TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201006775
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00026/2010 REG.RIC.

N. 06775/2010 REG.SEN.

N. 00026/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2010, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avv. A R e G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. R T in Firenze, via Alfieri, n. 19;

contro

Ministero della Difesa in Persona del Ministro pro tempore, 186° Reggimento Paracadutisti Folgore-Siena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

per l'annullamento

- del D.M. n. 0337/III-9/2009 del 14.09.09, notificato il 13.10.09, Prot. DGPM/III/9^/4^/M5020, con cui il Direttore Generale per il Personale Militare ha decretato che “... il Caporalmaggiore scelto V.S.P. Carriero Michele (...) incorre, dalla data del presente decreto, nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, in pari data, cessa dal servizio permanente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 n. 6 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nonché dell’articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con la seguente motivazione: Graduato in servizio permanente dell’Esercito, trovandosi legittimamente assente per riposo medico domiciliare scadente il 31 marzo 2007, non si ripresentava al corpo nei cinque giorni successivi alla scadenza del medesimo periodo, rimanendo 186° reggimento paracadutisti Folgore in Siena. Tale condotta estremamente disdicevole, già sanzionata da sentenza penale militare irrevocabile, costituisce una gravissima violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, allo status e al contegno di un militare, del tutto incompatibile con il grado rivestito ... ”;

- del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare di sospensione del sig. Carriero “...dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2008 per una delle cause impeditive previste dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, così come modificato dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2001, n. 82...”, comunicato al ricorrente in data 24.11.09 con lettera raccomandata dell’Ufficio Maggiorità e Personale del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di Siena, prot. n. 0018544;

e per l’ottenimento:

di quanto ancora dovuto al ricorrente quali emolumenti e/o indennità non riscosse per gli anni 2008/09 e, in particolare:

- per lavoro straordinario prestato (ore 267), per festività non godute (giorni 25), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2008 (giorni 2), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2009 (giorni 28), per licenza 937 per l’anno 2009 non goduta (giorni 4),

- per aver prestato servizio quale aggregato al 183° Reggimento di Pistoia nell’operazione Strade Sicure, svolta a Prato dal 25.08.09 al giorno di collocamento in congedo, oltre le relative ore di straordinario documentate dagli statini sottoscritti;

- per licenza parentale (giorni 45), considerato che in data 14.10.09 è nato il secondo figlio del ricorrente;

- per indennità di buonuscita.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro pro tempore e di 186° Reggimento Paracadutisti Folgore-Siena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, graduato in servizio permanente dell’Esercito, al termine di un’ assenza per riposo medico domiciliare scaduto il 31 marzo 2007, si ripresentava al 186° reggimento paracadutisti Folgore in Siena, dove prestava servizio, solo il 4 giugno 2007 ovverosia cinque giorni dopo tale scadenza.

A causa di questa assenza ingiustificata veniva imputato in un giudizio dinanzi al Tribunale Militare di La Spezia e condannato, con sentenza resa a seguito di patteggiamento n.6/08 del 3.3.2008, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare per il reato di diserzione aggravata, con sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale.

Veniva aperto un procedimento disciplinare, al termine del quale, al medesimo ricorrente veniva comminata - con D.M. n. 0337/III-9/2009 del 14.09.09 notificato il 13.10.09 - la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente con decorrenza dalla data del medesimo decreto.

La motivazione del provvedimento disciplinare riportava che l’indicata assenza si palesava come “condotta estremamente disdicevole, già sanzionata da sentenza penale militare irrevocabile” integrante “una gravissima violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, allo status e al contegno di un militare, del tutto incompatibile con il grado rivestito ... ”.

Parte ricorrente impugnava gli atti relativi al procedimento disciplinare e quelli conseguenti alla sanzione comminata, così come specificati in epigrafe, chiedendo l'annullamento, previa pronuncia di provvedimento cautelare, dei suddetti atti nonché la reintegrazione retroattiva in servizio e nello stato e con il grado, con condanna dell’Amministrazione militare a corrispondere tutta la retribuzione dalla data di collocamento in congedo fino all’effettivo reintegro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Deduceva i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione dell’art. 59 R.D.M., approvato con D.P.R. n.545/86, e violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare;

2) Violazione dell’art. 64 della L. n.559/54, violazione del principio che impone la formulazione di una reale ed efficace contestazione degli addebiti e violazione del principio di esclusività della trattazione e decisione del procedimento disciplinare;

3) Violazione del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare;

4) Violazione dell’art.111 del D.P.R. n. 3/57;

5) Violazione dell’art.114 del D.P.R. n. 3/57;

6) Eccesso di potere e carenza di motivazione.

Chiedeva, altresì, il pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di vari emolumenti e/o indennità non riscosse per gli anni 2008/09 ed, in particolare:

- per lavoro straordinario prestato (ore 267), per festività non godute (giorni 25), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2008 (giorni 2), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2009 (giorni 28), per licenza 937 per l’anno 2009 non goduta (giorni 4);
- per aver prestato servizio quale aggregato al 183° Reggimento di Pistoia nell’operazione Strade Sicure, svolta a Prato dal 25.08.09 al giorno di collocamento in congedo, oltre le relative ore di straordinario documentate dagli statini sottoscritti;
- per licenza parentale (giorni 45), in considerazione della circostanza che, in data 14.10.09, era nato il suo secondo figlio;
- per indennità di buonuscita.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.

L’adito T.A.R., con ordinanza istruttoria n.20/2010, ordinava all’Amministrazione la produzione dei seguenti atti: - documentata relazione sui fatti di causa, con relativi atti, e con specifico riferimento ai motivi di ricorso, ed in particolare alle ragioni della tempistica della contestazione disciplinare e della specificità dei fatti contestati, - documentazione caratteristica del ricorrente relativa all’anno 2009 e pagine del foglio matricolare relative alle punizioni subite dal 2007 in poi;
- documentazione relativa alla posizione retributiva.

Successivamente il medesimo T.A.R., con ordinanza sospensiva n. 230/2010, “considerato che, allo stato, il ricorso appare fornito del prescritto requisito del fumus boni iuris, alla luce della natura perentoria dei termini per la declaratoria di decadenza dal servizio disciplinati dal combinato disposto dell’art. 9 L. 19/90 e del DPR n. 3/57, e considerato che dalla apertura del procedimento disciplinare alla sua conclusione sono ampiamente trascorsi i 90 giorni normativamente previsti” accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Quest’ultima ordinanza veniva fatta oggetto di appello cautelare da parte dell’Amministrazione al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4452/2010, rigettava il gravame in quanto “considerato il superamento del termine perentorio di 90 gg (decorrente dalla contestazione dell’addebito) imposto dalla legge n. 19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare e che pertanto l’appello cautelare si presenta sfornito del necessario fumus boni iuris”.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 20.10.2010 e trattenuta in decisione

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono.

2) Nel primo e nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato rispettivamente: (i) il ritardo nell’instaurazione del procedimento disciplinare, in quanto quest’ultimo sarebbe stato attivato solo il 5.1.2009 - a seguito della nota del Comandante delle forze operative terrestri dell’Esercito che ha disposto un’inchiesta formale – ovverosia oltre dieci mesi dopo la pubblicazione della sentenza di condanna n. 6/08 del 3.3.2008;
(ii) la violazione del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, evidenziando, in particolare, che il medesimo procedimento, iniziato come indicato il 5.1.2009, si fosse concluso solo in data 14.9.2009 con l’emissione del provvedimento gravato, in violazione quindi del termine perentorio di 90 giorni previsto ex lege per la conclusione del procedimento disciplinare.

L’Amministrazione resistente ha dedotto innanzitutto la natura di sanzione di stato del provvedimento gravato e la conseguente necessità di fare riferimento alla normativa relativa a questo tipo di sanzioni anche per quanto riguarda i termini della procedura disciplinare (D.P.R. n. 3/1957 e legge n. 19/1990).

Ha conseguentemente dedotto, in fatto, di non aver superato il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare (180 giorni), avendo ricevuto solamente in data 12.11.2008 notizia dell’intervenuta sentenza penale n.6/08, né il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.

I motivi sono fondati e comportano l’annullamento dell’atto di perdita del grado gravato.

Le norme suscettibili di acquisire rilevanza al riguardo sono l’art.9 della legge n. 19/1990 - richiamato nel provvedimento cautelare di questo T.A.R. - ai sensi del quale “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

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