TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-23, n. 201606017
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N. 06017/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03526/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2015, proposto da:
S U R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso M G in Roma, Via Otranto, 12;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 lett. f) l. n. 91/92
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992.
Essendo l’Amministrazione rimasta inerte, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
In corso di causa, l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma dei competenti Organi, il decreto di conferimento della cittadinanza in favore della parte ricorrente.
Preso atto di ciò, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla grande mole di lavoro gravante sugli Uffici amministrativi competenti a pronunciarsi, causata dal rilevante numero di richieste di cittadinanza – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.