TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-17, n. 202412394
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 12394/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2024, proposto da MMRCINEMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola e Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinecittà s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato dal Ministero della cultura - Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA), con decreto direttoriale prot. n. DG - CA|20/11/2023|DECRETO 3873, notificato il 20 novembre 2023, mediante il quale è disposta la revoca del contributo per l’attività cinematografica d’essai effettuata nell’anno 2021 dalla società MMRCINEMA S.r.l., nonché l’esclusione di quest’ultima per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla L. n. 220/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della SIAE - Società Italiana Autori ed Editori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2024 e depositato il 16 gennaio 2024, la società MMRCINEMA s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “ la società ”) è insorta avverso il provvedimento con cui il Ministero della cultura ha disposto la revoca del contributo alla stessa assegnato a valere sul “ Bando relativo alla concessione di contributi alla programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 e successive modificazioni ” (di seguito, per brevità, “ il bando ”), di cui al decreto direttoriale n. 1249 del 7 aprile 2022, nonché l’esclusione della medesima società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. La società ricorrente, che gestisce sul territorio nazionale alcuni cinema multisala, espone in fatto quanto segue: (i) essa ha partecipato alla procedura indetta con il richiamato bando al fine di conseguire, in relazione alle sale Madison Cinemas Ragusa , Madison Cineworld Iglesias e Multisala Madison Roma , la qualifica di sala d’essai e l’assegnazione, per l’anno 2021, del contributo per il sostegno alla programmazione di film d’essai; (ii) con delibera della Direzione generale Cinema e Audiovisivo n. 12 del 20 dicembre 2022 alla società sono stati assegnati, con riferimento a dette sale, sia la qualifica d’essai sia il contributo per l’attività cinematografica d’essai effettuata nell’anno 2021, per un importo pari a euro 290.062,00; (iii) stante il mancato pagamento di tale somma, la società ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Roma, avverso il quale il Ministero della cultura ha proposto rituale opposizione, pendente al momento della proposizione dell’odierno ricorso; (iv) con nota n. 35928 del 22 settembre 2023, tuttavia, il Ministero ha comunicato alla società, ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di provvedimento di revoca del contributo, evidenziando che “ in sede di verifiche istruttorie in ordine alla programmazione d’essai dichiarata dall’utente, sono emerse rilevanti incongruenze tra quanto dichiarato dall’utente […] e quanto comunicato e certificato da SIAE […]”; (v) in risposta a tale comunicazione, la società, con nota del 2 ottobre 2023, ha presentato le proprie osservazioni, corredate dalla pertinente documentazione, deducendo, in particolare, che, ai fini della corretta ricostruzione delle singole proiezioni effettuate per ogni pellicola, dovevano essere conteggiati i riepiloghi cartacei riferiti ad attività di vendita manuale di titoli di ingresso, già trasmessi alla SIAE, con conseguente raggiungimento della soglia percentuale di proiezioni prevista dal bando; (vi) all’esito del contradditorio endoprocedimentale, il Ministero della cultura ha adottato il provvedimento impugnato, con il quale, ritenuto che le argomentazioni svolte dalla società non fossero sufficienti a superare le incongruenze rilevate, ha disposto la revoca del contributo nonché l’esclusione della società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 220 del 2016.
3. Il ricorso è affidato a cinque motivi che verranno specificamente illustrati nella parte in diritto in una con il relativo scrutinio.
4. In prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, sia il Ministero della cultura sia la SIAE, già costituitisi in giudizio con atti di mero stile, hanno depositato documenti e memorie.
Non risulta invece costituita, benché ritualmente intimata, la società Cinecittà s.p.a.
5. Con ordinanza n. 584 del 14 febbraio 2024, questa Sezione, ritenuto che le censure sollevate con il ricorso meritassero di essere approfondite nella più idonea sede di merito, ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato nella parte relativa all’esclusione della ricorrente dalle procedure di assegnazione di contributi per il periodo di cinque anni.
6. Alla pubblica udienza del 30 aprile 2024, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
2. Per ragioni di comodità espositiva, il Collegio ritiene di principiare dall’esame del secondo motivo di ricorso che, incentrandosi sulla ritenuta inadeguatezza dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, richiede una preliminare ricostruzione della vicenda per cui è causa.
2.1. La procedura da cui origina la presente controversia, rivolta alle imprese di esercizio cinematografico, è diretta al riconoscimento della qualifica di sala d’essai nonché alla concessione, per l’anno 2021, di un contributo per il sostegno alla programmazione di film d’essai.
Per quanto concerne la qualifica di sala d’essai, l’art. 3, comma 3, del bando prevede, conformemente all’art. 3 del d.m. 14 luglio 2017, n. 304, come modificato dal d.m. 30 marzo 2020, n. 138, che “ le sale devono comunque aver svolto, nel 2021, una programmazione di film d’essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al 55% per le sale con tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il 35% di tali quote deve essere costituito da proiezioni di film d’essai di nazionalità italiana ed europea. Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti ”.
Ai fini, invece, dell’attribuzione, in aggiunta alla qualifica, anche del contributo per la programmazione, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d’essai è differenziata in relazione al numero di abitanti e al numero di sale, secondo quanto indicato nella Tabella 1 allegata al bando, cui rinvia l’art. 3, comma 4, dello stesso. L’ammontare del contributo spettante dipende, poi, dal punteggio conseguito da ciascuna sala in applicazione di un articolato meccanismo di calcolo, delineato dall’art. 5 del bando, che tiene conto del numero di proiezioni di film d’essai, della percentuale delle stesse rispetto al totale, del numero di schermi e del numero di abitanti del Comune.
2.2. Dato tale sistema, nell’ambito del quale, dunque, il numero di proiezioni di film d’essai effettuate costituisce elemento determinante sia per il conseguimento della qualifica di sala d’essai sia per la concessione e la quantificazione del relativo contributo, il gravato provvedimento di revoca è motivato in relazione alle incongruenze rilevate tra i dati