TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-01-11, n. 201300033
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00033/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2011, proposto da:
P.K. in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul minore P.M., rappresentata e difesa dagli avv. A B, F C, con domicilio eletto presso l’Avv. A B, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Comune di Cartoceto, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Perugini, in Ancona, corso Mazzini, 7;
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
Ambito Territoriale Sociale n. 7 - Ente Capofila Comune di Fossombrone, rappresentato e difeso dagli avv. N P, M P, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
Regione Marche, non costituita;
per l'annullamento
- della delibera della. Giunta Comunale n. 35 del 9/4/2011, avente ad oggetto il "servizio di trasporto scolastico per i minori disabili – anno scolastico 2010/2011 – contributo alla famiglia", con la quale il Comune di Cartoceto ha stabilito di sostenere le famiglie di studenti disabili che frequentano gli istituti superiori (scuole secondarie di secondo grado) con un contributo economico per i mesi aprile/giugno, pari ad € 10,00 giornalieri per studenti con disabilità che necessitano di assistenza al trasporto e € 15,00 giornalieri per studenti con disabilità motorie, che non possano utilizzare i mezzi pubblici;
- della conseguente nota prot. n. 0003852 del 20/4/2011 del Comune di Cartoceto con la quale, richiamando la delibera n. 35 del 9/4/2011, si è rappresentato all'odierna ricorrente che "ogni fine mese dovrà essere presentato all'Ufficio Sevizi Sociali il riepilogo dei giorni di frequenza scolastica al fine dell'erogazione del contributo";
- nonché, per quanto occorrer possa, della nota della Provincia di Pesaro e Urbino prot. n. 29845 del 26/4/2011 e dell'allegato parere della Provincia di Pesaro e Urbino del 26/1/2010 relativo all'individuazione dell'ente competente a sostenere le spese per il trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori;
- di ogni altro atto presupposto supposto, connesso e collegato,
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cartoceto, della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7 - Ente Capofila Comune di Fossombrone;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa come sopra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva 1/8/2011, n. 685;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza parziale n. 685/2011 il Tribunale ha accolto il presente ricorso, limitatamente all’azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Cartoceto sulle reiterate istanze con le quali la sig.ra Petrella aveva sollecitato l’attivazione del servizio di trasporto scolastico gratuito per il proprio figlio disabile (che frequenta l’-OMISSIS-). Ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm. è stata contestualmente fissata l’udienza pubblica di trattazione della domanda risarcitoria, anch’essa proposta con il ricorso in esame.
2. La domanda risarcitoria, compiutamente argomentata con memoria notificata alle controparti e depositata in data 10/10/2012, è fondata sulla considerazione di fondo secondo cui il ritardo nell’attivazione del servizio (riconosciuto illegittimo dal Tribunale con la sentenza n. 685/2011) ha cagionato negative ripercussioni sia sulle abitudini di vita e lavorative della ricorrente, sia sul rendimento scolastico del figlio, il quale ha dovuto saltare diversi giorni di lezione quando la madre non era in grado di accompagnarlo.
In relazione al quantum , nella citata memoria del 10/10/2012 la ricorrente ha precisato le voci di danno di cui chiede il ristoro e i relativi importi:
a) spese vive sostenute per il trasporto quotidiano del figlio (carburante, usura dell’autovettura, etc.). Il danno viene quantificato in € 1.020,00 per l’acquisto di carburante e in € 1.000,00 per l’usura dell’automezzo;
b) danno esistenziale legato al patimento per la