873, notificato il 20 novembre 2023, mediante il quale è disposta la revoca del contributo per l’attività cinematografica d’essai effettuata nell’anno 2021 dalla società MMRCINEMA S.r.l., nonché l’esclusione di quest’ultima per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla L. n. 220/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della SIAE - Società Italiana Autori ed Editori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2024 e depositato il 16 gennaio 2024, la società MMRCINEMA s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “ la società ”) è insorta avverso il provvedimento con cui il Ministero della cultura ha disposto la revoca del contributo alla stessa assegnato a valere sul “ Bando relativo alla concessione di contributi alla programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 e successive modificazioni ” (di seguito, per brevità, “ il bando ”), di cui al decreto direttoriale n. 1249 del 7 aprile 2022, nonché l’esclusione della medesima società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. La società ricorrente, che gestisce sul territorio nazionale alcuni cinema multisala, espone in fatto quanto segue: (i) essa ha partecipato alla procedura indetta con il richiamato bando al fine di conseguire, in relazione alle sale Madison Cinemas Ragusa , Madison Cineworld Iglesias e Multisala Madison Roma , la qualifica di sala d’essai e l’assegnazione, per l’anno 2021, del contributo per il sostegno alla programmazione di film d’essai; (ii) con delibera della Direzione generale Cinema e Audiovisivo n. 12 del 20 dicembre 2022 alla società sono stati assegnati, con riferimento a dette sale, sia la qualifica d’essai sia il contributo per l’attività cinematografica d’essai effettuata nell’anno 2021, per un importo pari a euro 290.062,00; (iii) stante il mancato pagamento di tale somma, la società ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Roma, avverso il quale il Ministero della cultura ha proposto rituale opposizione, pendente al momento della proposizione dell’odierno ricorso; (iv) con nota n. 35928 del 22 settembre 2023, tuttavia, il Ministero ha comunicato alla società, ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di provvedimento di revoca del contributo, evidenziando che “ in sede di verifiche istruttorie in ordine alla programmazione d’essai dichiarata dall’utente, sono emerse rilevanti incongruenze tra quanto dichiarato dall’utente […] e quanto comunicato e certificato da SIAE […]”; (v) in risposta a tale comunicazione, la società, con nota del 2 ottobre 2023, ha presentato le proprie osservazioni, corredate dalla pertinente documentazione, deducendo, in particolare, che, ai fini della corretta ricostruzione delle singole proiezioni effettuate per ogni pellicola, dovevano essere conteggiati i riepiloghi cartacei riferiti ad attività di vendita manuale di titoli di ingresso, già trasmessi alla SIAE, con conseguente raggiungimento della soglia percentuale di proiezioni prevista dal bando; (vi) all’esito del contradditorio endoprocedimentale, il Ministero della cultura ha adottato il provvedimento impugnato, con il quale, ritenuto che le argomentazioni svolte dalla società non fossero sufficienti a superare le incongruenze rilevate, ha disposto la revoca del contributo nonché l’esclusione della società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 220 del 2016.
3. Il ricorso è affidato a cinque motivi che verranno specificamente illustrati nella parte in diritto in una con il relativo scrutinio.
4. In prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, sia il Ministero della cultura sia la SIAE, già costituitisi in giudizio con atti di mero stile, hanno depositato documenti e memorie.
Non risulta invece costituita, benché ritualmente intimata, la società Cinecittà s.p.a.
5. Con ordinanza n. 584 del 14 febbraio 2024, questa Sezione, ritenuto che le censure sollevate con il ricorso meritassero di essere approfondite nella più idonea sede di merito, ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato nella parte relativa all’esclusione della ricorrente dalle procedure di assegnazione di contributi per il periodo di cinque anni.
6. Alla pubblica udienza del 30 aprile 2024, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
2. Per ragioni di comodità espositiva, il Collegio ritiene di principiare dall’esame del secondo motivo di ricorso che, incentrandosi sulla ritenuta inadeguatezza dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, richiede una preliminare ricostruzione della vicenda per cui è causa.
2.1. La procedura da cui origina la presente controversia, rivolta alle imprese di esercizio cinematografico, è diretta al riconoscimento della qualifica di sala d’essai nonché alla concessione, per l’anno 2021, di un contributo per il sostegno alla programmazione di film d’essai.
Per quanto concerne la qualifica di sala d’essai, l’art. 3, comma 3, del bando prevede, conformemente all’art. 3 del d.m. 14 luglio 2017, n. 304, come modificato dal d.m. 30 marzo 2020, n. 138, che “ le sale devono comunque aver svolto, nel 2021, una programmazione di film d’essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al 55% per le sale con tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il 35% di tali quote deve essere costituito da proiezioni di film d’essai di nazionalità italiana ed europea. Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti ”.
Ai fini, invece, dell’attribuzione, in aggiunta alla qualifica, anche del contributo per la programmazione, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d’essai è differenziata in relazione al numero di abitanti e al numero di sale, secondo quanto indicato nella Tabella 1 allegata al bando, cui rinvia l’art. 3, comma 4, dello stesso. L’ammontare del contributo spettante dipende, poi, dal punteggio conseguito da ciascuna sala in applicazione di un articolato meccanismo di calcolo, delineato dall’art. 5 del bando, che tiene conto del numero di proiezioni di film d’essai, della percentuale delle stesse rispetto al totale, del numero di schermi e del numero di abitanti del Comune.
2.2. Dato tale sistema, nell’ambito del quale, dunque, il numero di proiezioni di film d’essai effettuate costituisce elemento determinante sia per il conseguimento della qualifica di sala d’essai sia per la concessione e la quantificazione del relativo contributo, il gravato provvedimento di revoca è motivato in relazione alle incongruenze rilevate tra i dati delle proiezioni d’essai autodichiarati dalla società ricorrente in sede di presentazione della domanda e i dati risultanti dal sistema informatico gestito dalla SIAE.
Quale fondamento normativo del provvedimento impugnato, il Ministero della cultura richiama, in particolare, l’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017, n. 341, recante “ Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 27 della L. 220/2016 ”, ai sensi del quale “ In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusa ai sensi del presente comma ”.
2.3. Venendo ora al contenuto della censura, la ricorrente lamenta che il Ministero della cultura è giunto alla determinazione di revocare il contributo “ ad istruttoria ancora in corso ” e unicamente sulla base della nota della SIAE n. 136 del 26 giugno 2023 e della comunicazione della Guardia di Finanza n. 0424999 del 14 settembre 2023, le quali, tuttavia, non recherebbero alcun accertamento definitivo in ordine alla natura mendace delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente all’atto della presentazione della domanda.
2.4. La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
2.5. Dall’esame degli atti di causa emerge, invero, che il provvedimento di revoca è stato adottato all’esito di un’articolata attività istruttoria che il Ministero della cultura ha svolto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale, avvalendosi della collaborazione della SIAE, ente pubblico economico che opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello stesso Ministero.
Occorre considerare, per quanto di specifico interesse ai fini della presente controversia, che, sulla base di un apposito Protocollo d’Intesa stipulato il 1° ottobre 2021, la SIAE fornisce alla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura una serie di informazioni, tra cui una rilevazione mensile dei dati relativi agli spettacoli cinematografici per ogni sala di ciascuna struttura operante sul territorio nazionale. I dati che la SIAE mette a disposizione del Ministero, servendosi di un’apposita piattaforma informatica condivisa, provengono dai riepiloghi giornalieri e mensili che la stessa SIAE riceve telematicamente – secondo modalità disciplinate da specifici provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, adottati in attuazione degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 – dai sistemi informatizzati di biglietteria in dotazione agli esercenti cinematografici.
Ebbene, il procedimento di verifica culminato con il provvedimento impugnato ha preso avvio proprio dal riscontro di significative discordanze tra i dati relativi alla programmazione effettuata nell’anno 2021 autodichiarati dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda e i dati risultanti per il medesimo anno dalla predetta piattaforma informatica alimentata dalla SIAE con i dati provenienti dai sistemi di biglietteria automatica. In particolare, a fronte della dichiarazione da parte della ricorrente di un numero di proiezioni d’essai, per l’anno 2021, pari a circa 24.000, i sistemi informatici SIAE avevano registrato, per il medesimo anno, unicamente 13.000 proiezioni circa.
A seguito della contestazione di tali discordanze, avvenuta in prima battuta con l’e-mail inviata alla società ricorrente dall’Ufficio Gestione Fondi Cinema di Cinecittà s.p.a. in data 3 aprile 2023, la ricorrente medesima – dopo aver formulato il 4 aprile 2023 apposita istanza di accesso alla SIAE (riscontrata il 3 maggio 2023) – ha proceduto, in data 16 aprile 2023, alla consegna a mano, presso gli uffici territoriali della SIAE di Ragusa e di Iglesias, di due plichi contenenti riepiloghi cartacei riferiti a programmazioni asseritamente svoltesi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021 ma non risultanti dai sistemi automatizzati di biglietteria.
A tale consegna manuale è seguita, da parte della SIAE, una richiesta di chiarimenti alla ricorrente (prot. n. 3/2023/83 del 9 maggio 2023, all. 4 del deposito SIAE) in ordine alle ragioni del ricorso a riepiloghi cartacei, tenuto conto, in particolare, del regolare funzionamento, nei periodi in questione, dei sistemi automatizzati di biglietteria. In risposta a tale richiesta, la ricorrente, con nota del 1° giugno 2023 (all. 5 del deposito SIAE), non ha contestato detto regolare funzionamento, del resto attestato dalla pacifica emissione di titoli, ma ha giustificato il ricorso ai riepiloghi cartacei riferendosi ad “ attività di vendita manuale di titoli di ingresso eseguita dal personale […] in via autonoma e non autorizzata ” e ha chiesto, quindi, alla SIAE che i dati contenuti in tali riepiloghi fossero acquisiti nei sistemi informatici condivisi con l’Agenzia delle entrate.
Ora, come diffusamente illustrato dalla SIAE nella nota n. 136 del 26 giugno 2023, diretta all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza e richiamata nel provvedimento impugnato, la generazione dei riepiloghi cartacei in questione e la relativa consegna agli uffici della stessa SIAE si rivelano del tutto anomale e ciò sotto diversi profili.
Innanzitutto, i modelli cartacei integrativi sono stati prodotti dalla ricorrente solo a seguito della contestazione delle discordanze e della predetta richiesta di chiarimenti formulata, in data 3 aprile 2023, da Cinecittà s.p.a. per conto del Ministero. Prima di allora, nessuna comunicazione era stata compiuta dalla MMRCINEMA alla SIAE in ordine all’incompletezza dei dati risultanti dai sistemi automatizzati di biglietteria, mentre, sulla base dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria che regolano, in attuazione dei citati artt. 6 e 18 del d.lgs. n. 60 del 1999, le modalità di emissione dei titoli di accesso nonché di trasferimento alla SIAE dei relativi dati, il ricorso ai modelli cartacei è consentito solo in caso di malfunzionamento e deve essere tempestivamente segnalato.
Decisivo si rivela, inoltre, l’elemento, rimasto incontestato, della regolare emissione di titoli da parte dei sistemi di biglietteria automatica nei medesimi giorni per i quali sono stati prodotti i riepiloghi cartacei di programmazioni d’essai. In particolare, mentre questi ultimi si riferiscono a proiezioni mattutine, per le proiezioni pomeridiane e serali i sistemi automatici sono risultati normalmente funzionanti.
Ulteriori circostanze anomale rilevate dalla SIAE consistono, poi, nella presenza su alcuni dei riepiloghi di alcune integrazioni manuali di dati e nella totale mancanza di incassi, da parte della stessa SIAE, di somme a tiolo di diritti d’autore sulle colonne sonore dei film asseritamente proiettati.
2.6. È dunque sulla base della complessiva considerazione delle descritte circostanze, le quali, si badi bene, si aggiungono al dato oggettivo e incontrovertibile della mancata emissione di titoli per le proiezioni mattutine di cui si discute tramite i sistemi informatici normativamente previsti, che il Ministero è giunto a ritenere integrati i presupposti per la revoca del contributo ai sensi del richiamato art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017, n. 341, il cui contenuto è riprodotto all’art. 8, comma 2, del bando.
E, d’altra parte, rispetto alle medesime circostanze sopra evidenziate, la spiegazione fornita dalla ricorrente nella nota del 1° giugno 2023 diretta alla SIAE e poi nel riscontro al preavviso di provvedimento negativo del 2 ottobre 2023 si rivela del tutto insoddisfacente. Nel riferirsi alla vendita manuale di titoli da parte di personale a ciò non autorizzato, la ricorrente non chiarisce, infatti, la ragione per cui – pur essendo state, secondo la ricostruzione prospettata, le relative proiezioni conteggiate nell’autodichiarazione resa in fase di domanda – l’emissione di tali titoli non sarebbe stata tempestivamente segnalata alla SIAE.
2.7. Né può sostenersi che rilevi, ai fini del preteso difetto di istruttoria, la circostanza per cui “ l’Agenzia delle Entrate non ha mai riscontrato le richieste ad essa rivolte da SIAE né ha preso posizione sulla validità dei titoli cartacei prodotti dalla ricorrente in fase procedimentale al fine di giustificare la discrepanza riscontrata in sede di controllo ” (pag. 3 della memoria depositata il 29 marzo 2024).
Il Ministero della cultura è chiamato, infatti, a compiere una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la doverosa revoca del contributo che è del tutto autonoma dagli accertamenti demandati all’Agenzia delle entrate a fini fiscali. L’avvenuto coinvolgimento di quest’ultima nella vicenda che ci occupa è riconducibile, invero, al rapporto di collaborazione in essere tra la SIAE e l’Amministrazione finanziaria, che è regolato da un’apposita Convenzione e si estrinseca nello svolgimento da parte della stessa SIAE di attività di reperimento, acquisizione e controllo di elementi utili all’accertamento dell’IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti. Ciò, com’è evidente, non comporta in alcun modo che le determinazioni assunte dall’Agenzia condizionino l’istruttoria, di competenza del Ministero della cultura, relativa alla concessione del contributo economico per cui è causa.
2.8. Quanto, poi, alla circostanza, del pari evidenziata dalla ricorrente, secondo cui la Guardia di Finanza si è limitata, con la nota n. 424999 del 14 settembre 2023, richiamata nel provvedimento impugnato, a dare atto dell’avvio di accertamenti investigativi “ tesi a verificare eventuali condotte illecite ”, va escluso che l’adozione del provvedimento di revoca richiedesse un pregiudiziale accertamento in sede penale.
Occorre considerare, al riguardo, che l’art. 37, comma 2, primo periodo, della legge n. 220 del 2016 demanda la determinazione delle “ modalità di controllo ” (oltre dei casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla medesima legge) ai decreti attuativi e che, sul punto, l’art. 8, comma 4, del citato d.m. 31 luglio 2017, n. 341, prevede che “ La DG Cinema effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori ”.
Ebbene, nel caso di specie, l’Amministrazione, nel pieno rispetto di tale previsione normativa, ha accertato con i propri mezzi, e segnatamente avvalendosi della cooperazione della SIAE, ente istituzionalmente chiamato a fornire la propria collaborazione in materia, la natura indebita dell’assegnazione del contributo alla società ricorrente, in quanto avvenuta sulla base di dichiarazioni non rispondenti alle risultanze dei sistemi informatici all’uopo predisposti, di talché, a prescindere dall’esito del procedimento penale, la revoca si configurava quale misura vincolata e dovuta, a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche per lo scopo prefissato dalla legge.
3. Nel passare ad esaminare le ulteriori doglianze, viene innanzitutto in rilievo il primo motivo di ricorso, con il quale la MMRCINEMA lamenta il deficit motivazionale da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato, avuto riguardo, in particolare, all’omessa illustrazione delle ragioni di inaccoglibilità delle argomentazioni svolte dalla stessa nel riscontrare il preavviso di provvedimento negativo.
3.1. La censura non merita condivisione.
3.2. Ciò alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 “ non comporta la necessità che il provvedimento finale contenga una puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, che la motivazione complessivamente e logicamente resa, alla luce delle risultanze acquisite, sia idonea a sorreggere l’atto ” (così, ex plurimis , Cons. St., Sez. VI, 13 luglio 2022, n. 59000;nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 28 marzo 2024, n. 6154).
3.3. Ebbene, nel caso di specie, il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, alla nota della SIAE n. 136 del 26 giugno 2023 deve ritenersi senz’altro sufficiente a chiarire, per relationem , le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive formulate dalla ricorrente con la già menzionata nota del 2 ottobre 2023. In tale occasione, infatti, la ricorrente si è limitata, in sostanza, a ribadire che nei conteggi delle proiezioni d’essai effettuate dovessero essere considerate quelle risultanti dai riepiloghi cartacei consegnati a mano in data 16 aprile 2023, la cui inattendibilità è ampiamente motivata, per l’appunto, nella nota della SIAE n. 136.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la MMRCINEMA si duole della violazione dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, evidenziando come tale norma esiga, affinché possa disporsi la decadenza dei benefici, che il mendacio sia stato determinante ai fini dell’ottenimento del beneficio. In quest’ottica, ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione era tenuta a rinnovare l’istruttoria al fine di verificare se, in assenza della dichiarazione ritenuta falsa, il beneficio sarebbe stato ugualmente ottenuto.
4.1. Neppure tale doglianza coglie nel segno e ciò per due ordini di ragioni.
4.2. In primo luogo, l’art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016, norma speciale applicabile alla fattispecie de qua , il cui contenuto dispositivo è riprodotto sia dall’art. 12, comma 5, del d.m. n. 341 del 2017 sia dall’art. 8, comma 2, del bando, prevede che la revoca del contributo concesso è adottata “ in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi ”, senza nulla specificare in ordine all’effettiva incidenza del mendacio sul conseguimento del contributo.
4.3. Inoltre, nel caso di specie, la “ stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici ”, cui si riferisce la giurisprudenza relativa all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 richiamata dalla ricorrente, è indubbiamente sussistente, essendo, come specificato al precedente punto 2 della presente parte in diritto, il numero di proiezioni di film d’essai rilevante ai fini sia dell’ an sia del quantum del contributo di cui si tratta.
5. Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla clausola di cui all’art. 9, comma 3, del bando, che, per il caso di “ dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributi ”, dispone non soltanto la revoca del contributo già concesso ma anche l’esclusione per cinque anni da tutti i contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016. Ad avviso della ricorrente, il bando – nel prevedere tale esclusione oltre alla revoca – avrebbe “ discrezionalmente introdotto una ulteriore causa di esclusione, speciale e non contemplata ” dal decreto attuativo n. 304 del 2017.
5.1. Il motivo appare manifestamente infondato.
5.2. La misura consistente nell’esclusione dai contributi per cinque anni è, infatti, prevista direttamente dalla norma primaria e, in particolare, dal più volte citato art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016.
In sostanza, il comma 2 in discorso, dopo aver, con la previsione di cui al primo periodo, demandato ai decreti attuativi la determinazione delle ipotesi di revoca dei contributi, procede, al secondo periodo, ad individuare direttamente una di tali ipotesi, rappresentata dall’aver reso dichiarazioni mendaci o prodotto falsa documentazione, disponendo che, in tal caso, la revoca è accompagnata dal provvedimento di esclusione da ulteriori contributi per cinque anni.
5.3. Vale peraltro la pena di rammentare che la misura dell’esclusione dei contributi per il periodo di cinque anni, oltre ad essere prevista dalla richiamata norma primaria, il che di per sé esclude recisamente, com’è evidente, la lamentata illegittimità della corrispondente clausola della lex specialis , è espressamente contemplata anche dal citato art. 12, comma 5, del d.m. n. 341 del 2017.
6. Con il quinto motivo di ricorso, oltre ad essere ribadita “ l’insussistenza di un mendacio ”, viene sostenuto che, in ogni caso, l’esclusione dai contributi della c.d. legge cinema avrebbe dovuto essere disposta non già per il periodo di cinque anni di cui al ridetto art. 37, comma 2, della medesima legge, bensì per il più breve periodo di due anni previsto dall’art. 75, comma 1- bis , del d.P.R. n. 445 del 2000.
6.1. La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
6.2. Il comma 1- bis in questione, introdotto dall’art. 264, comma 2, lett. a), n. 2) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che “ La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio ”.
Rispetto a tale disposizione, che ha natura di norma generale in materia di dichiarazioni sostitutive, la norma dettata dall’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016, riguardando esclusivamente le dichiarazioni rese in sede di istanza per i contributi destinati al settore cinematografico e dell’audiovisivo, costituisce indubbiamente una norma speciale, sicché il relativo contrasto va risolto applicando il criterio di specialità e non quello meramente cronologico.
6.3. Né, d’altra parte, la previsione di un periodo di esclusione dai contributi del settore cinematografico pari a cinque anni può essere ritenuta irragionevole avuto riguardo al più breve periodo di esclusione da contributi, finanziamenti e agevolazioni stabilito dal richiamato art. 75, comma 1- bis , del d.P.R. n. 445 del 2000.
Non può, in tal senso, essere condiviso il dubbio di costituzionalità dell’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., peraltro sollevato dalla ricorrente solo nella memoria depositata ex art. 73, comma 1, c.p.a. e in termini del tutto generici. Ciò in considerazione del fatto che la disposizione normativa assunta quale tertium comparationis , vale a dire, per l’appunto, l’art. 75, comma 1- bis , del d.P.R. n. 445 del 2000, trova applicazione in un ampio ed eterogeneo insieme di fattispecie, che ricomprende anche ipotesi significativamente diverse da quella disciplinata dall’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016, come, ad esempio, nei casi in cui la dichiarazione non veritiera venga resa non già da un operatore economico ma da un cittadino in sede di richiesta di prestazioni assistenziali. Proprio tale eterogeneità, che si riflette evidentemente anche sull’ambito di applicazione del divieto di accesso a futuri benefici, rende, ad avviso del Collegio, non manifestamente irragionevole la scelta, operata dal Legislatore nell’ambito della propria discrezionalità, di prevedere un regime differenziato quanto alla durata del periodo di esclusione.
7. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del Ministero della cultura e della SIAE. Nulla deve invece disporsi in punto di spese nei confronti della società Cinecittà s.p.a., in quanto non costituita in giudizio.