TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-10-13, n. 201502154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-10-13, n. 201502154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502154
Data del deposito : 13 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01365/2005 REG.RIC.

N. 02154/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01365/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2005, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avv. B S, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Valdisotto, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso l’avv. Luca E. Pedrana in Milano, piazza Cinque Giornate, 3;

per l'annullamento

dell’ordinanza 5/05 15.2.2015 con la quale il Comune di Valdisotto ha contestato al sig. B l’esecuzione di un intervento abusivo sul fondo catastalmente distinto al fg. 15 mapp. 370 intimandogli di provvedere alla demolizione dell’opera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdisotto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ordinanza n. 5 del 15.2.2015, il Comune di Valdisotto (SO) intimava al sig. Adriano B la demolizione di opere ritenute realizzate in difformità o assenza del permesso di costruire, vale a dire un fabbricato in legno e muratura costruito su due piani.

Contro l’ordinanza succitata era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire: violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 10, 22, 31 e 37 del

DPR

380/2001, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 29.9.2015, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Con autorizzazione del 1° luglio 1987 (cfr. il doc. 2 del ricorrente), il Comune di Valdisotto consentiva al sig. B la posa di un prefabbricato per deposito attrezzi agricoli, seppure << a titolo provvisorio >>
e con durata di un anno, con l’onere per il concessionario, alla scadenza, di presentare apposita istanza per il rinnovo.

Nello stesso provvedimento, era fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di << far rimuovere >>
il manufatto, dietro semplice richiesta scritta.

Contestualmente al provvedimento del Comune, la Comunità Montana Alta Valtellina autorizzava anch’essa il sig. B alla posa della medesima “baracca prefabbricata”, per un periodo di anni due (cfr. ancora il doc. 2 del ricorrente, si rimarca che l’autorizzazione provvisoria comunale richiama nelle sue premesse il citato decreto della Comunità Montana).

Non risulta che, alla scadenza, il sig. B abbia mai chiesto il rinnovo del titolo in precario, sicché l’opera insiste senza titolo alcuno ormai da oltre vent’anni.

Nel frattempo, il sig. B ha eseguito sul manufatto una serie di lavori, che hanno portato alla trasformazione e all’incremento volumetrico dell’opera, che oggi consiste in una struttura in legno e muratura di due piani, con un’altezza che raggiunge 3,6 metri ed una superficie di metri 6,07 x 6,07, mentre l’autorizzazione provvisoria originaria prevedeva un’altezza massima di tre metri (cfr. il doc. 3 del ricorrente, vale a dire l’avviso di avvio del procedimento).

Ciò premesso, appare fondata la pretesa del Comune alla rimozione della struttura edilizia di cui è causa, che insiste sul terreno senza alcun valido titolo.

In primo luogo, si deve rimarcare che l’opera ha ormai assunto un carattere di stabilità – sia sotto il profilo materiale sia sotto quello funzionale – per cui la stessa richiede senza dubbio un valido titolo edilizio, non avendo ormai più efficacia l’autorizzazione provvisoria del 1987, scaduta il successivo anno 1988.

La struttura ha – infatti – realizzato una “trasformazione edilizia e urbanistica” del territorio, tale da potere essere qualificata come “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 del

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